"Prospective overruling" e obbligo di repêchage

08 Febbraio 2021

La diversa interpretazione giurisprudenziale circa la prova dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, rectius l'indicazione delle posizioni scoperte in azienda, ora posto a carico del datore ma prima imposto al lavoratore, può qualificarsi come una ipotesi di "prospective overruling"?

La diversa interpretazione giurisprudenziale circa la prova dell'adempimento dell'obbligo di repêchage, rectius l'indicazione delle posizioni scoperte in azienda, ora posto a carico del datore ma prima imposto al lavoratore, può qualificarsi come una ipotesi di "prospective overruling"?

Il mutamento ermeneutico circa le disposizioni normative afferenti la legittimità del licenziamento per giustificato motive oggettivo, sub specie il corretto adempimento dell'obbligo di repêchage, sebbene condizioni la correttezza della procedura di recesso ed incida sull'onere probatorio in capo alle parti del processo, non configura una ipotesi di overruling processuale, attendendo piuttosto all'interpretazione degli adempimenti sostanziali non costituenti oggetto di regole processuali con effetto preclusivo del diritto di azione o di difesa.

Il "prospective overruling", si evidenzia, è finalizzato a porre la parte al riparo da effetti processuali pregiudizievoli (ad es. decadenze) dovuti a mutamenti non prevedibili della giurisprudenza su norme regolatrici del processo, riconoscendo efficacia all'atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell'orientamento giurisprudenziale precedente, superato al momento del compimento dell'atto stesso.

Quanto sopra non può includere anche ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legittimità riguardi l'interpretazione del diritto sostanziale, come nel caso di specie.

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