Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale anche se i motivi riguardano domande accessorie

02 Febbraio 2021

La Corte ha affermato tale principio sulla base della qualificazione dell'azione proposta nel caso di specie come di opposizione all'esecuzione, nonché della natura di domanda principale della medesima…
Massima

Le cause di opposizione all'esecuzione sono escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742/1969 e, a tal fine, a nulla rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che queste domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. (Nella specie, la Suprema Corte ha ricondotto alla previsione dell'art. 96 c.p.c. la richiesta, avanzata dalla parte contro l'agente della riscossione, di risarcimento del danno derivante da una illegittima iscrizione di ipoteca, qualificata come domanda accessoria).

Il caso

C.G. agiva in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione per ottenere la cancellazione di una iscrizione ipotecaria operata sulla base di una pluralità di cartelle di pagamento, nonché l'annullamento di queste ultime ed il risarcimento dei danni.

La domanda, qualificata come opposizione all'esecuzione e/o agli atti esecutivi, veniva parzialmente accolta dal Tribunale di Messina che dichiarava inesistente il diritto dell'agente della riscossione di procedere ad esecuzione in relazione ad alcune delle cartelle in contestazione e rigettava la richiesta di risarcimento.

La Corte di appello di Messina, in riforma della decisione di primo grado, dichiarava l'inesistenza del diritto dell'agente in relazione a tutte le cartelle di pagamento e disponeva la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria, confermando però il rigetto della domanda risarcitoria.

C.G., sulla base di tre motivi, impugnava la decisione di secondo grado dinanzi alla Corte di cassazione.

La questione

La questione affrontata dalla Corte è se alle cause di opposizione all'esecuzione sia applicabile la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742/1969, nonché se rileva, a tal fine, la circostanza che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento del danno da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore.

Le soluzioni giuridiche

La Corte, in via preliminare, ha ritenuto intempestivo e, quindi, rigettato, il ricorso per l'inapplicabilità, al caso di specie, della sospensione feriale dei termini, stante la natura del giudizio principale di opposizione all'esecuzione, a nulla rilevando che, unitamente all'opposizione, fosse stata avanzata una domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'illegittimo operato dall'agente della riscossione. Ciò in quanto tale domanda è stata e doveva comunque essere inquadrata nell'ambito della previsione di cui all'art. 96 comma 2 c.p.c., giacché accessoria e dipendente rispetto a quella principale e, pertanto, non sufficiente a determinare l'applicazione della sospensione feriale dei termini.

Una regola peculiare del processo relativo alle opposizioni nel processo esecutivo è quella per la quale i termini nel periodo feriale non vengono sospesi, non solo per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (opposizioni c.d. esecutive, cioè successive all'inizio dell'esecuzione) ma anche per i giudizi di opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c. (opposizioni c.d. pre-esecutive) oltre che per le opposizioni agli atti esecutivi e per le opposizioni di terzo all'esecuzione.

Tanto si ricava dall'espressa previsione dell'art. 92 dell'ord. giudiziario, come richiamato dall'art. 3 della legge n. 742/1969 (ex multis, Cass. civ., n. 5059/2009; Cass. civ.,n. 9998/2010).

Tale esclusione non è prevista nell'interesse del debitore esecutato, ma per assicurare una rapida definizione delle citate opposizioni.

Va segnalato che, in dottrina, alcuni Autori hanno sostenuto - in senso contrario all'orientamento giurisprudenziale richiamato - che non vi sarebbe motivo per ritenere sottratti alla sospensione feriale tanto le opposizioni agli atti esecutivi (considerato il mero dato letterale della norma che fa riferimento alla sola opposizione all'esecuzione) quanto le opposizioni ex art. 615 comma 1c.p.c., non incidendo, queste ultime, sul processo esecutivo e, pertanto, estranee alla ratio dell'art. 92 cit.

Il principio secondo cui le opposizioni esecutive non sono soggette alla sospensione feriale dei termini deve intendersi riferito all'intero corso del procedimento e, pertanto, anche ai tempi per la proposizione del ricorso per cassazione (ex multis, Cass. civ., n. 2041/2010).

Concretamente, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale non si applica alle opposizioni esecutive, riferendosi tale disciplina al processo di opposizione all'esecuzione in ogni sua fase, compreso il giudizio di Cassazione, anche a prescindere dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione; opera, al riguardo, il principio dell'apparenza per cui il regime di impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice a quo abbia dato all'azione proposta in giudizio e non in base al rito applicabile, prescindendo dal contenuto della sentenza e dai motivi di impugnazione (ex multis, Cass. civ., n. 11780/2020).

Indubbiamente la regola della inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale in relazione alle opposizioni esecutive, opera anche per le domande accessorie all'opposizione o per le controversie che sono cumulate con l'opposizione.

Il principio di diritto che viene seguito è quello per il quale, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due o più controversie, soltanto una delle quali sia soggetta al regime della sospensione feriale dei termini, la decisione che intervenga su di esse senza sciogliere tale connessione è soggetta all'applicazione della menzionata sospensione, non essendo concepibile l'operare di due regimi distinti, né il non operare della sospensione per tutta la controversia, potendo l'impugnazione coinvolgere la decisione con riferimento ad entrambe le domande connesse.

Ne discende il corollario secondo cui, nel caso di domanda accessoria e consequenziale ad una opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c., il giudizio ha ad oggetto un'unica causa, per sua natura sottratta alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Osservazioni

Le motivazioni addotte dalla Corte nomofilattica si allineano al prevalente orientamento giurisprudenziale. Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso e confermato la sentenza di II grado, ritenendo prevalente e dirimente il carattere accessorio della domanda di risarcimento del danno per responsabilità aggravata, rispetto alla domanda principale di opposizione all'esecuzione. In particolare, la Corte ha affermato che non è applicabile la sospensione feriale dei termini alle opposizioni esecutive ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742/1969, anche ove, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni (anche da responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c)., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, non rilevando neppure la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione. Tali domande, infatti, sono accessorie e dipendenti rispetto a quella principale di opposizione all'esecuzione, onde la loro proposizione non è sufficiente a determinare l'applicazione della sospensione feriale dei termini (ex multis, Cass. civ., n. 397/1998; Cass. civ., n. 4375/2003; Cass. civ., n. 17202/2004; Cass. civ., n. 20745/2009). Di fatto, secondo il costante indirizzo della Corte nomofilattica, l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicchè la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito (ex multis, Cass. civ., n. 12029/2017; Cass. civ., n. 5069/2010; Cass. civ., n. 17523/2011; Cass. civ., n. 10518/2016; Cass. civ., n. 10661/2020). L'indicato principio di accessorietà vale, evidentemente, anche con riguardo alla responsabilità prevista dall'art. 96 comma 2 c.p.c., per l'illegittima iscrizione ipotecaria, per l'ipotesi di iscrizione operata ai sensi dell'art. 77 del D.p.r. n. 602/1973, laddove la domanda risarcitoria venga proposta unitamente a quella con la quale si contesta la legittimità dell'iscrizione.

Riferimenti
  • B. Capponi, Opposizione a precetto e sospensione feriale dei termini, in Riv. Esec. Forz., 421-440, 2010;
  • A. Crivelli, Esecuzione forzata e processo esecutivo, Utet, 2012.

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