Il commissario d’esame non può essere eletto consigliere dell’ordine nella tornata elettorale successiva alla cessazione del ruolo

08 Febbraio 2021

L'art. 47 della l. n. 247/12, non abrogata dalla novella di cui alla Legge n. 113/17, statuisce che il commissario d'esame non può ricoprire la carica di consigliere dell'ordine nel corso della tornata elettorale successiva alla cessazione del ruolo.

Così le Sezioni Unite Civili con la sentenza n. 2606/21, depositata il 4 febbraio.

La fattispecie. Nel caso in esame, il CNF aveva respinto il reclamo elettorale proposto da un avvocato, stante la declaratoria di ineleggibilità/incandidabilità in quanto aveva ricoperto il ruolo di componente della Commissione dell'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense e, conseguentemente, non avrebbe dovuto candidarsi né considerarsi eletto validamente ai sensi dell'art. 47 della l. n. 247/12. L'Autorità giudicante rilevava che il vizio riscontrato non inficiava la validità dell'elezione ma comportava unicamente la decadenza dal ruolo di consigliere dell'Ordine.

Il motivo del ricorso: la novella normativa della l. n. 113/2017. Secondo il Collegio di legittimità, l'art. 47 della l. n. 247/12 non è stato abrogato dalla l. n. 113/17, né tacitamente né espressamente. Ciò in quanto l'art. 18 della novella argomenta «i commi da 2 a 6 dell'art. 28 della l. n. 247/2012, sono abrogati»: ne consegue che l'effetto abrogativo della nuova disposizione è limitato a ciò che il Legislatore ha reso esplicito. Ne consegue che, differentemente da quanto sostenuto dal ricorrente, il divieto oggetto d'esame è ancora in vigore.

L'iscrizione all'Ordine è condizione sufficiente a proporre il reclamo elettorale. A dire del ricorrente, la persona che ha proposto il reclamo difettava di legittimazione attiva in quanto, a seguito della decadenza dalla funzione di consigliere, non sarebbe seguito un suo diretto subentro. Tale tesi, a dire della Corte, non può essere condivisa in quanto ai fini della legittimazione attiva per la proposizione del reclamo è sufficiente l'iscrizione all'albo professionale, in quanto ogni iscritto ha interesse che le elezioni si svolgano regolarmente secondo le disposizioni vigenti.

Il contraddittorio nel reclamo elettorale. Deve altresì essere disatteso quanto affermato circa la violazione dell'art. 59 del R.d. n. 37/34, in quanto applicabile unicamente ai procedimenti di natura disciplinare avente natura giuridica e funzione del tutto differente dal reclamo elettorale. Ne consegue che nel caso di specie, al fine di garantire il diritto al contraddittorio, è sufficiente la PEC, inviata all'interessato, con indicazione dell'avvenuto deposito del ricorso e fissazione dell'udienza.

*fonte:www.dirittoegiustizia.it

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