La sospensione feriale dei termini si applica anche nelle controversie di opposizione a ordinanze ingiunzione in materia di sanzioni per il lavoro

Redazione scientifica
04 Febbraio 2021

Le Sezioni Unite Civili hanno affermato che «ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale» deve tenersi conto della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale ex art. 3 della l. n. 742/1969.

Così le Sezioni Unite con la sentenza n. 2145/21, depositata il 29 gennaio.

La Corte d'appello di Torino dichiarava inammissibile il gravame proposto dall'attuale ricorrente contro la sentenza del Tribunale di Asti che aveva rigettato l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione emessa dalla Direzione territoriale del lavoro di Cuneo, finalizzata al pagamento di una somma a titolo di sanzione per violazioni amministrative riguardanti l'impiego non regolarizzato di alcuni lavoratori presso una vigna di sua proprietà. L'inammissibilità è stata dichiarata sul rilievo che il ricorso in appello era tardivo, avendo la Corte ritenuto inapplicabile la sospensione feriale dei termini processuali disposta dall'art. 1 della l. n. 742/1969. Ciò «sul presupposto che la controversia in esame, oltre che essere pacificamente assoggettata al rito del lavoro, rientra nella nozione di causa di lavoro, ai sensi degli artt. 409 e 442 c.p.c., espressamente esclusa dall'ambito applicativo dell'art. 1».

Contro tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione il ricorrente. La Corte di cassazione, dal canto suo, ha ritenuto che la questione oggetto del ricorso meritasse un ripensamento, dunque ha rimesso la stessa alle Sezioni Unite.

La questione assegnata alle Sezioni Unite è la seguente: «se le cause di opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni in materia di sanzioni per il lavoro, cui si applica oggi il rito del lavoro ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 150/2011, vadano considerate, nel nuovo contesto normativo, controversie di lavoro ex art. 409 c.p.c. alle quali si applica l'art. 3 della l. n. 742/1969 che esclude la sospensione feriale dei termini per le controversie previste dagli artt. 429 e 459 (oggi 409 e 442) del c.p.c.».

La questione viene risolta dalle Sezioni Unite nei seguenti termini: «Nel regime introdotto dal d.lgs. n. 150/2011, art. 6, alle controversie, regolate dal processo del lavoro, di opposizione ad ordinanza-ingiunzione che abbiano oggetto violazioni concernenti le disposizioni in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria, diverse da quelle consistenti nella omissione totale o parziale di contributi o da cui deriva un'omissione contributiva, in si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, a norma della l. n. 742/1969, art. 3, trattandosi di controversie che non rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c.. Ne consegue che, ai fini della tempestività dell'impugnazione avverso la sentenza resa in tema di opposizione a ordinanza ingiuntiva del pagamento di una sanzione amministrativa per violazioni inerenti al rapporto di lavoro o al rapporto previdenziale, deve tenersi conto della detta sospensione».

In conclusione, la Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia gli atti alla Corte di appello.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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