Questo il contenuto della sentenza della Corte di cassazione n. 2152/21, depositata il 29 gennaio.
La Corte d'appello di Napoli riformava la pronuncia di primo grado e revocava il decreto ingiuntivo emesso nei confronti di L.G.V. da parte di una società assicurativa, per via del preteso rimborso di quanto versato in favore dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla sottoscrizione di un atto di coobbligazione con cui lo stesso si era assunto obblighi e oneri incombenti sulla società di cui era fideiussore.
Nello specifico, l'opposizione dell'ingiunto si fondava sul disconoscimento della sottoscrizione apposta al suddetto atto di coobbligazione, insistendo sulla falsità delle firme ad esso apposte e proponendo apposita querela di falso. A seguito di giudizio di falso, il Tribunale accertava la falsità della pattuizione speciale di garanzia.
Avverso tale decisione, la società assicurativa propone ricorso per Cassazione, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2702 c.c., artt. 216, 221 e 235 c.p.c. con riferimento all'art. 360 primo comma nn. 3 e 4 c.p.c..
La Suprema Corte rigetta il ricorso affermando il seguente principio di diritto: «La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata può optare tra la facoltà di disconoscerla e la possibilità di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del valore del documento limitatamente alla controparte o erga omnes.
Nell'ambito di uno stesso processo, qualora sia già stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso è inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticità della sottoscrizione è passato in giudicato; b) la querela è proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato.
La querela è, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l'accertamento operato in sede di verificazione non è passato in giudicato; b) pur essendosi formato il giudicato sull'accertata autenticità della sottoscrizione, la querela è finalizzata a contestare (solo o anche) la verità del contenuto del documento.
Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di inammissibilità, la querela di falso sia ugualmente, di fatto, ammessa ed esiti nell'accertamento della falsità della sottoscrizione, passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi - anteriormente alla proposizione della querela - all'esito del giudizio di verificazione, sull'autenticità della sottoscrizione».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it