Eccesso di velocità: va dimostrata l'avvenuta verifica periodica sul funzionamento dell'apparecchio di rilevazione

Redazione Scientifica
29 Gennaio 2021

Nel caso di eccesso di velocità rilevato da apparecchiatura elettronica, la Pubblica Amministrazione deve dimostrare il corretto funzionamento e lo svolgimento delle verifiche periodiche di funzionamento e taratura secondo i criteri fissati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 112/2015 e prima ancora dal Ministero dei Trasporti con la circolare del 26 giungo 2015.

Sul tema la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1608/21, depositata il 26 gennaio.

Il Tribunale di La Spezia rigettava l'appello avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva confermato l'ordinanza-ingiunzione emessa sulla base di un verbale di contestazione della violazione dell'art. 142 c.d.s. rilevata a mezzo di apparecchiatura Velomatic. La P.A. aveva infatti dimostrato il corretto funzionamento dell'apparecchio producendo la dichiarazione della società costruttrice circa la verifica e la taratura effettuate. Da tale documentazione non risultavano inoltre previsti interventi periodici di verifica.
La pronuncia è stata impugnata in Cassazione dall'automobilista.

Affrontando la questione dell'idoneità della certificazione rilasciata dalla società costruttrice ai fini del requisito necessario a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015, il Collegio ricorda che il Ministero dei Trasporti, con la circolare del 26 giungo 2015 (prot. 300/A4745/15/144/5/20/5) dunque prima ancora della citata pronuncia, richiedeva la veridica periodica di funzionalità e taratura, con cadenza almeno annuale, delle apparecchiature di controllo da remoto presso un centro accreditato ACCREDIA (l'unico organismo nazionale autorizzato).
Successivamente (13 giugno 2017), il Ministero ha disposto che le verifiche iniziali e periodiche di taratura debbano essere eseguite da soggetti che operano in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISOIEC 17025:2005 come laboratori di taratura, accreditati da ACCREIA o da altri organismi di Accreditamento firmatari a livello internazionale degli accordi di mutuo riconoscimento.
Nel caso di specie, l'infrazione è stata rilevata il 22 agosto 2014, a due mesi di distanza dalla verifica da parte del costruttore ma non è chiaro se tale apparecchio rientrasse tra quelli per i quali già prima dell'intervento della Consulta era prescritta la verifica periodica di funzionalità e taratura. Dovrà inoltre chiarirsi se, in caso affermativo, la società costruttrice fosse abilitata alla certificazione di qualità aziendale secondo le norme ISO 9001/2000.
Per questi motivi, la Corte cassa la sentenza impugnata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame della domanda.

(Fonte: www.dirittoegiustizia.it)

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