Nulla (e non inesistente) la notifica del verbale di sanzione amministrativa a cittadino tedesco effettuata direttamente a mezzo del servizio postale

Renato Savoia
11 Febbraio 2021

La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite riguarda il significato da attribuire alla materia «amministrativa» in relazione alla notificazione di atti e, in particolare, di verbale di contravvenzione a norma del Codice della strada.

Così hanno deciso le Sezioni Unite Civili, nella sentenza n. 2866/21 depositata il 5 febbraio.

Il caso. Un cittadino tedesco aveva proposto ricorso avanti il Giudice di Pace nei confronti di un verbale di contravvenzione al Codice della strada per essere transitato senza autorizzazione in zona a traffico limitato. Tale verbale gli era stato notificato a mezzo lettera raccomandata e il ricorrente aveva eccepito, tra le altre, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale.
Sia il Giudice di Pace che poi il Tribunale, quale Giudice di appello, avevano rigettato l'opposizione.
In particolare, poi, il Tribunale aveva affermato che quand'anche fossero state violate le formalità di notifica imposte dalla Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, ciò avrebbe integrato un motivo di nullità e non di inesistenza della notificazione stessa, con conseguente sanatoria della nullità per l'avvenuto raggiungimento dello scopo, ovvero della conoscenza dell'atto e, quindi, della tardività ed inammissibilità dell'impugnazione proposta il 21 aprile 2011, ovvero ben oltre il termine di legge che decorreva dalla notifica del verbale, avvenuta il 22 luglio 2010.
Il cittadino tedesco aveva quindi proposto ricorso per cassazione, a cui il Comune aveva resistito proponendo altresì ricorso incidentale.

La seconda sezione civile, con ordinanza del 30 settembre 2019, rimetteva gli atti al primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di rilevante portata nomofilattica.
La questione posta all'attenzione delle Sezioni Unite riguardava il significato da attribuirsi alla materia «amministrativa» in relazione alla notificazione di atti e, in particolare, di verbale di contravvenzione a norma del Codice della strada, e ciò in considerazione della possibilità di notifica a mezzo del servizio postale consentita dal Regolamento CE n. 1393/2007 per gli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale, nonché ex art. 16 del regolamento stesso per gli atti stragiudiziali.

Al cittadino tedesco il verbale di contravvenzione non può essere notificato a mezzo posta. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di procedere all'esame del ricorso incidentale stante il carattere dirimente della questione sollevata con tale mezzo; infatti i motivi ivi esposti hanno riportato l'attenzione sulla questione della inammissibilità dell'appello, prospettata con riguardo ad un duplice profilo, ovvero da un lato l'inesistenza della procura conferita al difensore per il giudizio e, dall'altro, la nullità della procura stessa in quanto utilizzata in violazione dell'art. 1 del ottobre 1925.
Entrambe le censure, non esaminate dal Giudice dell'appello (che aveva ritenuto il gravame inammissibile per altro motivo) sono state considerate fondate e hanno comportato l'accoglimento del ricorso incidentale.
In primis, la procura rilasciata al difensore del cittadino tedesco è risultata conferita in totale assenza del riferimento alla procedura per cui è stata rilasciata. Tale mancata, e invece dovuta, indicazione del procedimento giudiziale per cui veniva rilasciata la procura non ha permesso di individuare la specifica finalità della stessa, e conseguentemente è stato dichiarato il contrasto con la norma di cui all'art. 83 c.p.c.
Non solo: la procura è risultata essere stata rilasciata in violazione dell'art. 1 del R.D.L. 15 ottobre 1925, in quanto la pretesa autenticazione della firma del mandante non è stata redatta in lingua italiana e, pertanto, deve essere dichiarata non avvenuta o nulla.
Sul punto la Cassazione ha richiamato alcuni precedenti secondo cui «la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. «apostille», in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art. 12 della l. n. 218/1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza una persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto» (così Cass. civ., sez. VI, n. 8174/2018 e Cass. civ., n. 11165/2015).

Dopo aver accolto il ricorso incidentale, e conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso principale, e aver cassato, senza rinvio, per improcedibilità dell'appello, la sentenza impugnata, la Cassazione ha poi proceduto alla risoluzione della questione di rilevante portata nomofilattica sottopostale, concernente la possibilità del ricorso alla notificazione a mezzo Posta del verbale di contravvenzione.
La decisione sul punto necessitava, evidentemente, del previo chiarimento se tale fattispecie possa dirsi rientrante nella «materia amministrativa».

Ha osservato la Corte come l'art. 1 del Regolamento CE n. 1397/2007 escluda espressamente dal proprio ambito di applicazione la «materia fiscale, doganale ed amministrativa».

Il verbale di accertamento di sanzione al Codice della strada, in quanto atto rientrante nell'esercizio di pubblici poteri rientra nell'ambito della materia amministrativa e, come tale, la notifica esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 1397/2007, non trattandosi di materia civile o commerciale (né potendosi configurare il carattere «stragiudiziale» della notifica del verbale stesso).

Non è nemmeno invocabile la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, che detta la disciplina per la notifica dei documenti in materia amministrativa e prevede in via generale anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per tale tipo di documenti, dal momento che la Germania, avvalendosi della apposita riserva, ha escluso la possibilità di notifica per tali documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.

Pertanto, è stato affermato il principio per cui la notifica del verbale sanzione amministrativa ad un cittadino tedesco non può essere effettuata direttamente a mezzo del servizio postale.
Ove tale tipo di notifica venga effettuata nei confronti di quel cittadino senza l'assistenza, prevista dall' art. 2 della Convenzione di Strasburgo, dell'Autorità centrale dello stato di residenza e destinazione, deve essere dichiarata nulla (e non inesistente), con conseguente sanabilità in assenza di tempestiva eccezione.

Nel caso in esame, la nullità deve ritenersi sanata quale conseguenza della tardività del ricorso rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato e non tempestivamente impugnato, con conseguente mancata tempestività dell'eccezione di nullità della notificazione e, quindi, sanatoria della stessa.

*fonte: www.dirittoegiustizia.it

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