Limiti della retrodatazione degli effetti contabili e determinazione dell’ora di efficacia della fusione e della scissione

Francesca Maria Bava
05 Febbraio 2021

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 192 del 2020, affronta il tema relativo all'individuazione dei limiti alla retrodatazione degli effetti c.d. contabili della fusione e della scissione. Con la successiva massima n. 193 del 2020, precisa che è possibile far decorrere gli effetti della fusione e della scissione da un orario determinato, anche diverso dall'inizio della giornata coincidente con le ore 00.00 del giorno in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove consentito, di un giorno successivo).

La Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 192 del 2020, affronta il tema relativo all'individuazione dei limiti alla retrodatazione degli effetti c.d. contabili della fusione e della scissione.

Ai sensi infatti dell'art. 2504 bis, comma 3, e dell'art. 2506 quater c.c., la data - indicata nel progetto ex art. 2501 ter n. 6), cui l'art. 2506 bis c.c. rinvia - a decorrere dalla quale le operazioni delle società partecipanti sono imputate al bilancio della società che risulta dalla fusione o di quella incorporante oppure, in caso di scissione, delle beneficiarie, può essere anche anteriore a quella degli effetti c.d. civilistici.

Questi coincidono con l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione nel registro delle imprese (o di quello di scissione nei registri delle beneficiarie), salvo che sia prevista una data successiva nei casi di fusione per incorporazione o di scissione a favore di beneficiarie preesistenti.

Mentre la postdatazione è consentita nei suddetti casi sia relativamente agli effetti c.d. civilistici che c.d. contabili, la retrodatazione è ammessa per i soli effetti contabili, mancando però una previsione espressa circa i limiti della medesima, da ritenersi sussistenti per scongiurare gli effetti distorsivi di una retrodatazione eccessiva.

Si potrebbero estendere analogicamente i limiti massimi della retrodatazione c.d. fiscale di cui all'art. 172, comma 9, d.P.R. 917/1986 (e all'art. 173, comma 11, dello stesso D.P.R. per la scissione) e coincidenti con la chiusura dell'ultimo esercizio di ciascuna delle società fuse o incorporate o a quella, se più prossima, in cui si è chiuso l'ultimo esercizio della società incorporante.

Tuttavia, secondo il Consiglio Notarile di Milano, per gli effetti contabili non si deve limitare la retrodatazione alla chiusura dell'ultimo esercizio con il semplice compimento del periodo di imposta come per gli effetti fiscali, bensì limitarla all'avvenuta approvazione del bilancio di esercizio o alla scadenza dei termini previsti per la sua approvazione.

Pertanto, è consentita la retrodatazione dei soli effetti contabili ad una data ricompresa in un esercizio già chiuso, a condizione che il relativo bilancio non sia stato ancora approvato o che non siano decorsi i termini per la sua approvazione.

Con la successiva massima n. 193 del 2020, il Consiglio Notarile di Milano precisa che è possibile far decorrere gli effetti della fusione e della scissione da un orario determinato, anche diverso dall'inizio della giornata coincidente con le ore 00.00 del giorno in cui avviene l'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese (oppure, ove consentito, di un giorno successivo).

Si chiariscono così i dubbi derivanti da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 12283/2001) che ha escluso la determinazione degli effetti fiscali della fusione “ad ore”, ammettendola solo “a data”, in considerazione del tenore letterale degli artt. 172, comma 9, d.P.R. 917/1986 e 2504 bis c.c.

Secondo il Consiglio Notarile di Milano, è pertanto consentito all'autonomia privata individuare un preciso orario di decorrenza degli effetti della fusione e della scissione data l'assenza di uno specifico divieto in tema di retrodatazione contabile e di una disciplina relativa ai termini di efficacia in generale (conclusione a cui peraltro si perverrebbe anche se si volesse applicare la disciplina relativa al termine di adempimento delle obbligazioni, stante la genericità dell'art. 1183 c.c.).

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