La richiesta del cliente di produzione del contratto di finanziamento
02 Febbraio 2021
Premessa
La clientela bancaria ha diritto di ottenere ex art. 119, comma 4, del testo unico bancario (d.lgs. 385/1993, di seguito TUB), a proprie spese, entro il termine di 90 giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Tale previsione normativa contempla anche il contratto di finanziamento bancario? In giurisprudenza non è finora maturato un orientamento univoco al riguardo, fermo restando che l'obbligo dell'intermediario creditizio di consegnare copia del contratto di finanziamento al cliente che lo richieda trova il suo fondamento nel dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Il quarto comma dell'art. 119 TUB prevede che « il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni ». Di immediato impatto operativo è la seguente questione; anche il contratto di finanziamento rientra nel perimetro di operatività di tale norma? L'art. 119 TUB stabilisce due regole: la prima a carico della banca, consistente nella periodica comunicazione di un prospetto che rappresenti la situazione del momento nel rapporto con il cliente (commi 1 e 2); la seconda, a carico del cliente, prevede il diritto di quest'ultimo di richiedere (a proprie spese) la documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (comma 4). La Cassazione ha chiarito che il diritto del cliente di ottenere copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni, sancito dall'art. 119 TUB, ha natura sostanziale e non meramente processuale e la sua tutela si configura come situazione giuridica “finale”, a carattere non strumentale; tale diritto non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura esso stesso come oggetto del giudizio intrapreso nei confronti della banca in possesso della documentazione richiesta e prescinde dall'eventuale uso che di questa il richiedente possa eventualmente voler fare in altre sedi (Cass. n. 11004/2006; Cass. n. 14231/2019; Cass. n. 24181/2020). Più in generale, nell'impianto codicistico il fondamento dell'obbligo gravante sulla banca di consegna della documentazione si rinviene nell'art. 1374 c.c. (il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o, in mancanza, secondo gli usi) e negli artt. 1375 e 1175 c.c. (buona fede e correttezza); rileva anche l'art. 1713 c.c. (il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto ciò che ha ricevuto a causa del mandato) (Trib. Catania 14.1.2020). La richiesta di produzione del contratto di finanziamento: il dibattito giurisprudenziale
Per quanto l'art. 119 TUB sia rubricato “Comunicazioni periodiche alla clientela” e il quarto comma preveda il diritto di ottenere copia della documentazione inerente « ;a singole operazioni ;» poste in essere negli ultimi dieci anni, parte della giurisprudenza ritiene che anche il contratto di finanziamento rientri nel perimetro di operatività dell'art. 119 TUB. È infatti affermato che, sebbene il dettato letterale normativo del quarto comma dell'art. 119 TUB si riferisca alla consegna di documentazione relativa alle singole operazioni poste in essere nell'ultimo decennio, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono che la disposizione non debba essere interpretata in maniera eccessivamente restrittiva, atteso che, nell'alveo di tale documentazione, possono certamente ricomprendersi gli estratti conto di un rapporto di conto corrente, i singoli ordini di investimento, gli assegni versati presso il proprio istituto di credito e i singoli contratti (di conto corrente, di apertura di credito, di sconto, ecc.) sottoscritti con l'intermediario (Trib. Lucca 23.4.2019; Trib. Taranto 17.9.2015: a rigore la norma – art. 119, comma 4, TUB – concerne i soli documenti contabili ma non sembra che vi siano ostacoli a che si possa estendere la portata di questa disposizione anche allo stesso contratto. Si tratterebbe infatti di perseguire più pienamente il meritevole interesse della trasparenza bancaria; Trib. Sassari 21.12.2015). Di opposto tenore sono le (più convincenti) conclusioni di altri Tribunali: l'istanza ex art. 119, comma 4, TUB non può avere ad oggetto i contratti, poiché l'art. 119 TUB consente al cliente solo di acquisire dalla banca i documenti relativi a singole operazioni contabili eseguite negli ultimi dieci anni: il contratto bancario non può essere ricompreso tra i documenti «inerenti a singole operazioni» cui si riferisce la norma (Trib. Verona 19.12.2017; Trib. Modena 19.1.2016 e 7.3.2017; Trib. Brescia 18.4.2019; Trib. Crotone 28.5.2019; Trib. Catania 14.1.2020; Trib. Massa 2.11.2020).
Obbligo della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede
Ad ogni buon conto, l'obbligo dell'intermediario creditizio di consegnare copia del contratto di finanziamento al cliente trova il suo fondamento nel dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. Tali norme, infatti, impongono a ciascuna parte di tenere quei comportamenti che - a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere extracontrattuale del neminem laedere - senza rappresentare un apprezzabile sacrificio a suo carico, siano idonei a preservare gli interessi dell'altra parte: « ;tra i doveri di comportamento o scaturenti dall'obbligo di buona fede vi è anche quello di fornire alla controparte la documentazione relativa al rapporto obbligatorio ed al suo svolgimento ;» (Cass. n. 11004/2006); « la pretesa del cliente alla consegna della documentazione bancaria è un diritto autonomo che, pur derivando dal contratto, è estraneo alle obbligazioni tipiche che ne costituiscono lo specifico contenuto. Esso nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà, che è accessorio ad ogni prestazione dedotta in negozio e consente alla parte interessate di conseguire ogni utilità programmata, anche oltre quelle riferibili alle prestazioni convenute, comportando esso stesso una prestazione, cui ognuna delle parti è tenuta, in quanto imposta direttamente dalla legge in tema di esecuzione del contratto» (Cass. n. 1669/2007). Come noto, le Sezioni Unite (Cass. Sez. Un., n. 28314/2019) hanno elevato il principio di correttezza e buona fede a « criterio ordinante » del mercato e dei rapporti tra i consociati.
Alcuni rilievi di carattere operativo
Naturalmente, con la richiesta alla banca di produzione del contratto di finanziamento, il cliente attesta che lo stesso è stato a suo tempo sottoscritto (e verosimilmente a lui consegnato) ma non in suo possesso: tale aspetto non è irrilevante in riferimento alla distribuzione degli oneri probatori e, in particolare, allorquando l'attore intenda far valere in giudizio la mancata pattuizione scritta ex art. 117, comma 1, TUB del contratto bancario. Secondo parte della giurisprudenza di merito, non contrasta con il principio di buona fede e corretta esecuzione del contratto la circostanza che la banca si rifiuti di consegnare una ulteriore copia del contratto alla controparte che, ad es., lo ha smarrito, in ossequio al brocardo vigilantibus non dormientibus iura succurrunt (Trib. Brescia 18.4.2019; Trib. Grosseto 17.6.2020. Contra Trib. Lagonegro 13.1.2020). Tale impostazione non convince: se è possibile al cliente richiedere gli estratti conto mancanti, allo stesso modo è legittimo richiedere la produzione del contratto di finanziamento; resta inteso che il richiedente potrebbe essere un soggetto che non ha mai ricevuto copia del contratto, ossia l'erede del cliente, il curatore fallimentare e simili. Di interesse pratico sono, infine, anche i tempi di conservazione del contratto di finanziamento da parte dell'intermediario creditizio. È persuasivo l'orientamento secondo cui la banca è obbligata alla conservazione del contratto senza alcun limite temporale, non essendo applicabile al contratto quanto disposto dall'art. 119 TUB per la mera documentazione contabile bancaria poiché a) il limite temporale decennale si applica solo alla richiesta di rilascio di copia della documentazione contabile, che anche secondo il disposto dell'art. 2220 c.c. deve essere conservata per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; b) il contratto di conto corrente bancario non costituisce documentazione contabile, bensì, ai sensi dell'art. 117, commi 1 e 3, TUB costituisce la prova scritta richiesta ad substantiam ed a pena di nullità dell'esistenza del rapporto di conto corrente bancario e deve indicare il tasso di interesse ed ogni altro prezzo o condizioni praticati. (App. Milano 22.5.2012; Trib. Lecce 30.6.2014; Trib. Verona 19.12.2017; Trib. Padova 9.11.2018; Trib. Lucca 27.2.2019). Il contratto di conto corrente bancario, per sua stessa natura, costituisce la fonte della disciplina dei rapporti obbligatori tra le parti e, come tale, non può essere distrutto decorso il termine di dieci anni dalla sua sottoscrizione, qualora i diritti da esso nascenti non si siano prescritti. In conclusione
La pretesa del cliente all'acquisizione della documentazione bancaria si configura come un diritto autonomo della clientela bancaria che nasce dall'obbligo di buona fede, correttezza e solidarietà che vincola i contraenti. Appare pertanto ragionevole che l'obbligo dell'intermediario creditizio di consegnare copia del contratto di finanziamento al cliente che lo richieda trovi il suo fondamento soprattutto nel dovere generale della banca di comportarsi secondo correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c. |