I limiti della notificazione a mezzo PEC

05 Febbraio 2021

I soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC sono sostanzialmente i titolari di impresa (individuale o collettiva) o professionisti. L'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, per tali soggetti, è, quindi, strettamente collegato all'esercizio della attività svolta.

È possibile effettuare la notificazione a mezzo PEC di un atto introduttivo del giudizio, utilizzando la posta elettronica certificata, «obbligatoria», in quanto collegata alla attività lavorativa del soggetto destinatario della notificazione titolare di impresa o esercente attività professionale, ma estraneo alla sua attività, o «facoltativa», di un soggetto «privato» che se ne sia dotato?

Come è noto la notificazione a mezzo PEC può essere effettuata fra soggetti che sono obbligati, per legge, a dotarsi di un indirizzo PEC: “1. I soggetti di cui all'art. 2 comma 2 i professionisti tenuti all'iscrizione in albi ed elenchi e i soggetti tenuti all'iscrizione nel registro delle imprese hanno l'obbligo di dotarsi di un domicilio digitale iscritto nell'elenco di cui agli artt. 6-bis o 6-ter» (art. 3-bis comma 1 del d.lgs. n. 82/2005, modificato dall'art. 1 comma 617 della l. n. 190/2014, successivamente sostituito dall'art. 4 comma 1 lettera b) del d.lgs. n. 179/2016 e dall'art. 5 comma 1 lettera c) del d.lgs. n. 217/2017).

Va a questo punto rilevato che i soggetti tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC sono sostanzialmente i titolari di impresa (individuale o collettiva) o professionisti e tale indirizzo viene inserito in quelli che sono noti come pubblici registri che fanno fede sulla utilizzabilità della detta PEC ai fini di una valida notificazione.

L'obbligo di dotarsi di indirizzo PEC, per tali soggetti, è, quindi, strettamente collegato all'esercizio della attività svolta; di conseguenza nel caso in cui detti soggetti ricevano una notificazione a mezzo PEC relativo ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata, la notifica non potrà dirsi perfezionata (come si è espressa la giurisprudenza di merito di cui infra).

Anche i soggetti cosiddetti «privati» (che non svolgono, quindi, attività di impresa o altra professione, che prevedano l'obbligo di dotarsi di PEC) possono detenere un indirizzo PEC ma la sua utilizzabilità è condizionata al fatto che ivi abbiano eletto il proprio domicilio (digitale) per quel determinato procedimento.

Infatti, l'art. 3-bis comma 1 della l. n. 53/1994, con espressione del tutto generica, prevede che «La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi».

A sua volta, l'art. 3-bis, commi 1-bis e 4-quinquies, del d.lgs. n. 82/2005 (modificato da ultimo con l'art. 24 comma 1 lettera a) numero 6) del d.l. n. 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 120/2020), consente ai soggetti non obbligati ad avere la PEC, di eleggere domicilio speciale ex art. 47 c.c. presso un indirizzo di posta elettronica certificata: «1-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 1, chiunque ha facoltà di eleggere il proprio domicilio digitale da iscrivere nell'elenco di cui all'art. 6-quater. Nel caso in cui il domicilio eletto risulti non più attivo si procede alla cancellazione d'ufficio dall'indice di cui all'art. 6-quater secondo le modalità fissate nelle Linee guida.

4-quinquies. Fino all'adozione delle Linee guida di cui al comma 1-ter del presente articolo e alla realizzazione dell'indice di cui all'art. 6-quater, e' possibile eleggere il domicilio speciale di cui all'art. 47 c.c. anche presso un domicilio digitale diverso da quello di cui al comma 1-ter. In tal caso, ferma restando la validità ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, colui che lo ha eletto non può opporre eccezioni relative alla forma e alla data della spedizione e del ricevimento delle comunicazioni o notificazioni ivi indirizzate.»

In questo caso l'elezione di domicilio renderà valida la notificazione (o comunicazione) presso detto indirizzo di posta elettronica.

Tutto quanto sopra riportato, certamente di non facile lettura, conduce ad affermare che i soggetti aventi l'obbligo di detenere un indirizzo PEC, riceveranno correttamente ivi una notificazione relativa all'attività per la quale detto indirizzo è obbligatorio.

Allo stesso modo un soggetto privato, non obbligato ad avere un indirizzo PEC, potrà ottenerlo ed ivi eleggere il proprio domicilio affinché, anche per esso, la notificazione presso detto indirizzo PEC sia valida.

Al di fuori di tali casi la notificazione effettuata presso l'indirizzo PEC sarà affetta da nullità la quale potrà essere sanata se abbia raggiunto lo scopo

ex art. 156 c.p.c.

Nel caso di procedimento giudiziario civile la sanatoria si avrà certamente qualora il soggetto si sia costituito.

Al contrario tale notificazione sarà considerata nulla.

Di conseguenza ciò potrà essere valido motivo di appello o, ove il soggetto chiamato non si sia costituito ed il giudice del primo grado lo rilevi, potrà ordinarne la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.

Sul punto è illuminante il Tribunale di Roma, sez. VI civile, ord., 26 gennaio 2019, nel procedimento R.G. 2017/63415, ove espressamene si afferma che «alcuni cittadini sono tenuti per legge a dotarsi di un indirizzo PEC, in quanto sono titolari di impresa individuale ... o professionisti ... e detto indirizzo viene inserito in pubblici elenchi ... Nel caso in cui detti cittadini ricevano sulla casella PEC della loro attività economica una notificazione telematica riferita ad un contenzioso estraneo all'impresa o professione esercitata la notifica a mezzo PEC non può ritenersi perfezionata mediante l'inoltro e la consegna del messaggio cui è allegato l'atto giudiziario».

Fonte: Il Processo Civile

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