Progetto DPR e nuove tabelle: interviene la Triveneta

Redazione Scientifica
02 Febbraio 2021

Il Consiglio Direttivo della Società Medico Legale del Triveneto (associazione affiliata a SIMLA), esaminata la Bozza di DPR presentata dal MISE per Pubblica Consultazione , condividendo le “criticità già palesate da altri “Gruppi” Scientifici Medico Legali anch'essi affiliati a SIMLA, in merito alla difformità di alcuni valori previsti dal Barème annesso alla bozza di DPR, rispetto alle consolidate “Linee guida SIMLA”, ritiene di dover esprimere alcune considerazioni interpretative tecnico “ medico-giuridiche” di ordine “ generale”, afferenti alle effettive “poste” del danno non patrimoniale di competenza medico legale integranti i presupposti liquidativi delle Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale.

Ecco il testo dell'articolo pubblicato dalla SIMLA (Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni).

Astract

Ci perviene dalla Società Medico Legale del Triveneto un documento a firma della Presidente Dott.ssa Silvia Zanaldi e del Segretario Dott. Enrico Pedoja a nome del Consiglio Direttivo della medesima organizzazione che esprime alcune considerazioni interpretative tecnico “medico-giuridiche” di ordine “generale”, afferenti alle effettive “poste” del danno non patrimoniale di competenza medico legale integranti i presupposti liquidativi delle Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale in relazione alla bozza di DPR presentata dal MISE che si occupa della riforma dell'art. 139 del Codice delle Assicurazioni promulgando le nuove tabelle nazionali per la valutazione medico-legale e la liquidazione del danno biologico. Lo riportiamo, qui di seguito, integralmente.

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Il Consiglio Direttivo della Società Medico Legale del Triveneto (associazione affiliata a SIMLA), esaminata la Bozza di DPR presentata dal MISE per Pubblica Consultazione , condividendo le “criticità già palesate da altri “Gruppi” Scientifici Medico Legali anch'essi affiliati a SIMLA, in merito alla difformità di alcuni valori previsti dal Barème annesso alla bozza di DPR, rispetto alle consolidate “Linee guida SIMLA”, ritiene di dover esprimere alcune considerazioni interpretative tecnico “ medico-giuridiche” di ordine “ generale”, afferenti alle effettive “poste” del danno non patrimoniale di competenza medico legale integranti i presupposti liquidativi delle Tabelle di Liquidazione del danno non patrimoniale.

APPROFONDIMENTO MEDICO-GIURIDICO

Qualsiasi Tabella di liquidazione del danno non patrimoniale ( presente o futura ) si fonda sul parametro di disfunzionalità, cioè l'Invalidità permanente, e da questo derivano le “poste risarcitorie” di danno non patrimoniale: quella relativa al grado di invalidità permanente e quella relativa alla componente di “sofferenza correlata” cioè l'effettiva la ricaduta dinamico relazionale che – presuntivamente – affligge qualsiasi danneggiato portatore di una determinata condizione menomativa.

Posta “biologica“ del danno non patrimoniale che va distinta dal concetto di “danno morale “soggettivo intimo, di fatto tecnicamente “non standardizzabile”, e afferente ad elementi di rilevanza giuridico processuale relativi “evento illecito” in se considerato: componente di danno non patrimoniale che – come giustamente affermato nelle recenti Sentenze della Cassazione – non hanno alcun rapporto né derivazione, ai fini liquidativi, con la realtà clinico-menomativa accertata in sede medico legale, risultando tecnicamente condivisibile la scelta liquidativa citata in Sentenza ai fini di un integrale risarcimento del “danno non patrimoniale“.

Qualsiasi tabella di liquidazione basata sull'esclusivo riferimento alla “disfunzionalità” (che può accertare il solo medico legale) deve differenziare e modulare – in linea con gli orientamenti già espressi in SIMLA – anche i correlati aspetti “qualitativi” della menomazione, che spesso – come dimostrato in una Nostra recente indagine Casistica, pubblicata su SIMLA e afferente all'esame di oltre 2800 CTU che prevedevano la stima del grado di “sofferenza correlata“ – non coincidono col grado di invalidità permanente definito secondo Barème.

Di qui la necessità di una modulazione “per gradi” del “correlato sofferenza” fondamentale per un inquadramento della tabella di liquidazione ai fini risarcitori, utilizzabile anche in sede “Stragiudiziale “.

L'alternativa sarebbe il “caos” liquidativo, essendo impensabile che ogni vertenza in tema di risarcimento del danno non patrimoniale, allorché il danno morale dinamico relazionale- menomazione correlato non abbia un “range” tecnico parametrabile, debba trovare composizione solo in corso di Contenzioso Giudiziario: in particolar modo per la consistente casistica di danni RC auto ed in Responsabilità Sanitaria compresi tra il 5 ed il 34%. Ipotesi che potrebbe realizzarsi interpretando “letteralmente” le recenti Sentenze della Cassazione nelle quali si afferma – sommariamente – che il “ danno morale” non attiene alle competenze valutative del medico legale.

QUALI PROSPETTIVE PER LA NUOVE TABELLA DI LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE?

Sulla scorta di quanto fin qui considerato il problema contingente riguarda, quindi, l'attuale proposta normativa relativa ai criteri di scelta dei “parametri incrementativi del danno morale “, sostanzialmente rapportabili alla sola disfunzionalità biologica, i quali – dall'esame della bozza di DPR – risulterebbero eccessivamente restrittivi e non “in linea” con quelli utilizzati – seppure in via discutibilmente automatica – per la componente di personalizzazione presente nelle tabelle di Milano.

Coefficienti che dovrebbero essere concettualmente e proporzionalmente rapportabili solo alla componente qualitativa del danno biologico “accertato dal medico legale, cioè ai comuni aspetti di interferenza esistenziale sul fare e sentire “dinamico relazionali” connessi a quella determinata menomazione obiettivata in sede di accertamento medico legale.

Se poi l'intento del legislatore fosse quella di avere comunque una tabella di liquidazione oggettivamente “onnicomprensiva” di tutte le possibili componenti di danno morale conseguenti a lesione dell'integrità psico-fisica (“biologiche e “ non biologiche”), si potrebbe iniziare a considerare anche altri riferimenti normativi, quali ad esempio quelli desumibili – pur in uno specifico contesto normativo – dall'articolo 4 del DPR 30 ottobre 2009, n. 181 (criteri medico legali per l'accertamento e determinazione dell'invalidità e del danno biologico e danno morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi) che prevedono un incremento dell'indennizzo per “danno morale “ fino ai 2/3 del valore percentuale del danno biologico.

IL PARALOGISMO LIQUIDATIVO GIURIDICO PER LA LIQUIDAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE DI “LIEVE ENTITÀ”

Le considerazioni fin qui espresse impongono – peraltro – un momento di riflessione sulla effettiva attuale “validità” accertativa del Barème delle Micro, ove si presuma giuridicamente (secondo un precedente principio espresso nell'Ordinanza della Corte Costituzionale nel Novembre 2014) che fino al 9% di Invalidità permanente la componente di sofferenza morale menomazione correlata sia compresa nella invalidità permanente accertata.

Qualsiasi Specialista medico legale sa che questo – tecnicamente – è un puro “sofisma ” giuridico, tecnicamente contestabile proprio in considerazione delle risultanze della Nostra recente indagine casistica applicativa di CTU : “ anomalia tecnica” che andrebbe corretta, integrando gli stessi presupposti liquidativi applicabili per i postumi di entità superiori al 9%, ovvero modificando gli stessi parametri del Barème – come peraltro era già a suo tempo previsto nel Disegno di Legge sulla concorrenza del 17.3.2015 (Nota 4 del paragrafo 3 dell'art. 7 in caso di ulteriori evoluzioni della dottrina medico giuridica) e a suo tempo confermato nello stesso DM 3/7/2003 che prevede, testualmente, la necessità di Revisione della tabella “in caso di nuove e documentate acquisizioni scientifiche e della dottrina“.

Ciò soprattutto in considerazione della “obbligatorietà” applicativa del Barème di Legge, non solo in ambito di RC auto (motivata da obblighi assicurativi connessi alla circolazione stradale), ma anche in contesto di Responsabilità Sanitaria, dovendosi contestualizzare in tale ambito anche la coesistete ed evidente anomalia liquidativa dei Parametri monetari della inabilità temporanea biologica (ascrivibili autonomamente alla entità e gravità clinica della lesione e del suo decorso), ove ancorati apoditticamente all'entità della successiva “stabilizzazione clinica” (cioè al limite del 9% di invalidità permanente).

Franco Marozzi, Responsabile Comunicazione SIMLA

*Fonte: simlaweb.it

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