I condomini non hanno un'autonoma legittimazione ad impugnare un provvedimento al quale il Condominio abbia fatto acquiescenza
10 Febbraio 2021
Sul tema la Suprema Corte con l'ordinanza n. 2636/21, depositata il 4 febbraio.
La vicenda. Rigettando il gravame avanzato dai condomini Tizio e Caio, la Corte d'Appello confermava la nullità della delibera del 2008. In pratica, l'impugnazione ex art. 1137 c.c. era stata proposta dai condomini Sempronio e Mevio; successivamente, nel giudizio di appello, nonostante la contumacia del condominio, intervennero in giudizio volontariamente i condomini Tizio e Caio. Secondo la Corte territoriale, l'assemblea condominiale aveva già vagliato, con esito positivo, in sei riunioni avvenute tra il 2005 e il 2007 e con correlate delibere non impugnate, la ricorrenza dei presupposti richiesti dall'art. 1120 c.c. e dalla legge n. 13/1989 per l'installazione di ascensore. Sicché, la delibera del 2008, non avrebbe potuto verificare nuovamente la scelta in ordine alla autorizzazione all'installazione dell'ascensore, adducendo, come fatto nuovo, l'assenza di un progetto esecutivo.
Le contestazioni. Avverso il provvedimento in esame, Tizio e Caio hanno proposto ricorso in Cassazione eccependo che i Giudici del merito avevano compiuto un indebito controllo sulla delibera, la quale aveva, in realtà, preso atto dell'interesse contrario all'installazione dell'ascensore manifestato dai restanti condomini, non avendo mai l'assemblea in passato approvato il progetto tecnico esecutivo per la realizzazione dell'impianto. Gli altri condomini (Sempronio e Mevio), invece, hanno proposto ricorso incidentale condizionato, contestando l'eccezione di inammissibilità dell'appello, giacché proposto da interventori adesivi dipendenti.
Il ricorso incidentale condizionato. Secondo la S.C., i Giudici del merito avrebbero dovuto verificare se la deliberazione del 2008 fosse di per sé conforme alla legge o al regolamento e non limitarsi ad affermare che essa avrebbe sostituito precedenti delibere sul medesimo argomento ritenute ormai inoppugnabili, senza fondarsi su elementi nuovi o fatti sopravvenuti. La fondatezza del ricorso principale ha reso dunque attuale l'interesse a prendere in esame il ricorso incidentale condizionato.
L'intervento dei condomini in giudizio. In argomento si osserva che in un giudizio di impugnazione, i singoli condomini possono volontariamente costituirsi mediante intervento adesivo autonomo purché a loro volta dotati di legittimazione ad impugnare la delibera, giacché, ove siano invece decaduti, gli stessi sono legittimati a svolgere soltanto intervento adesivo dipendente. Viceversa, deve ritenersi ammissibile anche un intervento dei singoli condomini a favore del condominio, e cioè per sostenere la validità della deliberazione impugnata. Peraltro, poiché si tratta di controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di deliberazioni, intese a soddisfare esigenze collettive, essendo rispetto ad esse unico legittimato passivo l'amministratore, l'eventuale intervento del singolo condomino è adesivo dipendente, sicché questi non è ammesso a proporre gravame avverso la sentenza che abbia visto soccombente il condominio.
L'intervento adesivo dipendente. Nella specie, l'intervento di Tizio e Caio nel giudizio era espressamente volto a sostenere la validità della deliberazione impugnata nell'ottica della gestione collettiva dei beni comuni. Si trattava, perciò, all'evidenza, di un intervento adesivo dipendente, e non autonomo, giacché non diretto ad azionare un diritto in conflitto con una delle parti originarie, né consistente nella introduzione di una nuova domanda nel processo. Per le ragioni esposte, secondo la S.C., l'intervento operato in un giudizio di impugnazione di una deliberazione da singoli condomini a favore del condominio, si connota come intervento adesivo dipendente; pertanto, stando all'art. 105, comma 2, c.p.c., i poteri dell'intervenuto sono limitati all'espletamento di un'attività accessoria e subordinata a quella svolta dalla parte adiuvata. In particolare, in caso di acquiescenza alla sentenza della parte adiuvata, l'interventore adesivo dipendente non può proporre alcuna autonoma impugnazione, né in via principale né in via incidentale (Cass. Sez. U, 17 aprile 2012, n. 5992; Cass. Sez. 2, 30 novembre 2020, n. 27300).
In conclusione, essendo accertato il difetto di legittimazione ad appellare di Tizio e Caio, è stata disposta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata poiché il processo non poteva essere proseguito.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |