Successione transnazionale e «scissione» tra i beni immobili e mobili del defunto
10 Febbraio 2021
Così le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 2867/21, depositata il 5 febbraio.
Il caso. Nel 2001 una donna conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i figli del suo defunto marito, cittadino inglese, con il quale era convolata a nozze nell'ottobre 1999. Proponeva azione di petizione di eredità e chiedeva si accertasse l'avvenuta revoca del testamento redatto dall'uomo, a Londra, nel 1997, con il quale il de cuius lasciava alla donna un legato di 50.000 sterline, disponendo del restante suo patrimonio, composta da due appartamenti in Italia, valori mobiliari, depositi bancari, un podere con villa in Toscana, terreni, oggetti d'arte.
Osservazioni. La normativa di riferimento è rappresentata esclusivamente dalla l. n. 218/95 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. In particolare, il Capo VII (artt. 46-50) riguarda espressamente il diritto internazionale delle successioni. Ai sensi dell'art. 46 la successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. Nel nostro caso dalla legge inglese. Non hanno, quindi, rilievo la natura e la situazione dei beni che ne costituiscono l'oggetto. La norma in esame ribadisce, dunque, i principi di unitarietà e universalità della successione (sia testamentaria, sia ex lege). Nei sistemi di common law la successione non investe l'intero patrimonio del defunto. In particolare, il diritto internazionale privato inglese distingue la disciplina applicabile alla successione, riservando alla legge de domicilio del de cuius la sorte dei beni mobili, e alla lex rei sitae la regolamentazione degli immobili. Pertanto, concorrendo leggi diverse nella disciplina della stessa successione, in virtù del sistema della scissione dovrebbero costituirsi due distinte masse ereditarie e risolversi in base alle norme a ciascuno applicabili, i problemi di validità ed efficacia del titolo successorio, quelli legati all'entità delle quote spettanti ai successori, o alle modalità della delazione, all'accettazione e alla pubblicità degli atti, nonché all'eventuale tutela dei legittimari. Il principio di unità della successione può essere attenuato dall'operatività del meccanismo del rinvio ex art. 13 della l. n. 218/95. In conseguenza del rinvio del diritto internazionale privato italiano al diritto privato internazionale inglese e del correlato rinvio indietro previsto da quest'ultimo, si determina l'effetto della c.s. «scissione» tra i beni immobili e mobili del defunto, senza che emerga alcun contrasto con l'ordine pubblico internazionale. La legge che governa la successione inerente ai beni immobili è quella dello stato in cui essi si trovano (lex rei sitae), ossia la legge italiana, mentre quella che governa la successione dei beni mobili è la legge del domicilio del defunto, ossia quella inglese.
Conclusione. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, che si esprimono sul caso con la sentenza in oggetto, accolgono il ricorso principale e uno dei ricorsi incidentali, ritenendo assorbito l'altro. Cassano la sentenza impugnata e rinviano la causa alla Corte di appello di Milano, in diversa composizione, la quale dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |