Nulla (e non inesistente) la notifica del verbale di sanzione amministrativa a cittadino tedesco effettuata direttamente a mezzo del servizio postale
11 Febbraio 2021
Così hanno deciso le Sezioni Unite Civili, nella sentenza n. 2866/21 depositata il 5 febbraio.
Il caso. Un cittadino tedesco aveva proposto ricorso avanti il Giudice di Pace nei confronti di un verbale di contravvenzione al Codice della strada per essere transitato senza autorizzazione in zona a traffico limitato. Tale verbale gli era stato notificato a mezzo lettera raccomandata e il ricorrente aveva eccepito, tra le altre, il vizio di nullità per inesistenza della notifica del verbale.
La seconda sezione civile, con ordinanza del 30 settembre 2019, rimetteva gli atti al primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite di questione ritenuta di rilevante portata nomofilattica.
Al cittadino tedesco il verbale di contravvenzione non può essere notificato a mezzo posta. Le Sezioni Unite hanno ritenuto di procedere all'esame del ricorso incidentale stante il carattere dirimente della questione sollevata con tale mezzo; infatti i motivi ivi esposti hanno riportato l'attenzione sulla questione della inammissibilità dell'appello, prospettata con riguardo ad un duplice profilo, ovvero da un lato l'inesistenza della procura conferita al difensore per il giudizio e, dall'altro, la nullità della procura stessa in quanto utilizzata in violazione dell'art. 1 del ottobre 1925.
Dopo aver accolto il ricorso incidentale, e conseguentemente dichiarato assorbito il ricorso principale, e aver cassato, senza rinvio, per improcedibilità dell'appello, la sentenza impugnata, la Cassazione ha poi proceduto alla risoluzione della questione di rilevante portata nomofilattica sottopostale, concernente la possibilità del ricorso alla notificazione a mezzo Posta del verbale di contravvenzione. Ha osservato la Corte come l'art. 1 del Regolamento CE n. 1397/2007 escluda espressamente dal proprio ambito di applicazione la «materia fiscale, doganale ed amministrativa». Il verbale di accertamento di sanzione al Codice della strada, in quanto atto rientrante nell'esercizio di pubblici poteri rientra nell'ambito della materia amministrativa e, come tale, la notifica esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del Regolamento CE n. 1397/2007, non trattandosi di materia civile o commerciale (né potendosi configurare il carattere «stragiudiziale» della notifica del verbale stesso). Non è nemmeno invocabile la Convenzione di Strasburgo del 24 novembre 1977, che detta la disciplina per la notifica dei documenti in materia amministrativa e prevede in via generale anche la notificazione diretta a mezzo del servizio postale per tale tipo di documenti, dal momento che la Germania, avvalendosi della apposita riserva, ha escluso la possibilità di notifica per tali documenti a mezzo del servizio postale nei confronti dei propri cittadini residenti.
Pertanto, è stato affermato il principio per cui la notifica del verbale sanzione amministrativa ad un cittadino tedesco non può essere effettuata direttamente a mezzo del servizio postale.
Nel caso in esame, la nullità deve ritenersi sanata quale conseguenza della tardività del ricorso rispetto alla effettiva conoscenza del verbale notificato e non tempestivamente impugnato, con conseguente mancata tempestività dell'eccezione di nullità della notificazione e, quindi, sanatoria della stessa.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |