Non è considerato reddito soggetto a tassazione il risarcimento del danno da dequalificazione professionale
04 Febbraio 2021
Non costituisce reddito soggetto a tassazione il risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità del lavoratore. E ciò perché si tratta di una lesione che rientra nel danno emergente e non nel lucro cessante. Questo quanto affermato dai Supremi Giudici con l'ordinanza n. 2472 depositata ieri, 3 febbraio 2021.
La ricorrente lamentava l'erronea decisione della Corte di merito per non aver ritenuto che il danno liquidato al lavoratore (avvenuto espressamente a titolo di danno non patrimoniale alla professionalità) non avesse carattere retributivo; più precisamente la Società ricorrente sottolineava davanti alla Corte di Cassazione la violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 48 del TUIR, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., per non aver considerato i giudici di merito che il danno da dequalificazione professionale è da ricondurre nell'alveo del "lucro cessante" e, in quanto tale, soggetto a tassazione, e non in quello del "danno emergente", per cui la somma liquidata era fiscalmente rilevante ex art. 6 co. 2 TUIR perchè riconducibile al ristoro del mancato conseguimento di redditi ovvero perché ne costituiva sostituzione o surrogazione nella misura in cui era configurabile nella medesima categoria del reddito perduto o sostituito.
Sul punto la Corte si era già espressa con precedenti pronunce (vedi Cass. n. 5108/2019; n. 2549/2011) sostenendo che in tema di imposte sui redditi da lavoro dipendente, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a tassazione solo se, ed entro i limiti in cui, siano volte a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (cd. lucro cessante), mentre non sono assoggettabili a tassazione quelle intese a riparare un pregiudizio di natura diversa (cd. danno emergente).
Nel caso di specie i Giudici di legittimità conformandosi a quanto già precedentemente sostenuto, rigettavano il motivo di ricorso avanzato dal ricorrente, sottolineando che, in tema di dequalificcazione professionale, è risarcibile il danno non patrimoniale ogni qual volta si verifichi una grave violazione dei diritti del lavoratore (considerando la durata della reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale), tale tipologia di pregiudizio appartiene alla fattispecie del danno emergente e non del lucro cessante, per cui non è considerato reddito soggetto a tassazione.
(Fonte: il Tributario)
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