Impugnazione del lodo arbitrale e effetti procedimentali

Redazione scientifica
02 Febbraio 2021

Nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, la mera delibazione dei motivi di nullità del lodo arbitrale non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria; nè può ritenersi elemento idoneo ad attribuire natura decisoria e conclusiva della prima fase del giudizio la circostanza che il giudice, a seguito della detta delibazione, abbia provveduto all'istruttoria della causa.

È il principio affermato dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 1463/21, depositata il 25 gennaio.

La Corte di appello di Firenze ha rigettato l'impugnazione proposta avverso il lodo arbitrale reso in data 30 ottobre 2019, avente ad oggetto la definizione dei rapporti tra due socie di una società che avevano deciso di liquidare. Il Giudice di merito, rigettando l'impugnazione del lodo, aveva disposto un supplemento di CTU, ma non risultava essere stata emessa una pronuncia in sede rescindente. Avverso la pronuncia della Corte territoriale è stato proposto ricorso in Cassazione.

Il Collegio ricorda l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, la seconda rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte; nella prima fase non è consentito alla Corte d'appello procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili soltanto per determinati errori in procedendo, nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.p.c.; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum e delle causae petendi dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite nè domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri, nè censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.».

Tuttavia, ove la Corte di appello, durante la fase rescindente, dopo aver delibato sulla fondatezza di uno o più motivi di impugnazione del lodo arbitrale, provveda - come accaduto nel caso di specie - all'istruttoria della causa, non può comunque ritenersi che un provvedimento di di inequivocabile natura istruttoria sia perciò solo idoneo ad assumere valenza decisoria - e conseguentemente a concludere la fase rescindente - essendo quel provvedimento comunque revocabile e modificabile a norma dell'art. 177 c.p.c.

In conclusione, solo l'eventuale accoglimento anche di un solo motivo di nullità del lodo dà luogo, in virtù del principio di indivisibilità del lodo arbitrale, al necessario passaggio alla fase rescissoria, non determinandosi tale conseguenza ove la valutazione del giudice si limiti ad una mera delibazione dei medesimi motivi di nullità.
Viene, pertanto, formulato il seguente principio di diritto: «nel procedimento di impugnazione del lodo arbitrale, la mera delibazione dei motivi di nullità del lodo arbitrale non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, nè può ritenersi elemento idoneo ad attribuire natura decisoria, e conclusiva della prima fase del giudizio, a tale valutazione del giudice, la circostanza che quest'ultimo, a seguito della detta delibazione, abbia provveduto all'istruttoria della causa».
Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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