Sulla proponibilità della domanda volta ad ottenere la costituzione di servitù coattiva di passaggio dopo la sentenza che affermi la libertà del fondo

Redazione scientifica
09 Febbraio 2021

La Suprema Corte chiarisce le caratteristiche proprie dei diritti autodeterminati ed afferma il principio di diritto in base al quale l'appartenenza del diritto di servitù a tale categoria non preclude la proposizione di una domanda finalizzata ad ottenere la costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio a seguito del passaggio in giudicato della sentenza che affermi la libertà del fondo medesimo.

Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2124/21, depositata il 29 gennaio.

La Corte d'Appello di Trieste riformava la sentenza emessa dal Giudice di prima istanza, la quale aveva costituito servitù coattiva di passaggio pedonale e con mezzi motorizzati a favore dell'immobile abitativo dei due coniugi ricorrenti e a carico del complesso immobiliare di proprietà di una società, accogliendo il gravame in quanto aveva ritenuto sussistente la preclusione dovuta ad un precedente giudicato.
I due coniugi impugnano la suddetta decisione mediante ricorso per cassazione, lamentando la violazione dei principi in tema di giudicato civile e della sua estensione oggettiva, nonché la violazione e falsa applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di diritti autodeterminati e di diritti eterodeterminati.

La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, ribadendo che in materia di limiti alla proposizione di domande nuove in grado di appello, il divieto di ius novum non è violato dalla deduzione della proprietà dell'area rivendicata dalla controparte quando in primo grado essa abbia eccepito ad altro titolo la proprietà sulla stessa area, poiché «la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova».
Da quanto descritto deriva che nel caso in cui venga proposta una domanda di accertamento o di condanna relativa ai diritti menzionati e questa venga rigettata per ragioni dovute al fatto costitutivo dedotto, l'accertamento con efficacia di giudicato circa l'inesistenza del diritto medesimo preclude la facoltà di farlo valere ex novo in base a diverso titolo di acquisto.

La servitù coattiva di passaggio, dunque, prende vita mediante la sentenza costitutiva, previa verifica dell'attualità della presenza dei presupposti di legge, conseguendone l'esclusione che il titolo sia spendibile al momento della prima causa.
Al termine di tali argomentazioni, gli Ermellini accolgono il ricorso ed affermano il seguente principio di diritto: «L'appartenenza del diritto di servitù ai diritti autodeterminati, cioè a quei diritti (nella specie reali), che si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell'eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova, non preclude, dopo che sia passata in giudicato la sentenza che affermi la libertà del fondo, la proposizione di una domanda volta all'ottenimento, in presenza di attualità dei presupposti di legge, della costituzione giudiziale di una servitù coattiva di passaggio».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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