Il governo societario delle banche: in consultazione le modifiche alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia

Claudio Sottoriva
29 Gennaio 2021

La Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione un documento con le proposte di modifiche alla Circolare n. 285/2013 di revisione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle banche. Gli interventi rispondono all'esigenza di rafforzare, in linea con la CRD V, le norme esistenti in materia di organizzazione e governo societario, tenendo conto dei lavori in corso in ambito europeo sulla stessa materia (revisione delle linee guida dell'EBA) e assicurare anche un migliore coordinamento con altre discipline applicabili alle banche. La Consultazione terminerà il 22 febbraio 2021.
Premessa

La Banca d'Italia ha posto in pubblica consultazione un documento con le proposte di modifiche alla Circolare n. 285/2013 di revisione delle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario delle banche (contenute nella Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013).

Gli interventi rispondono all'esigenza di rafforzare, in linea con la Direttiva 2019/878 (CRD V), le norme esistenti in materia di organizzazione e governo societario, tenendo conto dei lavori in corso in ambito europeo sulla stessa materia (revisione delle linee guida dell'EBA) e assicurare anche un migliore coordinamento con altre discipline applicabili alle banche.

Tra le principali proposte di modifica si segnalano:

- la revisione delle categorie entro le quali sono raggruppate le banche (banche di maggiori dimensioni e complessità operativa, banche intermedie e banche di minori dimensioni o complessità operativa);

- l'introduzione di una “quota di genere” relativa alla presenza negli organi di amministrazione e controllo del genere meno rappresentato;

- l'ampliamento delle attribuzioni dell'organo con funzione di supervisione strategica, non delegabili;

- i profili da considerare nella definizione delle strategie aziendali;

- gli standard etici;

- le attribuzioni del Presidente del comitato rischi;

- la politica della gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti;

- il ruolo degli amministratori indipendenti;

- i poteri dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione.

Le principali modifiche oggetto di consultazione sono di seguito analizzate.

La revisione delle categorie entro le quali sono raggruppate le banche

Tra le principali modifiche che si sottopongono a consultazione si segnalano la revisione delle categorie entro le quali sono raggruppate le banche (banche di maggiori dimensioni e complessità operativa, banche intermedie e banche di minori dimensioni o complessità operativa). In particolare si propone di innalzare da 3,5 a 5 miliardi di euro la soglia dell'attivo di bilancio al di sotto della quale si individuano le banche di minori dimensioni o complessità operativa.

L'intervento risponde all'esigenza di semplificare e accrescere il grado di “proporzionalità” della regolamentazione; la nuova soglia è stata individuata tenendo conto della definizione di small and non-complex institution di cui all'art. 4(1)(145) del Regolamento (EU)2019/876 (CRR II), ed è in linea con la corrispondente modifica che si intende apportare.

E'ulteriormente previsto che le banche attualmente qualificate intermedie, ora tenute all'istituzione del comitato dei rischi:

- continueranno ad essere soggette a tale obbligo, qualora il loro attivo di bilancio superi i 5 miliardi di euro (in precedenza: soglia di 3,5 miliardi);

- potranno decidere di non mantenere il comitato rischi, nel caso in cui il loro attivo di bilancio non ecceda detta soglia. Tale scelta deve essere attentamente valutata, alla luce delle specifiche caratteristiche della banca.

Questa scelta deve essere attentamente valutata alla luce delle caratteristiche specifiche della banca. Inoltre, la definizione di “banche di maggiori dimensioni o complessità operativa” è modificata per precisare che non rientrano in questa categoria le BCC, anche quando appartenenti a gruppi considerati significant a fini SSM; ciò è coerente con il principio di proporzionalità, tiene conto delle specificità dei gruppi cooperativi ed è in linea con la normativa vigente sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione. Si fa salva l'eventualità che, ad esito del processo di autovalutazione già previsto dalle disposizioni vigenti, una BCC possa qualificarsi come “banca di maggiori dimensioni o complessità operativa”.

L'introduzione di una quota di genere nella composizione degli organi di amministrazione e controllo delle banche

Si prevede che una quota pari ad almeno un terzo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle banche appartenga al genere meno rappresentato.

Al fine di permettere alle banche un tempo sufficiente per adattare i propri organi alle nuove previsioni, incluse le modifiche da apportare alla policy interna per favorire la diversity nelle politiche di selezione, formazione e sistema premiante del personale, è proposto un regime di prima applicazione. In particolare, si richiede che la quota di genere sia raggiunta in occasione del primo rinnovo integrale dell'organo e comunque entro il 30 giugno 2024; qualora il rinnovo dovesse intercorrere nel 2021, considerati altresì i tempi per l'emanazione delle norme definitive, le banche possono attendere sino al 2024.

In tema, il documento oggetto di consultazione rappresenta la necessità che al fine del corretto assolvimento delle funzioni degli organi di supervisione strategica, di gestione e di controllo siano presenti soggetti:

- pienamente consapevoli dei poteri e degli obblighi inerenti alle funzioni che ciascuno di essi è chiamato a svolgere (funzione di supervisione, di o gestione o di controllo; funzioni esecutive e non; componenti indipendenti, ecc.);

- dotati di professionalità adeguate al ruolo da ricoprire, anche in eventuali comitati interni all'organo, e calibrate in relazione alle caratteristiche operative e dimensionali della banca;

- con competenze diffuse tra tutti i componenti e opportunamente diversificate, in modo da consentire che ciascuno dei componenti, sia all'interno dei comitati di cui sia parte che nelle decisioni collegiali, possa effettivamente contribuire, tra l'altro, a individuare e perseguire idonee strategie e ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca;

- che dedichino tempo e risorse adeguate alla complessità del loro incarico, fermo il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi previsti dal decreto ministeriale 23 novembre 2020, n. 169;

- che indirizzino la loro azione al perseguimento dell'interesse complessivo della banca, indipendentemente dalla compagine societaria che li ha votati o dalla lista da cui sono tratti; essi operano con autonomia di giudizio.

Nello specifico, nelle Linee applicative della Sezione IV de Capitolo 1 – Governo societario - delle Disposizioni di Vigilanza, viene proposto che le banche adottino un regolamento interno che identifichi le misure per perseguire l'obiettivo di un adeguato grado di diversificazione in termini, tra l'altro, di competenze, esperienze, età, genere, proiezione internazionale degli organi sociali. Con particolare riguardo alla diversità di genere, fatte salve le previsioni di legge, negli organi con funzione di supervisione strategica e di controllo, viene proposto che il numero dei componenti del genere meno rappresentato sia pari almeno al 33% dei componenti dell'organo. Per il modello dualistico si deve fare riferimento anche al consiglio di gestione. Nel modello monistico la quota si deve applica distintamente al consiglio di amministrazione, al netto dei componenti per il controllo sulla gestione, e al comitato per il controllo sulla gestione.

Qualora questo rapporto non sia un numero intero, è proposto che si approssimi all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5; diversamente si propone di approssimare all'intero superiore.

È buona prassi che: i) nei comitati endo-consiliari, ivi inclusi i comitati diversi da quelli obbligatori ai sensi delle linee applicative previste dal paragrafo 2.3.1 delle Disposizioni di Vigilanza per le banche, almeno un componente sia del genere meno rappresentato; ii) le cariche di presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica (per il modello dualistico si fa riferimento anche al presidente del consiglio di gestione), di presidente dell'organo con funzione di controllo, di amministratore delegato e di direttore generale non siano ricoperte da esponenti dello stesso genere.

Si rammenta che le Disposizioni di Vigilanza prevedono che nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa, all'interno dell'organo con funzione di supervisione strategica è necessario che siano costituiti 3 comitati specializzati in tema di “nomine”, “rischi”, “remunerazioni”.

In particolare, il comitato rischi deve svolgere funzioni di supporto all'organo con funzione di supervisione strategica in materia di rischi e sistema di controlli interni. In tale ambito, particolare attenzione deve essere riposta dal comitato per tutte quelle attività strumentali e necessarie affinché l'organo con funzione di supervisione strategica possa addivenire ad una corretta ed efficace determinazione del RAF (“risk appetite framework”) e delle politiche di governo dei rischi. Il comitato deve:

- individuare e propone, avvalendosi del contributo del comitato nomine, i responsabili delle funzioni aziendali di controllo da nominare;

- esaminare preventivamente i programmi di attività (compreso il piano di audit) e le relazioni annuali delle funzioni aziendali di controllo indirizzate all'organo;

- esprimere valutazioni e formula pareri all'organo sul rispetto dei principi cui devono essere uniformati il sistema dei controlli interni e l'organizzazione aziendale e dei requisiti che devono essere rispettati dalle funzioni aziendali di controllo, portando all'attenzione dell'organo gli eventuali punti di debolezza e le conseguenti azioni correttive da promuovere; a tal fine valuta le proposte dell'organo con funzione di gestione;

- contribuire, per mezzo di valutazioni e pareri, alla definizione della politica aziendale di esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo;

- verificare che le funzioni aziendali di controllo si conformino correttamente alle indicazioni e alle linee dell'organo e coadiuva quest'ultimo nella redazione del documento di coordinamento previsto dal Titolo IV, Cap. 3, delle Disposizioni di Vigilanza;

- valutare il corretto utilizzo dei principi contabili per la redazione dei bilanci d'esercizio e consolidato, e a tal fine si coordina con il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e con l'organo di controllo.

L'estensione delle attribuzioni dell'organo con funzione di supervisione strategica non delegabili

Viene proposta un'estensione della lista dei compiti non delegabili, spettanti all'organo con funzione di supervisione strategica, per includere un riferimento alle prerogative dell'organo in materia di gestione delle crisi delle banche, assicurando così un coordinamento con la relativa disciplina di settore. Infine, è stata aggiunta un'esemplificazione dei principali regolamenti interni che l'organo con funzione di supervisione strategica è tenuto ad adottare.

Tra le competenze non delegabili, viene proposta l'introduzione:

- in materia di gestione delle crisi, l'approvazione, il riesame e gli altri interventi sul piano di risanamento e l'adozione delle misure per l'attuazione del piano o volte a rispondere alle richieste dell'autorità di vigilanza. In ogni caso, resta impregiudicato il riparto di competenze tra assemblea e organo amministrativo previsto dalla legge;

- in materia di promozione della diversità e inclusività, l'approvazione di una policy ad hoc e dell'eventuale quota minima di componenti dell'organo di amministrazione che deve appartenere al genere meno rappresentato, superiore a quella già applicabile ai sensi di queste disposizioni o di altre disposizioni di legge.

Alla luce dei più recenti sviluppi nei modelli operativi delle banche e del contesto di mercato, vengono specificati i profili che l'organo con funzione di supervisione strategica deve valutare nella definizione delle strategie aziendali: particolari rischi cui è esposta la banca (in conseguenza, tra l'altro, di attività connesse e strumentali eventualmente esercitate, diverse da quelle bancarie o finanziarie, in modo da tenere conto della crescente diversificazione delle attività svolte dalle banche), le novità regolamentari (es., rispetto della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities - MREL; rilevanza dei fattori Environmental, Social and Governance, ESG, nelle decisioni aziendali) o i mutamenti del mercato (es., sviluppo di servizi ad alta intensità tecnologica, che comportano forti spinte innovative nel mercato dei servizi finanziari, Fintech). In linea con gli Orientamenti dell'EBA in materia di governo societario, la proposta prevede altresì che l'organo con funzione di supervisione strategica elabori e promuova regole di condotta aziendale (cc.dd. standard etici), anche attraverso la previsione di codici etici, volti a limitare i rischi operativi e reputazionali cui la banca potrebbe essere esposta nel caso di compimento di fatti illeciti da parte dei propri dipendenti.

Oltre alle attribuzioni non delegabili per legge è previsto inoltre che – relativamente ai piani di risanamento - spettino all'organo con funzione di supervisione strategica e che non possono formare oggetto di delega:

- l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;

- l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della banca o del gruppo bancario, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto dell'intervento precoce;

- la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.

Individuazione dei profili da considerare nella definizione delle strategie aziendali

E' proposto che l'elaborazione delle strategie aziendali tenga conto di una serie di profili che si sono rivelati di significativa importanza nei recenti sviluppi dei modelli operativi delle banche e, più in generale, del contesto di mercato (es., offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica – Fintech; integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance – ESG; politiche di funding).

In particolare, viene proposto che nella definizione delle strategie aziendali l'organo con funzione di supervisione strategica tenga in considerazione i seguenti profili:

i) il monitoraggio e la gestione dei crediti deteriorati nonché l'approvazione delle politiche per la gestione degli stessi;

ii) l'eventuale adozione di modelli imprenditoriali, applicazioni, processi o prodotti nuovi, anche con modalità di partnership o esternalizzazione, connessi all'offerta di servizi finanziari ad alta intensità tecnologica (Fintech);

iii) i rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo in considerazione, tra l'altro, dell'attività svolta, della clientela e delle aree geografiche di riferimento;

iv) gli obiettivi di finanza sostenibile e, in particolare, l'integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei processi relativi alle decisioni aziendali;

v) i rischi, in particolare legali e reputazionali, derivanti dalle attività connesse o strumentali eventualmente esercitate;

vi) la definizione e corretta attuazione delle politiche di funding, anche con riferimento alla tipologia di risparmiatori/investitori interessati, inclusa la pianificazione e le scelte riguardanti il rispetto della normativa in materia di Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL).

Definizione e promozione di standard etici

In linea con gli Orientamenti dell'EBA sul governo societario delle banche (EBA/GL/2017/11), viene prevista la responsabilità dell'organo con funzione di supervisione strategica per la definizione e la promozione degli standard di condotta che devono ispirare l'attività dei dipendenti della banca.

In particolare è proposto che l'organo con funzione di supervisione strategica debba stabilire regole di condotta professionale per il personale della banca, anche attraverso la predisposizione di un codice etico o strumenti analoghi, e che ne garantisca l'attuazione, monitorandone il rispetto da parte del personale.

Il codice etico deve altresì precisare le modalità operative per il rispetto delle regole di condotta professionale, anche mediante l'indicazione puntuale dei comportamenti non ammessi, tra cui rientrano l'utilizzo di informazioni false o inesatte e la commissione di illeciti nel settore finanziario o di reati fiscali.

Introduzione dell'incompatibilità tra la funzione di Presidente del comitato rischi con quella di Presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o di altri comitati

Sempre in conformità con gli Orientamenti EBA sul governo societario delle banche (EBA/GL/2017/11), si propone che il Presidente del comitato rischi non possa essere anche presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica o di altri comitati costituiti internamente al predetto organo.

Definizione della politica della gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti

Si prevede l'obbligo per le banche significative di adottare una politica per la gestione del dialogo con gli azionisti, inclusi gli investitori istituzionali ed i gestori di attivi.

La disposizione contribuisce a rafforzare l'efficacia del confronto tra la banca e i suoi azionisti ed è coerente con gli stessi obiettivi perseguiti dalla SHRD II che richiede agli investitori istituzionali e ai gestori di attivi l'adozione di una politica di impegno (engagement).

In particolare, viene proposto che le banche di maggiori dimensioni o complessità operativa si debbano dotare di una politica, da formalizzare in un regolamento interno, per la gestione del dialogo da parte degli amministratori con gli azionisti (inclusi gli investitori istituzionali e i gestori di attivi) che definisca almeno:

i. le cariche/figure (anche aziendali) deputate a gestire il dialogo, con specificazione del ruolo attribuito agli amministratori indipendenti e di minoranza;

ii. i tempi e le modalità di circolazione all'interno degli organi con funzione di supervisione strategica, gestione e controllo delle informazioni riguardanti gli incontri con gli azionisti e i relativi esiti;

iii. presidi per assicurare il rispetto della confidenzialità delle informazioni e delle regole in materia di informazioni privilegiate;

iv. le opportune differenze tra le procedure relative al dialogo avviato su iniziativa della banca e quello avviato su iniziativa degli azionisti;

v. le questioni rilevanti su cui instaurare il confronto con gli azionisti, ivi incluse quelle concernenti la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l'impatto sociale e ambientale e il governo societario.

La predisposizione di questa politica rappresenta una buona prassi anche per le altre banche con strutture proprietarie caratterizzate dalla presenza di rilevanti interessi di minoranza.

Definizione di un regolamento interno relativo agli amministratori indipendenti

La proposta di modifica prevede l'obbligo per le banche di dotarsi di un regolamento interno per definire le modalità con cui favorire il confronto tra gli amministratori indipendenti e richiede che, in ogni caso, gli stessi si riuniscano, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica – almeno annuale – per confrontarsi sui temi di interesse. La misura è volta a rafforzare il coordinamento tra gli amministratori indipendenti presenti nel board e, in questo modo, l'efficacia del loro ruolo.

La nozione di amministratore indipendente relativamente alla disciplina delle banche è contenuta nell'articolo 8 del Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti di cui al Decreto 23 novembre 2020 n. 169 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana n. 310 del 15 dicembre 2020 che, in particolare, individua i requisiti di indipendenza che il consigliere di amministrazione deve possedere per potersi qualificare come indipendente quando è richiesta - ai sensi di disposizioni di legge o regolamentari - la presenza nel consiglio di amministrazione di esponenti che soddisfino requisiti di indipendenza.

Secondo le previsioni del Regolamento, si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:

1) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca;

2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca;

3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i);

b) è un partecipante nella banca (ossia un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia e delle relative disposizioni attuative);

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

  1. membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
  2. assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolane, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Si rammenta che, il Regolamento prevede – in generale – che tutti gli esponenti agiscano con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico ricoperto, nell'interesse della sana e prudente gestione della banca e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile. Conseguentemente, è fatto obbligo a tutti gli esponenti aziendali di comunicare all'organo competente le informazioni riguardanti le situazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) , b) , c) , h) e i) e le motivazioni per cui, a loro avviso, quelle situazioni non inficiano in concreto la loro indipendenza di giudizio (per un commento al D.M. 169/2020 si veda La nuova normativa in materia di requisiti e di idoneità degli esponenti bancari e degli intermediari finanziari, in questo portale).

Il Codice di Corporate Governance (edizione 2020) per le società quotate prevede che il numero e le competenze degli amministratori indipendenti siano adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione deve comprendere almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente. Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione. Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori, con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

Ampliamento dei poteri dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione nel modello monistico

Si prevede che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione (modello monistico) possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione o controllo. La disposizione mira ad allineare, potenziandoli, i poteri dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione con quelli dei sindaci.

In particolare è previsto che lo statuto delle banche che adottano il modello monistico deve prevedere che i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in qualsiasi momento ad atti di ispezione o controllo.

Altre proposte di modifica

Nelle banche di maggiori dimensioni o complessità operativa è previsto che siano formalizzati piani volti ad assicurare l'ordinata successione nelle posizioni di vertice (es. presidente dell'organo con funzione di supervisione strategica, amministratore delegato, direttore generale) in caso di cessazione per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, al fine di garantire la continuità aziendale e di evitare ricadute economiche e reputazionali. Per le altre banche, è buona prassi che sia individuato in anticipo almeno il profilo ideale da ricercare per i candidati a ricoprire le posizioni di vertice.

Per quanto riguarda la verbalizzazione delle adunanze, viene precisato che gli stessi devono riportare in modo analitico ed esaustivo lo svolgimento del dibattito tra i componenti dell'organo per dare atto compiutamente delle diverse posizioni espresse. Presidi organizzativi sono approntati per evitare il rischio di divulgazione impropria di notizie riservate.

Ulteriormente, viene proposto che - con riguardo ai flussi informativi nei confronti degli azionisti - le banche debbano prestare inoltre specifica attenzione affinché le informazioni riguardanti l'esercizio dei diritti sociali e, in particolare, le modalità e ogni altro elemento necessario per esercitare il diritto di voto in assemblea, siano, con congruo anticipo, rese disponibili agli azionisti in forma chiara e in modo facilmente accessibile. Le banche assicurano altresì che siano rese disponibili agli azionisti, con i medesimi criteri, le informazioni riguardanti gli esiti dell'assemblea (resta ovviamente fermo quanto previsto, in particolare, dall'articolo 125-quater del TUF, per le banche quotate).

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