Successione transnazionale e «scissione» tra i beni immobili e mobili del defunto

10 Febbraio 2021

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione affermano che la legge che governa la successione inerente ai beni immobili è quella dello stato in cui essi si trovano (lex rei sitae), ossia la legge italiana, mentre quella che governa la successione dei beni mobili è la legge del domicilio del defunto, ossia quella inglese.

Così le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 2867/21, depositata il 5 febbraio.

Il caso. Nel 2001 una donna conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i figli del suo defunto marito, cittadino inglese, con il quale era convolata a nozze nell'ottobre 1999. Proponeva azione di petizione di eredità e chiedeva si accertasse l'avvenuta revoca del testamento redatto dall'uomo, a Londra, nel 1997, con il quale il de cuius lasciava alla donna un legato di 50.000 sterline, disponendo del restante suo patrimonio, composta da due appartamenti in Italia, valori mobiliari, depositi bancari, un podere con villa in Toscana, terreni, oggetti d'arte.
La donna riteneva che la successione dell'uomo dovesse essere disciplinata dal diritto inglese e che il testamento dovesse ritenersi revocato per effetto del successivo matrimonio, secondo il Will Act del 1837. Pertanto, la successione era da considerarsi ab intestato, restando disciplinata dal diritto inglese, con attribuzione in suo favore dei beni mobili personali del defunto e di un terzo degli immobili, in applicazione del nostro art. 581 c.c., operante per il «rinvio indietro» voluto dalla legge inglese. Costituitisi in giudizio, i figli del defunto ritenevano valido il testamento e applicabile la legge italiana.
Il giudice di primo grado dichiarava revocato il testamento, accertava la qualità di erede della signora riconoscendole il diritto a un terzo dei beni immobili siti in Italia, nonché a tutti i beni mobili personali del defunto, scioglieva la comunione ereditaria relativa al compendio immobiliare. Avverso la sentenza veniva proposto appello in via principale e in via incidentale.
La Corte territoriale milanese accoglieva il gravame principale soltanto sulla regolamentazione delle spese di primo grado, confermando, per il resto, la sentenza di primo grado. Riteneva applicabile alla successione la legge inglese e che il testamento dovesse ritenersi revocato, come conseguenza del successivo matrimonio. La successione doveva reputarsi ab intestato. Sosteneva che, in applicazione del diritto internazionale privato inglese, per i beni mobili doveva farsi riferimento alla legge del domicilio del de cuius al momento della morte e, quindi, a quella inglese, mentre per i beni immobili, che si trovavano in Italia, alla legge italiana. Avverso la sentenza uno dei figli proponeva ricorso per Cassazione. Resistevano in giudizio con controricorso la moglie del de cuius e uno dei figli. Venivano proposti anche due ricorsi incidentali. La Seconda Sezione civile della cassazione, con ordinanza interlocutoria, rimetteva i ricorsi al Primo Presidente ai fini dell'assegnazione alle Sezioni Unite, venendo in rilievo questioni di massima di particolare importanza.

Osservazioni. La normativa di riferimento è rappresentata esclusivamente dalla l. n. 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare, il Capo VII (artt. 46-50) riguarda espressamente il diritto internazionale delle successioni. Ai sensi dell'art. 46 la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Nel nostro caso dalla legge inglese. Non hanno, quindi, rilievo la natura e la situazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto. La norma in esame ribadisce, dunque, i principi di unitarietà e universalità della successione (sia testamentaria, sia ex lege). Nei sistemi di common law la successione non investe l'intero patrimonio del defunto. In particolare, il diritto internazionale privato inglese distingue la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge de domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili, e alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili.

Pertanto, concorrendo leggi diverse nella disciplina della stessa successione, in virtù del sistema della scissione dovrebbero costituirsi due distinte masse ereditarie e risolversi in base alle norme a ciascuno applicabili, i problemi di validità ed efficacia del titolo successorio, quelli legati all'entità delle quote spettanti ai successori, o alle modalità della delazione, all'accettazione e alla pubblicità degli atti, nonché all'eventuale tutela dei legittimari. Il principio di unità della successione può essere attenuato dall'operatività del meccanismo del rinvio ex art. 13 della l. n. 218/95. In conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest'ultimo, si determina l'effetto della c.s. «scissione» tra i beni immobili e mobili del defunto, senza che emerga alcun contrasto con l'ordine pubblico internazionale. La legge che governa la successione inerente ai beni immobili è quella dello stato in cui essi si trovano (lex rei sitae), ossia la legge italiana, mentre quella che governa la successione dei beni mobili è la legge del domicilio del defunto, ossia quella inglese.

Conclusione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che si esprimono sul caso con la sentenza in oggetto, accolgono il ricorso principale e uno dei ricorsi incidentali, ritenendo assorbito l'altro. Cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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