L'ampliamento delle attribuzioni del giudice onorario di pace dopo la riforma del 2017

Pasqualina Farina
02 Febbraio 2021

Il nuovo modello unitario di magistratura onoraria, istituito dalla recente riforma (l. n. 57/2016 e d.lgs. n. 116/2017), accresce in maniera significativa la competenza del giudice di pace, a discapito di quella del tribunale, capovolgendo l'assetto istituzionale della magistratura, fondato sull'attribuzione ai giudici di carriera di un ruolo più ampio rispetto a quello dei giudici onorari.
Le linee generali seguite dalla riforma della magistratura onoraria operata dal d.lgs. n. 116/2017

Preliminarmente, appare senz'altro utile ricordare che la riforma del 2017 attua i principi ed i criteri direttivi portati dalla l. n. 57/2016 per l'esercizio della delega da parte del governo in tema di disciplina delle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica.

Segnatamente, la l. n. 57/2016, recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», all'art. 2, invitava il Governo a: «superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5; prevedere che il Ministro della Giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e, conseguentemente, di ciascun ufficio del giudice di pace».

Alla luce di tali indicazioni il legislatore del 2017 ha introdotto uno statuto unitario volto sia alla riorganizzazione dell'ufficio del giudice di pace, sia a regolare il ruolo e le funzioni dei giudici onorari e dei vice-procuratori onorari. Al contempo ha individuato i compiti e le attività delegabili dal magistrato professionale al magistrato onorario, nonché i compensi ed un regime previdenziale e assistenziale che si adegua all'incarico di tipo onorario. Infine, ha disciplinato le modalità con cui l'incarico onorario viene conferito e la temporaneità della sua durata.

In linea generale, va pure segnalato che tale riforma ha attuato una sorta di fusione della figura del giudice di pace con quella del giudice onorario di tribunale, facendo convergere, da un punto di vista ordinamentale, le due magistrature onorarie nel ruolo unico del giudice onorario di pace.

Di là dalle critiche e dai meriti ascrivibili alla suddetta riforma va in prima battuta rilevato che il legislatore del 2017 si è guardato bene dal restituire al giudice «di pace» una funzione conciliativa/alternativa nella risoluzione delle controversie, ma ha preferito conservare un giudice che non è gratuito, né è eletto dal popolo, ma che è vincolato alle norme processuali e sostanziali (salvo i rari casi in cui decide secondo equità), e che, al pari dei giudici togati, decide la controversia. In sintesi, nonostante la conservazione della denominazione «giudice di pace» la tendenza è quella di una cesura netta con la figura del (vecchio) giudice conciliatore per virare verso una definitiva qualificazione del giudice onorario di pace come organo giudicante professionalizzato.

Ed infatti ai giudici di pace, vengono affidate nuove attribuzioni in materia civile, che si aggiungono a quelle attuali o che comunque ampliano il valore di quelle che già l'art. 7 c.p.c. e la specifica normativa di settore gli devolvono, erodendo la competenza del tribunale.

La data di entrata in vigore

L'ampliamento delle competenze del giudice onorario di pace era destinato ad entrare in vigore - secondo il legislatore della riforma del 2017 - a partire dal 31 ottobre 2021, «cioè da quando i nuovi giudici onorari avranno terminato la fase formativa, comprendente il tirocinio e il primo biennio all'interno dell'ufficio per il processo». Non mancavano però eccezioni, posto che per alcune specifiche previsioni - come quelle in materia di condominio - il medesimo legislatore aveva fissato al 31 ottobre 2025 la data della entrata in vigore.

Alla base di tali determinazioni si collocava la circostanza che solo dopo i primi due anni di assegnazione obbligatoria all'ufficio per il processo (senza compiti di supplenza), il magistrato onorario può effettuare la scelta tra il medesimo «Ufficio per il Processo» con possibili deleghe e supplenze (o «Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica») e «Ufficio del Giudice di Pace». Alle funzioni di giudice di pace, dunque, dovrebbero accedere solamente giudici onorari che abbiano almeno due anni di esperienza nell'ufficio del processo.

In questo contesto normativo è, successivamente, intervenuto il d. l. n. 162/2019 (c.d. Decreto Milleproroghe), convertito, con modificazioni, in l. n. 8/2020 che ha rinviato al 31 ottobre 2025 il termine a partire dal quale entrerà in vigore l'ampliamento della competenza del giudice di pace; ciò in attesa dell'applicazione del processo civile telematico ai giudizi civili contenziosi, di volontaria giurisdizione e di espropriazione forzata introdotti dinanzi al Giudice di Pace.

Le nuove attribuzioni del giudice onorario di pace e le innovazioni apportate all'art. 7 c.p.c.

Gli artt. 27 e 28 del Capo X del d.lgs. n. 116/2017 sono dedicati all'ampliamento delle attribuzioni del giudice di pace ed apportano modifiche che non interessano solo la competenza per valore, ma anche quella per materia.

Attualmente, ai sensi dell'art. 7 commi 1 e 2 c.p.c., il giudice di pace è competente «per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a cinquemila euro, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice». In forza del richiamato art. 27 della normativa del 2017 il limite di valore è elevato a trentamila euro.

Il giudice di pace oggi è altresì competente per le cause «di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi i ventimila euro»;, anche questo valore subirà un incremento per attestarsi a cinquantamila euro.

Ulteriori e rilevanti modifiche alla competenza del giudice di pace sono state introdotte poi in relazione al comma 3 dell'art. 7 c.p.c., per quanto concerne la materia ed indipendentemente dal valore.

In particolare: il numero 1) è sostituito dal seguente: «1) per le cause relative ad apposizione di termini;»;2) il numero 2) è sostituito dal seguente: «2) per le cause in materia di condominio negli edifici, come definite ai sensi dell'art. 71-quater disp. att. c.p.c.».

Ancora dopo il numero 3-bis), sono aggiunti i seguenti nn.:

- 3-ter) «per le cause nelle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VI del codice civile, fatta eccezione per quella delle distanze nelle costruzioni»;

- 3-quater), «per le cause relative alle materie di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, Sezione VII del codice civile (cioè per quelle relative alle luci ed alle vedute), fatta eccezione per quella delle distanze di cui agli artt. 905, (relative alla distanza per l'apertura di luci e balconi), 906 (per l'apertura di vedute laterali od oblique) e 907 (per la distanza delle costruzioni dalle vedute) del medesimo codice»;

- 3-quinquies) «per le cause in materia di stillicidio e di acque di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezioni VIII e IX del codice civile»;

- 3-sexies) «per le cause in materia di occupazione e di invenzione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione I del codice civile»;

- 3-septies), «per le cause in materia di specificazione, unione e commistione di cui al libro terzo, titolo II, Capo III, sezione II del codice civile» (non vengono invece ricomprese le cause in materia di accessione, per le quali – si anticipa sin d'ora- il giudice di pace è competente solo se di valore non superiore ad euro 30.000,00);

- 3-octies), «per le cause in materia di enfiteusi di cui al libro terzo, titolo IV del codice civile»;

- 3-novies), «per le cause in materia di esercizio delle servitù prediali»(restano di competenza del tribunale, dunque, le cause relative agli altri diritti reali, di godimento e di garanzia, diversi appunto da enfiteusi e servitù; e anche queste ultime sono limitate alle controversie sull'esercizio dei diritti medesimi, non a quelle circa la costituzione o l'accertamento delle servitù medesime. Discorso a parte va fatto per il diritto di superficie che rientra nella competenza del giudice di pace, se inferiore a 30.000,00 euro);


- 3-decies), «per le cause di impugnazione del regolamento e delle deliberazioni di cui agli artt. 1107 e 1109 c.c.»;

- 3-undecies), «per le cause in materia di diritti ed obblighi del possessore nella restituzione della cosa, di cui al libro terzo, titolo VIII, Capo II, Sezione I del codice civile».

L'art. 27 del d.lgs. n. 116/2017 ha, inoltre, aggiunto all'art. 7 c.p.c. ulteriori capoversi che accrescono le competenze del giudice di pace purché il valore della controversia, da determinarsi a norma dell'art. 15 c.p.c., non sia superiore a trentamila euro, per le cause in materia di: usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari; riordinamento della proprietà rurale di cui al libro terzo, titolo II, Capo II, sezione II c.c.; accessione; superficie.

La vis attractiva del tribunale

Laddove poi una causa di competenza del giudice di pace a norma del comma 3, numeri da 3-ter) a 3-undecies), del comma 4 sia proposta, contro la stessa parte, congiuntamente ad un'altra causa di competenza del tribunale, le relative domande, anche in assenza di altre ragioni di connessione, sono proposte innanzi al tribunale; ciò affinché siano decise nello stesso processo.

A questo riguardo va precisato che la vis attractiva della competenza del tribunale in caso di pluralità di domande proposte contro la medesima parte, ai sensi dell'art. 104 c.p.c., costituisce una regola speciale rispetto a quelle generali in materia di modificazione della competenza per ragioni di connessione (artt. 31 e ss. c.p.c.) e degli ultimi due commi dell'art. 40 c.p.c. La precisazione non è di poco conto perché implicitamente porta ad escludere l'attrazione della competenza del tribunale in caso di domande proposte da parti diversecontro il medesimo convenuto (o attore, nell'ipotesi di domanda riconvenzionale).

Laddove poi le parti propongano, nonostante la nuova previsione, cause contro la medesima parte davanti a giudici diversi, si deve ritenere che operi l'art. 40 ultimo e comma 1 c.p.c.; da qui la dichiarazione da parte del giudice di pace della connessionee la conseguente riassunzione dinanzi al tribunale.

Deve essere chiarito che la vis attractiva del tribunale è espressamente limitata dal legislatore alle competenze di cui ai numeri da 3-ter) a 3-undecies), ed alle competenze «disciplinate dal comma 4. Rimangono, pertanto, escluse dal suddetto regime le controversie di cui a comma 1 e comma 2 (beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000,00; responsabilità da circolazione di veicoli e natanti non superiore ad euro 50.000,00); come pure le ipotesi di cui all'art. 7 comma 3 nn. 1, 2, 3 e 3-bis (l'apposizione di termini, le cause condominiali, le cause in materia di immissioni moleste e quelle relative agli interessi e accessori relativi a prestazioni assistenziali o previdenziali). In questo stato di cose si deve ritenere che tutte le suddette controversie continuano ad essere regolate dagli artt. 31 e 40 ss. c.p.c.

Le competenze collocate al di fuori dell'art. 7 c.p.c.

Diverse sono le competenze del giudice di pace al di fuori del catalogo di cui all'art. 7 c.p.c. In forza della riforma del 2017, a queste attribuzioni sono state aggiunte quelle in materia successoria, come quelle relative alle controversie di rimozione dei sigilli (artt. 763, 764, 765 c.p.c.), e per il procedimento di formazione dell'inventario (art. 769 c.p.c.).

Il giudice di pace sarà, altresì, competente per le controversie in materia tavolare, come previsto dall'art. 28 del d.lgs. n. 116/2017. Segnatamente, nell'Allegato «Nuovo testo della legge generale sui libri fondiari», al R.d. n. 499/1929, è stato inserito l'art. 95-ter, in forza del quale sono emessi dal giudice di pace, sempre che il conservatore abbia espresso, senza osservazioni, una valutazione di piena concordanza dello stato tavolare, sulle domande tavolari e sui documenti allegati, «i decreti tavolari relativi a: a) contratti, stipulati per atto notarile, che abbiano per effetto esclusivamente il trasferimento della proprietà di un immobile o di altro diritto reale immobiliare, in relazione ai quali è concesso un finanziamento da parte di una banca o di altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico, garantito da ipoteca sull'immobile trasferito; b) ipoteche volontarie costituite, mediante atto ricevuto da notaio, a garanzia di finanziamenti concessi da una banca o altro soggetto autorizzato a concedere finanziamenti nei confronti del pubblico».

In materia di esecuzione forzata il legislatore ha, inoltre, introdotto nel c.p.c., un nuovo art. 15-bis, a norma del quale il giudice di pace sarà competente per l'espropriazione mobiliare (inclusa la fattispecie di cui all'art. 521-bis c.p.c., relativa al pignoramento di autoveicoli), e per l'espropriazione delle sole cose mobili presso il debitore e presso i terzi. Con la precisazione che rimangono di competenza del tribunale le esecuzioni forzate immobiliari, quelle che hanno ad oggetto cose mobili unitamente all'immobile «nel quale si trovano», le esecuzioni per consegna, rilascio, obblighi di fare e non fare. Il medesimo riparto tra competenza del giudice di pace e quella del tribunale dovrebbe, nel silenzio della legge, riproporsi anche per le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi e per la sussistenza del potere di sospendere l'esecuzione.

Quanto alla competenza relativamente alle cause di lavoro e previdenziali, va tenuto presente che per l'art. 618-bis c.p.c. le relative opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi seguono le «norme previste per le controversie di lavoro in quanto applicabili». Tra siffatte norme va annoverato anche l'art. 413 c.p.c. per il quale la competenza è del «tribunale in funzione di giudice del lavoro». In questo stato di cose, le opposizioni esecutive per crediti di lavoro o previdenziali, una volta chiusa la fase cautelare davanti al giudice dell'esecuzione, vanno introdotte davanti al tribunale, nel rispetto del rito del lavoro.

Quanto alla competenza del giudice di pace per la materia delle locazioni e, in particolare, per le opposizioni relative a cause locatizie di cui all'art. 618-bis c.p.c., occorre considerare che il nuovo art. 7 comma 3, 3-undecies c.p.c., limita al possesso (e non alla detenzione qualificata) la competenza del giudice di pace. È la stessa lettera della legge che sembra dunque riguardare le sole controversie a carattere reale e non a quelle che hanno ad oggetto un diritto personale.

Deve, infine, essere segnalato l'ampliamento del potere-dovere per il giudice di pace di decidere secondo equità le controversie (diverse da quelle relative a contratti conclusi mediante moduli e formulari), fino ad un valore di 2.500,00 euro (anziché 1.100,00), così come previsto dal novellato art. 113 comma 2 c.p.c.

Resta da dire che decisamente eterogenee sono le attribuzioni che comunque permangono in capo al giudice di pace. Ed infatti non va trascurato che oggi il giudice di pace è competente per l'opposizione ai verbali di accertamento delle violazioni del Codice della strada; per l'opposizione alle sanzioni amministrative sulla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale di cui all'art. 75 del D.p.r. n. 309/1990; per l'opposizione alle ordinanze ingiunzioni di cui alla l. n. 689/1981 (sugli illeciti amministrativi) fino al valore di Euro 15.493,71, ad eccezione dell'irrogazione di sanzioni diverse dalla sanzione pecuniaria, e ad eccezione delle materie riservate al tribunale dall'art. 22-bis della medesima normativa. Per completezza vanno ricordati poi i procedimenti concernenti la convalida dei provvedimenti di espulsione di cui all'art. 18 del d.lgs. n. 150/2011 nei confronti di cittadini di Stati che non sono membri della UE; nonché le attribuzioni in materia penale del giudice di pace, disciplinate dal d.lgs. n. 274/2000, in materia di numerosi reati c.d. minori e contravvenzioni.

Riferimenti
  • B. Capponi, Il giudice di pace dopo la L. 28 aprile 2016, n. 57, in Corr. giur. 2017, pp. 101 ss.;
  • D. Dalfino, L'ultima riforma della magistratura onoraria, tra aspirazioni insoddisfatte e velleità di sistema in Foro it., 2018, V, p. 3;
  • A. Proto Pisani, La magistratura onoraria tra commissione europea e (tentata) furbizia italiana, ibidem, p. 42;
  • G. Reali, Il nuovo giudice onorario di pace, in Il giusto proc. civ., 2018, pp. 417 ss.;
  • F. Russo, Breve storia degli extranei nella magistratura italiana, Roma 2019;
  • S. Ziino, Le nuove competenze del giudice di pace in materia esecutiva, in www.eclegal.it.

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