Sulla proponibilità della domanda volta ad ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio dopo la sentenza che affermi la libertà del fondo
09 Febbraio 2021
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2124/21, depositata il 29 gennaio.
La Corte d'Appello di Trieste riformava la sentenza emessa dal Giudice di prima istanza, la quale aveva costituito servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi motorizzati a favore dell'immobile abitativo dei due coniugi ricorrenti e a carico del complesso immobiliare di proprietà di una società, accogliendo il gravame in quanto aveva ritenuto sussistente la preclusione dovuta ad un precedente giudicato.
La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, ribadendo che in materia di limiti alla proposizione di domande nuove in grado di appello, il divieto di ius novum non è violato dalla deduzione della proprietà dell'area rivendicata dalla controparte quando in primo grado essa abbia eccepito ad altro titolo la proprietà sulla stessa area, poiché «la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova».
La servitù coattiva di passaggio, dunque, prende vita mediante la sentenza costitutiva, previa verifica dell'attualità della presenza dei presupposti di legge, conseguendone l'esclusione che il titolo sia spendibile al momento della prima causa.
Fonte: dirittoegiustizia.it
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