Riesame del trattenimento dello straniero: quando può essere evitata l'udienza di comparizione?

Redazione scientifica
09 Febbraio 2021

Nella sentenza in esame, la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, in caso di riesame del trattenimento, o di proroga, è possibile evitare l'udienza di comparizione, con provvedimento adeguatamente motivato dal giudice, che dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta...

È il principio affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 2459/21, depositata il 3 febbraio.

Il Giudice di Pace rigettava l'istanza del ricorrente straniero, riguardante il riesame del provvedimento di convalida del suo trattenimento, adottato sul presupposto rappresentato dal decreto di espulsione dal territorio nazionale con accompagnamento coattivo, emesso dalla Prefettura.

Il ricorrente proponeva ricorso in Cassazione, lamentando sia la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., art. 14 comma 1-bis e 5 del d.lgs. n. 286/1998, art. 737 e ss. c.p.c.; sia la lesione del diritto di difesa e dei principi del contraddittorio e del giusto processo. Inoltre, egli lamentava anche la violazione del principio europeo di effettività della difesa.

La Corte ritiene fondate entrambe le doglianze, in quanto lo straniero ha sempre diritto di invocare il riesame della misura del trattenimento, ed inoltre, deve essere garantito il diritto di difesa e del contraddittorio, previsti dalla Costituzione.

Infatti con un precedente del 2019, la Corte ha affermato che «…non può revocarsi in dubbio che il rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, sia idoneo a garantire il contraddittorio perfino nel caso in cui sia disposta l'udienza, sia perché tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell'attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perché in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte. Il che, ovviamente, presuppone che le stesse siano poste in condizione di esercitare siffatta forma di difesa, prima che il giudice renda il relativo provvedimento. Le forme del rito camerale disciplinato dagli artt. 737 ss. c.p.c. consentono, pertanto, nei procedimenti di natura contenziosa, il pieno dispiegamento del contraddittorio e dell'iniziativa istruttoria delle parti, finanche nei limitati casi nei quali difetti la celebrazione di un'udienza».

Si può, quindi, evitare la fissazione dell'udienza in presenza di due presupposti: nel caso in cui essa appaia superflua e a condizione che sia assicurata alle parti la piena esplicazione del contraddittorio, mediante deposito di memorie scritte.

Nel caso di specie, questi principi non sono stati rispettati, in quanto il Giudice ha rigettato l'istanza di riesame dell'attore senza fissare l'udienza, senza fornire alcuna motivazione a sostegno della scelta processuale adottata, e non ha concesso alle parti un termine per depositare memorie scritte.

Di conseguenza, la Corte afferma il seguente principio di diritto «in presenza di una istanza di riesame del trattenimento, o della sua proroga – che lo straniero ha diritto di presentare in ogni tempo, in forza di quanto previsto dall'art. 15 della Direttiva n. 2008/115/CE, norma self-executing direttamente applicabile nell'ordinamento interno, e che può essere esaminata, in difetto di espressa disciplina e tenuto conto delle esigenze di celerità della decisione, nelle forme del rito camerale ex artt. 737 ss. c.p.c., con le garanzie del diritto di difesa e del contraddittorio previste dalla Costituzione e della normativa sovranazionale - l'udienza di comparizione delle parti può essere evitata con provvedimento adeguatamente motivato, che dia atto della superfluità dell'incombente, alla luce dell'istruttoria già compiuta, ferma restando, in tal caso, la necessaria concessione alle parti di un termine per il deposito di memorie scritte, onde consentire alle stesse la piena esplicazione del contraddittorio».

La Corte accoglie, quindi, il ricorso e rinvia la causa al Giudice di Pace, in persona di diverso magistrato, anche per le spese processuali.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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