Società tra Avvocati: le FAQ dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Redazione scientifica
03 Febbraio 2021

Pubblicate, dall'Ordine degli Avvocati di Roma, alcune FAQ relative alla costituzione di una società tra avvocati.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha pubblicato le FAQ relative alla costituzione di una società tra avvocati.

Di seguito i principali aggiornamenti.

Disciplina di riferimento. L'esercizio in forma societaria della professione forense è regolato dall'art. 4-bis della l. n. 247 del 2012 (inserito dall'art. 1 comma 141 della l. n. 124/2017 e, poi, ulteriormente integrato dalla l. n. 205/2017), che ha sostituito la previgente disciplina speciale contenuta agli artt. 16 e ss. del d. Lgs. 96/2001.

Partecipazione di un avvocato iscritto all'albo ad una società tra professionisti ex l. n. 183/2011, quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense. No. Un Avvocato iscritto all'Albo non può partecipare ad una Società tra professionisti ex l. n. 183/2011 quale socio professionista ai fini dell'esercizio della professione forense, poiché l'attività forense può essere esercitata in forma societaria solo tramite una Società tra avvocati ex art. 4-bis della l. n. 247/2012 (cfr., in termini, CNF, rel. Salazar, parere 25/05/2016, n. 64).

Atto costitutivo e statuto. Atto costitutivo e statuto dovranno recepire le prescrizioni dell'art. 4-bis della l. n. 247/2012 e, pertanto:
a) i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere Avvocati iscritti all'Albo, ovvero Avvocati iscritti all'Albo e professionisti iscritti in Albi di altre professioni; il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il Consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'Albo, salvo che la Società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;
b) la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci Avvocati;
c) i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di Amministratori.
Qualsiasi difforme previsione contenuta nell'Atto costitutivo e/o nello Statuto della Società tra Avvocati sarà ostativa all'iscrizione della stessa nella Sezione Speciale dell'Albo ex art. 4-bis della l. n. 247/2012.

Ordine territoriale competente per l'iscrizione. L'art. 4-bis 1 comma della l. n. 247/2012 prevede che: «L'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a società di persone, a società di capitali o a società cooperative iscritte in un'apposita sezione speciale dell'Albo tenuto dall'Ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società».
L'Ordine territoriale competente per l'iscrizione, quindi, è quello nella cui circoscrizione ha sede la Società tra Avvocati, con ciò intendendosi la sede legale.

Pagamento di un contributo annuale. Con delibera del 14 febbraio 2019, il COA di Roma ha deliberato l'istituzione di un contributo annuale a carico di ciascuna Società tra Avvocati iscritta nell'Albo forense, determinandone la misura in € 400,00 annuali per le spese di segreteria, di istruttoria, di verifica e di vigilanza sulla permanenza dei requisiti.

Sono esonerate dal pagamento del contributo annuale le sole Società dove sono contestualmente soci, titolari di diritti su azioni ed anche Amministratori esclusivamente Avvocati iscritti nell'Albo forense romano.
Ove dovuto, il contributo sarà corrisposto, per la prima volta, al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione della Società tra Avvocati.

*fonte: www.ordineavvocatiroma.it

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