Il carattere determinante del motivo nel licenziamento ritorsivo
01 Febbraio 2021
In tema di licenziamento nullo perché ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, cioè costituire l'unica effettiva ragione di recesso, ed esclusivo, nel senso che il motivo lecito formalmente addotto risulti insussistente nel riscontro giudiziale.
Nel caso in esame, la Corte distrettuale si è conformata ai principi di diritto espressi dalla Corte di Cassazione e, una volta accertata la sussistenza di un giustificato motivo oggettivo di recesso, ha correttamente ritenuto superfluo indagarne il carattere ritorsivo in quanto mancante il requisito determinante dell'efficacia determinativa esclusiva. |