Il diniego all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere motivato

Massimiliano Summa
04 Febbraio 2021

L'accertamento del fatto impeditivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato risulta privo del necessario supporto argomentativo, quando la pronuncia sia priva tanto della necessaria esplicitazione delle emergenze probatorie in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione, quanto del criterio logico – giuridico che, rispetto ai fatti rilevanti accertati, ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza del fatto principale.

Così la Cassazione civile con l'ordinanza n. 1840/21, depositata il 28 gennaio.

Fatto. La sentenza in commento trae origine dall'opposizione presentata avverso un decreto di rigetto dell'istanza con cui un'imputata in un giudizio penale aveva chiesto al Giudice dell'Udienza Preliminare l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso che: l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere rigettata in ragione delle reiterate e gravi condanne per reati contro il patrimonio e della conseguente presunzione che l'imputata abbia goduto e continui a godere dei relativi profitti, posto che, a tali fini, nella nozione di reddito rientrano anche i proventi derivanti da attività illecita; l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato opera soltanto nei confronti dei soggetti che abbiano effettuato una regolare dichiarazione dei redditi e non anche di vive anche o solo di proventi illeciti; i redditi da valutarsi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio possono e devono essere accertati ricorrendo agli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. ( tra cui il tenore di vita e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione di redditi leciti e illeciti); ha ritenuto che la ricorrente aveva compiuto reiterati delitti che avevano comportato il ripristino della custodia cautelare in carcere e che, in ragione del suo stato di tossicodipendenza, aveva dimostrato di poter disporre delle ingenti somme che occorrono per il consumo di stupefacenti.

La decisione della Corte di cassazione. La ricorrente ha impugnato la decisione dei Giudici di merito contestandola nella parte in cui ha escluso la sussistenza dello stato di grave indigenza, omettendo la valutazione di tutti gli elementi richiesti dall'art. 96 cit., nonchè l'esame di tutta la documentazione allegata a corredo del ricorso.
Il Tribunale, in particolare, ha deciso avendo esclusivo riguardo alle risultanze del casellario giudiziale tralasciando, però, tutti gli ulteriori elementi previsti dalla norma citata, puntualmente dimostrati in giudizio.

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso evidenziando come, nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver premesso che i redditi da valutarsi ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio possono e devono essere accertati ricorrendo agli ordinari mezzi di prova – comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c. – tra cui il tenore di vita e qualsiasi altro fatto indicativo della percezione dei redditi, compresi i proventi che derivano da attività illecita, ha ritenuto che la ricorrente non versasse nelle condizioni richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato sul rilievo che la stessa aveva compiuto reiterati delitti, compresa la violazione degli obblighi che ha comportato al ripristino della custodia cautelare in carcere e che, in ragione del suo stato di tossicodipendenza, aveva dimostrato di poter disporre delle ingenti somme che occorrono per il consumo di stupefacenti.
Così facendo, però, secondo i Giudici, il Tribunale ha del tutto omesso di dare effettivamente conto delle risultanze probatorie in ordine ai reati commessi, al pari dello stato di tossicodipendenza in cui la ricorrente versava.
Per tale ragione, l'accertamento, in tal modo compiuto, del fatto impeditivo dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, risulta, in sostanza privo del necessario supporto argomentativo, così incorrendo nel vizio della mancata motivazione previsto dall'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dall'art. 111. Cost., che sussiste proprio quando la pronuncia sia obiettivamente priva tanto della necessaria esplicitazione delle emergenze probatorie in ordine ai fatti rilevanti ai fini della decisione, quanto del criterio logico – giuridico che, rispetto ai fatti rilevanti accertati, ha condotto il Giudice alla formazione del proprio convincimento in ordine alla sussistenza del fatto principale.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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