La seconda PEC determina un perfezionamento «provvisorio» del deposito telematico

Redazione scientifica
02 Febbraio 2021

Se il momento perfezionativo del deposito telematico va cronologicamente ricondotto alla ricezione ricevuta di accettazione (c.d. seconda PEC), lo stesso è subordinato all'esito positivo dei controlli automatici (c.d. terza PEC) e manuali (c.d. quarta PEC).

Così ha deciso la Cassazione civile con la sentenza n. 1956/21, depositata il 28 gennaio.

La Corte d'appello di Venezia dichiarava inammissibile il reclamo spiegato da una S.r.l. nei confronti della sentenza dichiarativa di fallimento.
La società propone ricorso in Cassazione lamentando la violazione dell'art. 16-bis del d.l. n. 179/2012 ove la sentenza impugnata ha ritenuto tardivo il deposito dell'atto di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento, sulla base del fatto che non fosse stata prodotta la c.d. terza PEC.

La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso per difetto di autosufficienza, osserva che la società non ha indicato specificatamente gli atti su cui il ricorso si fonda (art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c.) ribadendo (Cass. civ., sez. un., 26 febbraio 2019, n. 5640) che ove sia denunciato un error in procedendo, la Cassazione è anche giudice del fatto e può esaminare direttamente gli atti in causa. Tuttavia, la parte ricorrente deve indicare gli elementi individuanti il fatto processuale di cui si domanda il riesame.
Relativamente al perfezionamento del deposito telematico, con un attento focus sul tema, i Giudici ricordano che se il momento del perfezionamento va cronologicamente ricondotto alla ricezione della ricevuta di accettazione (c.d. seconda PEC), lo stesso è subordinato all'esito positivo dei controlli automatici (c.d. terza PEC) e manuali (c.d. quarta PEC). Infatti, può accadere che i controlli automatici riportino un errore bloccante, in presenza della quale la cancelleria non può forzare il deposito e dunque l'accettazione dello stesso è inibita.

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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