Busta oltre i 30 MB, il deposito degli atti può avvenire mediante l’invio di più messaggi di PEC coevi
09 Febbraio 2021
Così si è pronunciata la Cassazione civile con l'ordinanza n. 2657/21, depositata il 4 febbraio.
Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile per tardività la produzione documentale depositata da alcuni creditori di un Fallimento con modalità telematiche nell'inosservanza del termine ex art. 99 comma 2 della l.f. Inoltre. il Tribunale aveva ritenuto che la modalità di deposito prescelta, con atto telematico successivo alla scadenza del termine, contrastasse con il possibile ricorso sia al deposito cartaceo sia alla compressione dei file se eccedenti i 30 mb, sia a buste telematiche multiple, non potendo la prescrizione dirsi rispettata solo perché anticipata da formale riserva di produzione successiva. Avverso la decisione i creditori propongono ricorso in Cassazione lamentando la violazione del d.l. n. 90/2014 e del protocollo locale (app. Palermo) che, per il caso di superamento del limite di ingresso dell'allegato informatico, permetteva l'indicazione nell'atto del solo indice dei documenti, con successivo deposito frazionato di essi. Ritenendo inammissibile l'impugnazione, la Cassazione osserva che il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni ex art. 155 comma 4 e 5 c.p.c. Quando il messaggio di PEC eccede la dimensione massima stabilita dalle specifiche tecniche del responsabile per i servizi informatici automatizzati del Ministero della Giustizia, il deposito degli atti e ei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi PEC. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza. Nel caso di specie il ricorrente non ha indicato in quale sede processuale e con quale tempestività ha allegato davanti la giudice di merito e ha provato la posteriorità della propria produzione documentale, rispetto al termine fissato a pena di decadenza dell'art. 99 comma 2 della l.f., concerneva un'allegazione di peso eccedente la misura di 30 MB. Il ritardo inoltre non trova giustificazione neppure nei protocolli di prassi locale. La Corte richiama il principio (Cass. civ., n. 31474/18 e Cass. civ., n. 23489/20) secondo cui «ove la costituzione avvenga mediante l'invio di un messaggio di PEC eccedente la dimensione massima stabilita nelle relative specifiche tecniche, il deposito degli atti o dei documenti può avvenire mediante gli invii di più messaggi di PEC (…) a patto che gli stessi siano coevi al deposito del ricorso ed eseguiti entro la fine del giorno di scadenza. E per invii coevi si devono intendere gli invii strettamente consecutivi». Tutto ciò premesso, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it
|