Regolamento di competenzaFonte: Cod. Proc. Civ. Articolo 42
03 Febbraio 2021
Inquadramento
In seguito al rilievo, d'ufficio o su istanza di parte, del difetto di competenza sorge una questione di competenza (pregiudiziale di rito) sulla quale il giudice può decidere di pronunciarsi prima e separatamente dal merito, pronunciando in tal caso un'ordinanza, ovvero unitamente al merito con sentenza. Avverso entrambi i provvedimenti è consentito alle parti di proporre il regolamento di competenza dinanzi alla Corte di cassazione, il quale a differenza del regolamento di giurisdizione, è considerato un vero e proprio mezzo di impugnazione. Il regolamento di competenza si distingue in (i) facoltativo (art. 43 c.p.c.), nel caso in cui la sentenza contro cui lo si propone abbia deciso sul merito e sulla competenza e (ii) necessario (art. 42 c.p.c.), nel caso in cui essa abbia deciso unicamente sulla competenza. L'art. 45 c.p.c. prevede inoltre il regolamento di competenza d'ufficio quale strumento predisposto al solo fine di prevenire un conflitto negativo (che si verifica nel momento in cui il giudice davanti al quale il processo viene riassunto non ritenga valide le indicazioni del giudice rimettente) e di risolvere un conflitto negativo reale di competenza (con regolamento richiesto dal giudice rimettente ove il secondo giudice si sia limitato a negare la propria competenza) tra i giudici. Profili generali
Il regolamento di competenza presuppone una statuizione del giudice adito sulla competenza (può trattarsi anche di statuizione implicita, cfr. Cass. civ., sez. II, 22 maggio 2000, n. 6632; Cass. civ., sez. II, 14 giugno 1990, n. 5825). Dopo la novella attuata con l. n. 69/09, la statuizione con cui il giudice pronuncia soltanto sulla competenza - definendo o meno il giudizio - ha la forma dell'ordinanza. Quanto alla natura del regolamento di competenza, secondo il prevalente orientamento dottrinale, anche alla luce dell'art. 323 c.p.c., esso avrebbe natura di impugnazione, ad esclusione, soltanto, del regolamento di competenza ex officio, che non presenterebbe i caratteri dell'impugnazione. Anche la giurisprudenza accoglie la qualificazione del regolamento di competenza come mezzo di impugnazione, ad esclusione del regolamento d'ufficio, ritenendo conseguentemente applicabile ad esso il principio della consumazione dei mezzi di impugnazione (Cass. civ., sez. I, 14 ottobre 1995, n. 10757; Cass. civ., sez. I, 18 dicembre 1992, n. 13440).
Il regolamento di competenza non può essere proposto in via preventiva, a differenza del regolamento d'ufficio, al fine di ottenere una statuizione definitiva sulla competenza tale da evitare un conflitto reale (Cass. civ., sez. un., 1 settembre 1990, n. 701). Il provvedimento pronunciato sulla competenza a seguito del regolamento di competenza vincola ogni giudice che sia chiamato a pronunciarsi sulla medesima domanda, anche dopo l'estinzione del processo nel quale la sentenza di regolamento sia stata resa (Cass. civ., sez. lav., 21 maggio 1998, n. 5101; Cass. civ., sez. lav., 8 luglio 1995, n. 7528). La legittimazione spetta a coloro che hanno assunto la posizione di parte all'interno del processo, non distinguendosi tra parti originarie e parti intervenute. Nei giudizi in materia elettorale la legittimazione spetta ad ogni cittadino anche se non intervenuto nel giudizio di merito (Cass. civ., 13 ottobre 1978, n. 4618; Cass. civ., sez. II, 5 ottobre 1993, n. 9843; Cass. civ., sez. III, 30 ottobre 1986, n. 6395; Cass. civ., sez. II, 16 agosto 1983, n. 8727). In relazione alla proponibilità del regolamento di competenza avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la legittimazione è stata riconosciuta in capo a tutti i soggetti legittimati all'opposizione ex art. 18 del R.d. n. 267/1942 (Cass. civ., sez. I, 23 marzo 1994, n. 2783). Interesse
L'interesse, inteso come l'utilità che la parte si propone di conseguire dall'esito del processo, deve essere attuale (Cass. civ., 25 agosto 1978, n. 3974) e perciò presuppone la soccombenza della parte sulla questione di competenza (Cass. civ., sez. lav., 23 agosto 2007, n. 17937, che, alla luce del principio generale secondo cui non sussiste l'interesse a ricorrere avverso un provvedimento di accoglimento della propria istanza, nega l'interesse all'esperimento del regolamento di competenza da parte del soggetto che aveva richiesto la sospensione del giudizio introdotto dalla controparte). Di conseguenza, è stato ritenuto sussistente l'interesse alla proposizione del regolamento di competenza nell'ipotesi di parte vittoriosa nel merito ma soccombente sulla questione della competenza (Cass. civ., sez. lav., 7 dicembre 1984, n. 6457; Cass. civ., 13 ottobre 1975, n. 3272. Contra, in dottrina, Attardi e Luiso). Invece, l'interesse in esame è stato escluso nell'ipotesi di provvedimento declinatorio della competenza emesso su richiesta conforme di entrambe le parti, purché non vi siano questioni di competenza inderogabile (Cass. civ., sez. III, 26 giugno 1992, n. 7981; Cass. civ., sez. III, 22 gennaio 1983, n. 622); così pure, purché non vi siano questioni di competenza inderogabile, in caso di provvedimento emesso sulla conforme eccezione del convenuto, si è escluso in capo a quest'ultimo l'interesse al ricorso (Cass. civ., sez. I, 06 luglio 1999, n. 6958; Cass. civ., sez. III, 24 luglio 1993, n. 8298). Del pari, si è ritenuto inammissibile, per difetto di interesse, il regolamento di competenza proposto dal debitore nei confronti del provvedimento di rigetto nel merito dell'istanza relativa al suo fallimento, non assumendo alcun rilievo al riguardo l'interesse dello stesso, che può essere fatto valere con il reclamo ex art. 22 comma 2 della l. fall., alla condanna dei creditori istanti al rimborso delle spese in suo favore (Cass. civ., 18 luglio 2001, n. 9754).
Pronuncia sulla competenza
Per pronuncia sulla competenza, ai fini dell'esperibilità del regolamento di competenza, deve intendersi non solo quella che abbia deciso direttamente in ordine alla individuazione del giudice della controversia, sia in riferimento ai normali criteri di competenza (cioè per materia, per valore, per territorio) che alle ipotesi di litispendenza, continenza e connessione di cause (art. 40 c.p.c. in relazione agli artt. 31-36 c.p.c.), ma anche - secondo la prevalente giurisprudenza - quella che abbia statuito in ordine all'ammissibilità e tempestività dell'eccezione di incompetenza.
Naturalmente, il provvedimento dichiarativo della litispendenza è impugnabile con il regolamento di competenza solo al fine di contestare il presupposto di tale litispendenza - cioè l'anteriore proposizione in altra sede della stessa domanda fra le medesime parti - non anche con riguardo alla competenza su tale domanda, trattandosi di questione devoluta al giudice della controversia precedentemente instaurata ed ininfluente sull'intervenuta declaratoria (Cass. civ., sez. I, 15 ottobre 1997, n. 10083). E' prevalentemente ritenuta questione di competenza la ripartizione tra giudice ordinario e sezione specializzata (Cass. civ., sez. I, 31 ottobre 1981, n. 5760 per il tribunale dei minorenni; Cass. civ., sez. I, 1 settembre 2006, n. 18944 per il Tribunale regionale delle acque pubbliche che, non essendo giudice speciale, è stato invece ritenuto un giudice ordinario specializzato; per le sezioni specializzate agrarie Cass. civ., sez. III , 7 ottobre 2004, n. 19984; v. però in senso contrario, più di recente, Cass. civ., sez. un., 16 luglio 2008, n. 19512, secondo le quali il ricorso avverso il provvedimento con cui la sezione specializzata agraria rimette la causa al Presidente del Tribunale affinché questi provveda ad assegnarla ad una sezione ordinaria del medesimo organo giudiziario, pur essendo qualificabile come regolamento di competenza - e non, invece, come regolamento di giurisdizione - è come tale inammissibile, avendo il provvedimento impugnato carattere ordinatorio interno e valenza meramente amministrativa).
Ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., frutto della riforma del 2006, la pronuncia con cui il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una convenzione d'arbitrato è impugnabile con il regolamento di competenzaai sensi degli artt. 42-43 c.p.c. Inoltre, si è ritenuto sussistere una pronuncia esclusiva sulla competenza nell'ipotesi della sentenza della Corte d'appello che, investita di un'impugnazione per nullità del lodo arbitrale rituale, si astenga dal decidere il merito e meramente dichiari la nullità del lodo per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione arbitrale (Cass. civ., sez. I, 15 settembre 2000, n. 12175; Cass. civ., sez. lav., 1 aprile 1999, n. 3145). Invece, la dichiarazione di nullità del lodo che si fondi non già sulla negazione della competenza degli arbitri a risolvere la controversia inter partes per essere competente o per essere divenuto competente il giudice ordinario, ma sulla illegittimità della composizione del collegio arbitrale, per essere stato uno dei suoi membri nominato da soggetto non legittimato, non contiene una statuizione sulla competenza, ma una pronuncia sul difetto di potestas iudicandi degli arbitri, non incidente sulla validità ed efficacia della clausola compromissoria: tale pronuncia, pertanto, deve essere impugnata non con il regolamento di competenza, ma con l'ordinario ricorso per cassazione (Cass. civ., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 2490). La sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza. Essa è pertanto impugnabile con il regolamento necessario di competenza (Cass. civ., sez. II, 4 febbraio 2009, n. 2729; Cass. civ., sez. I, 17 luglio 2006, n. 16193, che conferma l'ammissibilità del regolamento anche quando la sentenza dichiarativa di nullità del decreto contenga una condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo; Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2004, n. 23491, secondo cui quand'anche il giudice dell'opposizione al decreto ingiuntivo si dichiari incompetente, senza pronunciarsi sulla legittimità del decreto ingiuntivo, sull'implicito presupposto della sufficienza dell'accertamento dell'incompetenza per continenza delle due cause e dell'estensione della propria incompetenza anche alla pronuncia di nullità del decreto, la parte ha comunque l'onere di ricorrere con il mezzo del regolamento di competenza; v. però in senso contrario, più di recente Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2008, n. 4015; cfr. recentissima Cass. civ., sez. VI, 1 luglio 2020, n. 13426 per cui è inammissibile il regolamento di competenza con il quale si deduca che il giudice, nel dichiarare la propria incompetenza, abbia omesso di revocare il decreto ingiuntivo opposto, sia perché la pronuncia di incompetenza contiene necessariamente, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto stesso, con conseguente carenza di interesse alla formulazione di una tale doglianza, sia in quanto quest'ultima non ricade tra quelle previste dall' art. 42 c.p.c. , non integrando una questione di competenza).
Si ha una pronuncia esclusiva sulla competenza, nel caso di valutazione nel merito incidenter tantum in funzione esclusivamente strumentale rispetto alla decisione sulla competenza (Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2004, n. 7775). Parimenti, si ha pronuncia sulla competenza, nel caso di decisione che, in via incidentale e al limitato fine di statuire sulla competenza, provveda alla qualificazione ed alla interpretazione della domanda (Cass. civ., sez. III, 23 aprile 2004, n. 7775). Costituisce una pronuncia esclusiva sulla competenza la sentenza che, disponendo la separazione della causa proposta dall'intervenuto, abbia statuito, in ordine a detta causa, solo sulla competenza (Cass. civ., sez. I, 15 luglio 1983, n. 4870). Invece, la Suprema Corte ritiene inammissibile la proposizione del regolamento di competenza necessario nel caso in cui, provvedutosi alla riunione di due cause connesse, il giudice adotti una sentenza di incompetenza relativa ad una sola delle cause omettendo del tutto la trattazione e la decisione sull'altra, sussistendo in tal caso la via impugnatoria dell'appello in ordine a una siffatta omissione di pronuncia (Cass. civ., sez. III, 05 marzo 2009, n. 5331). Del pari, è impugnabile con il regolamento di competenza la decisione con cui il giudice, davanti al quale la causa è stata riassunta a seguito di una prima dichiarazione d'incompetenza, abbia a sua volta declinato la propria competenza a favore di un terzo giudice, senza sollevare il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 10 maggio 1999, n. 4618). Le decisioni che pronunciano solo sulla competenza, quand'anche viziate da errore di fatto revocatorio, sono comunque soggette al regolamento necessario di competenza, e non alla revocazione ex art. 395 n. 4 c.p.c.; infatti, possono essere impugnate per revocazione ordinaria solo le sentenze pronunciate in appello o in unico grado, con la conseguenza che, se non si seguisse la tesi sostenuta, non esisterebbe alcuna tutela nei confronti delle pronunce sulla sola competenza viziate da errore di fatto ed emesse da un giudice di primo grado (Cass. civ., sez. I, 26 novembre 1997, n. 11867). Secondo l'opinione tradizionale, la pronuncia sulle spese è impugnabile nei modi ordinari anche quando essa dipenda dalla soccombenza sulla questione di competenza; tuttavia la Suprema Corte si è tuttavia recentemente discostata dall'orientamento tradizionale (cfr. Cass. civ., sez. un., 6 luglio 2005, n.14205) ritenendo che il regolamento (necessario) di competenza avverso la decisione che ha pronunciato soltanto sulla competenza e sulle spese di lite comporti la devoluzione alla Suprema Corte anche della decisione sul capo concernente le spese, non avendo il ricorrente l'onere di impugnare la pronuncia sulle spese, né potendo ciò fare mediante un'impugnazione distinta, proposta nei modi ordinari ammissibile soltanto qualora detta parte censuri esclusivamente il capo concernente le spese, ovvero nel caso in cui sia la parte vittoriosa sulla questione di competenza a censurare tale statuizione. Ipotesi in cui non sussiste una pronuncia sulla competenza
Non costituiscono decisioni sulla competenza le questioni inerenti alla ripartizione delle cause tra magistrati appartenenti al medesimo ufficio giudiziario (giurisprudenza costante: Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2002, n. 15752, con riguardo alla ripartizione delle cause tra la sede centrale del tribunale e le sezioni distaccate; Cass. civ., sez. III, 22 giugno 2006, n. 14448 con riguardo ai provvedimenti ordinatori ai finidella riunione di altra causa pendente innanzi al medesimo tribunale, non ponendo essi una questione di litispendenza o di competenza tra diversi uffici giudiziari, bensì di distribuzione degli affari all'interno di un unico ufficio; Cass. civ., sez. I, 28 gennaio 2005, n. 1814, per l'ipotesi di conflitto tra due sezioni della medesima Corte d'appello; Cass. civ., sez. I ,1 marzo 2005, n. 4281, quanto al riparto tra tribunale ordinario e fallimentare, la cui violazione è causa di improcedibilità della domanda deducibile in sede d'impugnazione ordinariao tra sezione del lavoro ed altra sezione dello stesso ufficio giudiziario (Cass. civ., sez. III, 23 settembre 2009, n. 20494); o tra il giudice del lavoro ed il giudice dell'esecuzione (Cass. civ., sez. lav., 27 agosto 1997, n. 8080); o, ancora tra il giudice della cautela ed il giudice dell'esecuzione dello stesso ufficio (Cass. civ., sez. III, 12 gennaio 2005, n. 443); né le questioni attinenti alla riunione ex art. 274 c.p.c. (Cass. civ., sez. III, 1 giugno 2001, n. 7446). Non costituisce decisione sulla competenza, e quindi può essere impugnata solo con i normali mezzi di impugnazione, escluso il regolamento di competenza: la sentenza che dichiari l'improponibilità dell'azione civile (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1992, n. 7066); o l'improcedibilità della domanda (Cass. civ., sez. lav., 26 luglio 2004, n. 14028). Quanto alla declaratoria di inammissibilità della domanda riconvenzionale, essa nel rito ordinario è estranea alle questioni di competenza in senso tecnico (Cass. civ., sez. III, 28 maggio 1992, n. 6434). Attiene all'ammissibilità della domanda, e non alla competenza del giudice adito, la questione dell'esperibilità della querela di falso in via principale rispetto a documenti prodotti dall'avversario in un altro giudizio di merito pendente (Cass. civ., sez. I, 20 febbraio 1998, n.1830; v. anche Cass. civ., sez. II, 28 maggio 2007, n. 12399, secondo cui, in tema di querela di falso proposta davanti alla Corte d'appello, l'ordinanza con cui, ai sensi dell'art. 355 c.p.c., il giudice d'appello rimette la causa al tribunale competente per la riassunzione del giudizio sulla querela, ha natura decisoria sulla competenza territoriale relativa a tale giudizio ed è, pertanto, impugnabile con il regolamento necessario di competenza). In tema d'appello, si è deciso che la sentenza d'appello che, pronunciando sulla competenza, abbia deciso, seppur implicitamente, sulla validità ed ammissibilità dell'impugnazione nonché sull'esistenza e la regolarità del contraddittorio in appello (requisiti, in difetto dei quali, il giudice del gravame non avrebbe potuto pronunciare neppure sulla sola competenza), non è impugnabile con il regolamento di competenza, ma solo con un ricorso ordinario in cassazione (Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2004, n. 12521). È, inoltre, impugnabile con ricorso ordinario per cassazione - e non con regolamento di competenza - la decisione d'appello che, per esaminare l'eccepita litispendenza con altra causa, abbia previamente accertato se la sentenza di primo grado fosse passata in giudicato, poiché tale questione pregiudiziale di rito, oltre a togliere la possibilità d'impugnare, è idonea, evidentemente, a definire il giudizio anche nel merito (Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10008). Lo stabilire se avverso la sentenza appellata deve essere proposto il regolamento necessario di competenza o l'appello concreta una questione pregiudiziale attinente al processo (quale il mezzo d'impugnazione esperibile), non integra una questione di competenza: pertanto l'unica impugnazione concepibile è il ricorso ordinario per cassazione (Cass. civ., sez. lav., 7 luglio 2004, n. 12521). Non costituisce decisione sulla competenza la sentenza che decide sulla proponibilità della domanda di opposizione a decreto ingiuntivo. In materia fallimentare, si è statuito che non è una pronuncia sulla competenza - e, quindi, non è suscettibile di regolamento necessario di competenza - la declaratoria d'incompetenza sull'istanza di fallimento, resa sul prioritario riscontro che la procedura concorsuale sia già pendente davanti ad un altro tribunale, ritenutosi competente, per la ragione che tale sentenza si esaurisce nell'esclusione di ragioni che giustificano l'apertura di un conflitto positivo di competenza ed è, comunque, carente del requisito della decisorietà, non ravvisabile nella mera condivisione di una statuizione già presente nell'ordinamento (Cass. civ., sez. I, 7 gennaio 1999, n. 29). Allo stesso modo, non costituisce una decisione sulla competenza, la sentenza che dichiari l'improcedibilità della domanda con cui si fa valere un credito nei confronti del curatore fallimentare davanti al tribunale in sede ordinaria, e non, invece, in sede concorsuale, nelle forme dell'accertamento passivo (Cass. civ., sez. I, 1 agosto 1997, n. 7154). Provvedimenti impugnabili
Prima della Novella del 2009, il principio generale era che i provvedimenti impugnabili con il ricorso di regolamento di competenza fossero non soltanto quelli aventi la forma e la sostanza di sentenza, bensì, in generale, tutti i provvedimenti che, comunque, avessero pronunciato sulla questione della competenza. Il provvedimento impugnato deve avere ad oggetto una decisione irretrattabile, sia adottato da un organo giudiziario dotato di potere decisorio e presupponga l'affermazione o la negazione della competenza (Cass. civ., sez. III, 9 novembre 2006, n. 23891). Restano, pertanto, esclusi i provvedimenti meramente ordinatori, comunque provvisori e modificabili ed inidonei a pregiudicare la decisione definitiva sulla competenza (Cass. civ., sez. III, 8 agosto 2007, n. 17368). Impugnabile esclusivamente con il regolamento di competenza è, altresì, il provvedimento con il quale il giudice non si sia limitato ad affermare la propria incompetenza, ma abbia proseguito pronunciandosi anche in relazione alla fondatezza della domanda (cfr. Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2011, n. 17954). Da ultimo, si può ricordare l'orientamento della Corte di legittimità in relazione all'ordinanza declinatoria pronunciata in un procedimento per la liquidazione degli onorari di avvocato ai sensi dell'art. 29 della l. n. 794/1942 (Cass. civ., sez. II, 7 luglio 2004, n. 12462). La norma non distingue tra sentenze di primo grado e di appello. Sulle sentenze di appello sulla sola competenza, la giurisprudenza, anche recentemente, ha ribadito l'orientamento favorevole alla sua applicazione (Cass. civ, sez. III, 5 marzo 2009, n. 5391).
Il regolamento necessario di competenza
Il regolamento si dice necessario nel caso in cui abbia per oggetto un'ordinanza che abbia pronunciato sulla sola competenza, ancorché si tratti di pronuncia emessa in grado di appello (Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18170), dal momento che esso costituisce l'unico mezzo di impugnazione per contestare tale statuizione. In difetto di proposizione del regolamento in tale ipotesi, la pronuncia sulla competenza non è più impugnabile in alcun modo, mentre l'appello eventualmente proposto deve essere dichiarato inammissibile (Cass. civ., sez. lav., 27 aprile 1999, n. 4225). È, dunque, inammissibile il ricorso ordinario per Cassazione, il quale, tuttavia, può convertirsi nel suddetto regolamento a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall'art. 47 comma 2 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI, 17 dicembre 2019, n. 33443). Esso può essere proposto contro provvedimenti resi dai giudici togati sulla competenza, ad esclusione di quelli emessi dal giudice di pace (si veda art. 46 c.p.c.), ivi inclusi quelli pronunciati in grado di appello (Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18170). Il giudice di pace davanti al quale la causa è stata riassunta, dopo che la decisione di altro giudice di pace sulla competenza sia stata riformata in seguito a specifico appello sul punto, non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c. perché la pronuncia di appello sulla competenza può essere contestata solo dalle parti con il regolamento necessario previsto dall'articolo in commento (Cass. civ., sez. VI, 13 gennaio 2020, n. 346). Il regolamento facoltativo di competenza
Ai sensi dell'art. 43 c.p.c. - così come modificato dalla novella n. 69/09 - il regolamento di competenza facoltativo presuppone un provvedimento che abbia deciso il merito unitamente alla questione di competenza. È sufficiente, quindi, che il giudice si sia pronunciato su una qualsiasi questione pregiudiziale o preliminare per doversi ritenere facoltativo, e così disciplinato dall'art. 43 c.p.c., il regolamento di competenza. L'art. 43 c.p.c. riconosce alla parte soccombente su entrambe le questioni la possibilità di scegliere fra esperire il regolamento di competenza, limitando così l'impugnazione al solo capo della decisione che ha pronunciato sulla competenza o coltivare la questione di competenza, unitamente al merito, con i normali mezzi di impugnazione (Cass. civ., sez. I, 19 maggio 1999, n. 4825). Il regolamento di competenza è, perciò, facoltativo solo nel senso che la pronuncia sulla competenza può essere impugnata non soltanto con il regolamento, ma anche coni mezzi ordinari unitamente al merito.
Se, peraltro, la parte voglia impugnare la pronuncia solo per il capo in cui essa ha statuito sulla competenza, non potrà farlo che con l'istanza di regolamento. Di conseguenza, sono stati dichiarati inammissibili l'appello ed il ricorso per Cassazione proposti contro la sola pronuncia sulla competenza (Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1999, n. 1933) salva, naturalmente, la possibile conversione in regolamento di competenza del ricorso ordinario in Cassazione (Cass. civ., sez. I, 18 marzo 1999, n.2448). Una volta effettuata la scelta, essa vincola la parte che l'ha compiuta (Cass. civ., sez. I, 17 luglio 1991, n. 7958). Tuttavia tale scelta non vincola le altre parti, con conseguente, possibile concorso tra i due mezzi d'impugnazione in caso di pluralità di parti soccombenti, là dove una parte scelga di fare l'istanza di regolamento, impugnando solo il capo della sentenza relativo alla competenza ed un'altra parte, invece, di proporre l'impugnazione ordinaria. In giurisprudenza, si sostiene che la parte soccombente sulla questione di competenza ma vittoriosa sul merito è legittimata solo a proporre il regolamento facoltativo, e questo non solo dopo la proposizione dell'appello da parte del soccombente, ma anche in pendenza dei termini per l'impugnazione ordinaria, sussistendo l'interesse della parte a far decidere con una pronuncia definitivamente vincolante la questione di competenza (Cass. civ., sez. lav., 07 dicembre 1984, n. 6457). Il giudice può «pronunziare sulla competenza insieme al merito» anche implicitamente, decidendo, cioè, il merito della causa o una questione senza pronunciare sulla competenza, salvo, però, che dal contenuto della pronuncia risulti che l'esame di tali questioni sia stato compiuto solo incidentalmente, in funzione della decisione sulla competenza e senza pregiudizio per l'esito definitivo della controversia (Cass. civ., sez. III, 21 maggio 1996, n. 4676). La giurisprudenza è costante nel sostenere che, in mancanza di un'espressa riserva di provvedimento successivo sulla competenza, si ha una pronuncia implicita quando è riscontrabile un'attività del giudice univocamente indicativa del convincimento della propria competenza. In applicazione di tali principi si ritiene che la sentenza con la quale il giudice decide il merito della causa senza provvedere sull'eccezione di litispendenza o di continenza, contiene un'implicita pronuncia affermativa della competenza, impugnabile in tale parte, con il regolamento facoltativo ex art. 43 c.p.c. (Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2003, n.11779). Le uniche limitazioni al concetto di pronuncia implicita sulla competenza, si ritengono, quindi, l'espressa riserva del giudice di decidere sul punto unitamente alla sentenza conclusiva del giudizio. L'art. 45 c.p.c. prevede lo strumento del regolamento d'ufficio di competenza che, secondo l'opinione prevalente, non costituisce un mezzo di impugnazione, mancando l'istanza di parte. Rappresentando solo un incidente del procedimento, il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile anche in materia di volontaria giurisdizione e, più in generale, in ordine ai provvedimenti emanati all'esito di procedimento in camera di consiglio (Cass. civ., sez. I, 7 aprile 2004, n. 6892). La norma disciplina espressamente l'ipotesi del conflitto negativo virtuale di competenza, che si verifica quando, declinata la competenza da parte del giudice adito, per ragioni funzionali, di materia o territorio inderogabile, il giudice da questi individuato come competente, riassunta la causa davanti a lui ex art. 50 c.p.c. si ritiene a sua volta incompetente a conoscere della controversia. Il giudice individuato come competente non può, a norma dell'art. 45 c.p.c., dichiarare la propria incompetenza ma deve rimettere la questione davanti alla Suprema Corte richiedendo d'ufficio il regolamento di competenza (Cass civ., sez. lav., 31 gennaio 2007, n. 2154, secondo cui, a fronte della potenziale adozione di una sentenza sulla competenza di contenuto confliggente con quella del giudice dichiaratosi competente, il giudice presso cui la causa è stata riassunta deve investire la Corte di cassazione della relativa questione). La norma in commento è ritenuta applicabile anche all'ipotesi di conflitto negativo reale, che si verifica quando il giudice indicato come competente, ritenendosi a sua volta incompetente, anziché richiedere d'ufficio il regolamento di competenza dichiara la propria incompetenza (si veda, però, Cass. civ., sez. III, 11 aprile 2001, n. 5405, secondo cui se il giudice davanti al quale sia stata riassunta la causa a seguito del provvedimento di altro giudice declinatorio della propria competenza, si ritenga, a sua volta incompetente, può, invece di richiedere il regolamento d'ufficio, dichiarare la competenza del primo giudice, con decisione impugnabile dalle parti con l'istanza di regolamento ex art. 42 c.p.c.; cfr. anche Cass. civ. sez. lav., 23 gennaio 2003, n. 1009 e Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2001, n. 7399). La giurisprudenza ritiene che il giudice, di fronte al quale venga nuovamente riassunta la causa, sia esso il giudice a quo o un terzo giudice, possa richiedere il regolamento ai sensi dell'articolo in esame. Tale potere viene riconosciuto anche al giudice d'appello investito dell'impugnazione ordinaria contro la sentenza declinatoria della competenza (Cass. civ., sez. lav., 1 marzo 2007, n.4834). In queste stesse ipotesi di conflitto negativo reale è stato ammesso anche il regolamento di competenza ad istanza di parte, nonostante l'acquiescenza alla prima declinatoria (Cass. civ., sez. lav., 17 giugno 1996, n. 489).
Quando il conflitto positivo è reale, la Suprema Corte, oltre a statuire sulla competenza, cassa senza rinvio la sentenza del tribunale incompetente, anche se passata in giudicato. Qualora il giudice, pur trovandosi nella situazione che legittima la proposizione del regolamento di competenza d'ufficio ometta di sollevarlo, secondo la più recente giurisprudenza si verifica una preclusione al rilievo della incompetenza. Riferimenti
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