Coniugi residenti in abitazioni site in Comuni diversi: spetta l'esenzione IMU per l'abitazione principale?
03 Febbraio 2021
È stato notificato dal Comune l'avviso di accertamento in rettifica per omesso pagamento dell'imposta municipale propria (IMU); l'Ente Locale ritiene di non applicare l'esenzione IMU ai sensi dell'art. 13, comma 2, D.L. n. 201/2011, prevista per l'abitazione principale, in quanto mio marito risiede in un diverso comune. È corretta questa interpretazione? Vi sono i presupposti per contestare la pretesa dell'Ente Locale?
Per quanto qui interessa, occorre prendere le mosse dall'esame dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, così come risultante dalle modifiche legislative, che, al comma 2, prevede: "L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile". La definizione di abitazione principale è sostanzialmente identica nelle varie disposizioni che si sono susseguite in materia di IMU a decorrere dal 2011; disposizioni che hanno, prima, sospeso parzialmente e, poi, abolito definitivamente l'obbligo del pagamento dell'imposta per gli immobili rientranti in tale categoria (D.L. n. 54/2013, D.L. n. 133/2013, Legge n. 147/2013 e infine Legge n. 208/2016). La norma identifica l'abitazione principale nella unità immobiliare in cui il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. È necessario, dunque, il concorrere di due requisiti:
Perciò, mentre per accertare il secondo è sufficiente il certificato di residenza rilasciato dal Comune, per il primo occorre dare la dimostrazione dell'effettiva dimora abituale: la sussistenza di tale requisito dovrà essere verificata di volta in volta. In concreto sarà possibile accertare che, pur in presenza del certificato di residenza, non vi sia l'effettiva dimora abituale nell'immobile e, pertanto, non sorga il diritto all'esenzione. Alla stessa conclusione si giungerà, peraltro, qualora manchi la residenza attestata mediante il certificato dell'ufficio anagrafe comunale, anche se venga dimostrata la dimora abituale presso l'abitazione.
Lo stesso Legislatore ha, poi, disciplinato una particolare fattispecie: quando si tratti di più immobili collocati nello stesso comune si prevede, in via eccezionale, l'applicazione dell'esenzione per un solo immobile. Se, ad esempio, nell'immobile in comproprietà fra i coniugi, destinato all'abitazione principale, risiede e dimora solo uno dei coniugi, non legalmente separati, poiché l'altro risiede e dimora in un diverso immobile, situato nello stesso comune, l'agevolazione non viene totalmente persa, ma spetta solo ad uno dei due coniugi. Nell'ipotesi in cui sia un figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, costituisca un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione (Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3/DF del 18 maggio 2012, p. 11). Lo scopo di tale previsione è quello di evitare comportamenti elusivi in ordine all'applicazione delle agevolazioni per l'abitazione principale, e, quindi, la norma deve essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto per impedire che, nel caso in cui i coniugi stabiliscano la residenza in due immobili diversi nello stesso comune, ognuno di loro possa usufruire delle agevolazioni dettate per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. Qui è lo stesso Legislatore che non considera oggettivamente giustificata la scelta di abitare in case diverse e sancisce una sorta di presunzione ex lege di un intento elusivo. Pertanto, la norma si pone quale eccezione all'esenzione dal pagamento dell'IMU per gli immobili adibiti ad abitazione principale; perciò, anche per questa considerazione, non può trovare applicazione in via analogica (ma in realtà sarebbe addirittura in via estensiva e, quindi, vietata in quanto norma fiscale) nei casi in cui gli immobili siano collocati in comuni diversi; ciò in base al ben noto principio (art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale al codice civile) secondo cui le norme eccezionali si devono applicare esclusivamente alle ipotesi espressamente previste e non possono essere applicate a casi diversi, seppur analoghi a quelli espressamente e puntualmente regolamentati.
In tal caso (qualora gli immobili destinati ad abitazione principale siano ubicati in comuni diversi), non sussiste il rischio di elusione della norma, in quanto bilanciato da effettive necessità di dover trasferire la residenza anagrafica e la dimora abituale in un altro comune, ad esempio, per esigenze lavorative. A ben vedere “l'interpretazione qui accolta è coerente con l'evoluzione sociale, cui corrisponde anche il nuovo dettato normativo in tema di Imu: mentre un tempo la famiglia era una struttura monolitica in cui tutti i componenti si ritrovavano e di fatto convivevano in un'unica abitazione, nell'attuale periodo storico è sempre più frequente l'eventualità di nuclei familiari che, pur rimanendo tali, sono caratterizzati dal fatto che alcuni dei componenti, per motivi di lavoro o di studio, giungono a dimorare in luoghi diversi. Ormai è diffusissima la situazione di coppie di coniugi che vivono in città diverse per motivi di lavoro, pur non essendo separati né giudizialmente e neppure di fatto” (in tal senso, condivisibilmente, CTP Bologna, sez. I, sent. n. 357 del 14 ottobre 2020, depositata in segreteria in data 11 novembre 2020. In tal senso anche Commissione tributaria provinciale di Udine, sez. I, sent. n. 150 pronunciata in data 22 settembre 2020 e depositata in segreteria in data 1 ottobre 2020; Commissione tributaria provinciale di Lecce, sez. II, sent. n. 945 pronunciata in data 8 luglio 2020 e depositata in segreteria in data 15 luglio 2020).
Occorre, comunque, rilevare che recentemente la Suprema Corte con ordinanza n. 20130 del 24 settembre 2020, ha statuito, invece, che ai fini dell'esenzione IMU, è necessario che tutto il nucleo familiare non solo dimori stabilmente, ma risieda anche anagraficamente nella medesima unità immobiliare. Non si può non evidenziare come la motivazione di tale ordinanza sia alquanto succinta, non soffermandosi in alcun modo ad analizzare la ratio alla base della non operatività dell'esenzione, limitandosi solamente ad affermare che “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (…) Ciò comporta, la necessità che in riferimento alla stessa unità immobiliare tanto il possessore quanto il suo nucleo familiare non solo vi dimorino stabilmente, ma vi risiedano anche anagraficamente. Ciò, d'altronde, è conforme all'orientamento costante espresso da questa Corte, in ordine alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative”. Se la Suprema Corte avesse analizzato doviziosamente il dato normativo e la sua filosofia ispiratrice, sarebbe giunta a conclusioni ben differenti, vale a dire l'assenza di referenti normativi e di valide ragioni le quali possano far ritenere che qualora i coniugi risiedano in due immobili collocati in Comuni diversi nessuno dei due (o solo uno di essi) avrebbe diritto all'esenzione dell'IMU.
Sulla base di quanto innanzi, si può ritenere che l'avviso di accertamento che Le è stato notificato dal Comune possa essere contestato.
Tuttavia, sarà suo onere introdurre elementi di prova a dimostrazione del possesso dei requisiti (residenza nel comune ove è situato l'immobile ed effettività del domicilio in una abitazione diversa da quella degli altri familiari, domicilio definito dal codice civile quale comune in cui il soggetto ha il proprio centro di interessi e dei propri affari). |