Cambio d'appalto e trasferimento d'azienda

03 Febbraio 2021

Come rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione “a fronte di un trasferimento di azienda o di un suo ramo, l'ordinamento appronta un sistema di garanzia per i lavoratori, teso alla continuità dell'occupazione, nel senso che il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del cessionario...

Come rilevato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di cassazione “a fronte di un trasferimento di azienda o di un suo ramo, l'ordinamento appronta un sistema di garanzia per i lavoratori, teso alla continuità dell'occupazione, nel senso che il rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze del cessionario […] e non è richiesto il consenso dei lavoratori coinvolti, dato l'effetto automatico dei trasferimento ex lege, connesso al fenomeno giuridico del trasferimento di azienda.

Nel trasferimento di azienda o di ramo di azienda, il trasferimento dei lavoratori avviene senza il consenso degli stessi ed è imperativo, ed il lavoratore non ha diritto di opporsi, rimanendo irrilevante il suo consenso, ed il lavoratore, dopo il trasferimento automatico del proprio rapporto di lavoro, ove non ritenga di accettarlo, può solo recedere dal rapporto già costituitosi, o in maniera espressa o per fatti concludenti”.

Nel caso di specie, è incontroversa la soppressione legittima del posto di lavoro cui era addetto il ricorrente, che è venuto meno in conseguenza dell'operazione di cambio appalto. Osserva peraltro il giudice che anche qualora la fattispecie in esame avesse potuto essere qualificata come trasferimento di azienda ex art. 2112 c.c., ciò non avrebbe determinato l'illegittimità del licenziamento.

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