Procedure concorsuali: il credito fiscale futuro può essere ceduto prima della chiusura delle attività di liquidazione
05 Febbraio 2021
Nella sentenza n. 2608 del 2021, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno enunciato il seguente principio di diritto: «In tema di circolazione dei crediti delle procedure concorsuali, posto che il credito IRES da eccedenza d'imposta versata a titolo di ritenuta d'acconto nasce in esito e per l'effetto del compimento delle attività di liquidazione, di modo che la dichiarazione concernente il maxiperiodo concorsuale comporta soltanto la rilevazione di un credito già sorto, valida ed efficace tra cedente e cessionario è la cessione di quel credito operata dal commissario liquidatore di una società sottoposta a liquidazione coatta amministrativa antecedentemente alla cessazione della procedura, benché non rispondente ai requisiti formali stabiliti dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato; laddove il contratto stipulato dopo la cessazione della procedura, che risponda a quei requisiti, si traduce in una riproduzione contrattuale, la quale costituisce un adempimento dovuto, funzionale a consentire al cessionario di far valere nei confronti del Fisco il credito che gli è stato ceduto». Così le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2608/21; depositata il 4 febbraio.
Dando applicazione a tale principio di diritto, il Collegio rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro la sentenza di condanna al pagamento del credito tributario maturato a titolo di IRES da una società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa, oggetto di un contratto di cessione stipulato dal commissario liquidatore dopo la chiusura della procedura.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritengono che il credito possa essere ceduto nel corso della procedura ai sensi dell'art. 106 l.f., non rilevando che esso sia esposto in una dichiarazione ed essendo solo necessario che «scaturisca da uno specifico rapporto tributario e che, in quanto tale, sia qualificabile come credito futuro [...] o che derivi da rapporti tra cedente e ceduto anche soltanto eventuali al momento della cessione [...]». Nel caso di specie, il credito è diventato certo e attuale solo al termine delle attività di liquidazione.
Fonte: Diritto e Giustizia
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