Anche se il patto fiduciario riguarda beni immobili, la forma scritta non è richiesta ad substantiam

03 Febbraio 2021

Per il patto fiduciario con oggetto che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario.

È quanto affermato dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 1604/21, depositata il 26 gennaio che riprende e ribadisce quanto statuito dalla pronuncia resa da Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459.

L'attore, premesso che il proprio fratello e la di lui coniuge avevano acquistato, con denaro dell'esponente, un compendio immobiliare e che i convenuti non avevano onorato il patto fiduciario di trasferimento in favore del loro congiunto, o di persona da lui nominata, chiedeva che il Giudice dichiarasse l'interposizione reale e trasferisse all'attore i beni immobili in questione.
In corso di causa l'attore e due dei convenuti transigevano la lite disponendo il trasferimento degli immobili in capo al fiduciario tenuto, a sua volta, a rimborsare agli stessi una certa somma di denaro.
Il Tribunale adito, relativamente alla posizione tra l'attore e la terza convenuta, accoglieva integralmente la domanda e pertanto, la convenuta proponeva gravame obiettando che la scrittura con la quale i convenuti, secondo l'assunto attoreo, avevano riconosciuto il patto fiduciario e l'interposizione, costituendo mero atto confessorio, non integrava la forma prescritta per il patto in discorso, riguardante beni immobili. Inoltre, l'appellante proseguiva affermando che, alla data della scrittura, il diritto dell'appellato si era prescritto e l'appellante non aveva in alcun modo rinunziato a far valere la prescrizione.
La Corte di appello adita confermava integralmente la statuizione resa in primo grado.
L'appellante proponeva quindi, ricorso per Cassazione avverso la decisione della Corte territoriale.

I Giudici hanno ritenuto fondato solo uno dei tre motivi di ricorso proposti dalla ricorrente, mediante il quale quest'ultima denunciava l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo in relazione all'art. 360 comma 5 c.p.c. La Corte distrettuale, infatti, secondo la ricorrente, non aveva preso in considerazione una seconda scrittura privata intervenuta tra le parti soltanto pochi giorni dopo il patto fiduciario e con la quale il fiduciante, con firma apposta in presenza di due testimoni, dichiarava di aver versato a uno dei suoi congiunti - il quale, a sua volta, si era assunto l'obbligo di ripartire la somma in parti uguali con gli altri congiunti -, l'ammontare degli affitti tutti indebitamente percepiti nel corso di quindici anni. Un tale documento, specificava la ricorrente, era stato più volte segnalato nel contraddittorio, all'attenzione del Giudice e ove fosse stato esaminato, avrebbe, a suo dire, certamente smentito la presupposta sussistenza di un accordo fiduciario tra le parti.

I Giudici di legittimità, con ordinanza interlocutoria, rimettevano gli atti al Primo Presidente il quale, a sua volta, assegnava alle Sezioni Unite la questione ritenuta di massima importanza e concernente la ricostruzione giuridica e forma del negozio fiduciario. In particolare, le Sezioni Unite enunciavano i seguenti principi di diritto: a) «Per il patto fiduciario con oggetto che s'innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta ad substantiam; ne consegue che tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferimento gravante sul fiduciario»; b) «La dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo trasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando ai sensi dell'art. 1988 c.c. un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronunciatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria».

In conseguenza dei principi enunciati da Cass. civ., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459, il Collegio di legittimità, investito del ricorso ha ritenuto fondato, come già detto, il terzo motivo di ricorso poiché, secondo quest'ultimo, la circostanza che il fiduciante, a distanza di pochi giorni dalla scrittura avente ad oggetto il patto fiduciario, avesse, a sua volta, dichiarato, in presenza di due testimoni, di aver versato a uno dei suoi congiunti, sottoscrittore del patto fiduciario, l'ammontare degli affitti indebitamente percepiti per quattordici anni, costituisce indubbiamente fatto decisivo e dibattuto, che la Corte di merito avrebbe dovuto vagliare specificatamente, essendo necessaria, nella specie, l'interpretazione del Giudice al fine di sciogliere l'apparente antinomia derivante dal confronto tra le due scritture private. In particolare, sottolineano i Giudici di legittimità, la seconda scrittura privata, pone quello che avrebbe dovuto essere il fiduciante, quindi, la persona per conto della quale l'acquisto era stato effettuato, nella condizione debitoria di chi, non avendo titolo alcuno, aveva riscosso i canoni locativi.

I Giudici concludono affermando che nel caso di specie, in relazione all'accolto motivo la sentenza deve essere cassata con rinvio, rimettendo al Giudice del rinvio anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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