Impianto pubblicitario rimosso direttamente dal Comune: quale tutela per il contribuente?
11 Febbraio 2021
Nel caso di specie il quesito riguarda un impianto pubblicitario di proprietà di un privato installato su concessione dell'Amministrazione comunale con pagamento della tassa sulla pubblicità e occupazione di suolo pubblico. Al termine della scadenza della concessione viene rimosso dalla stessa Amministrazione senza alcun provvedimento esecutivo e senza alcuna notifica della rimozione. È legittimo il rimedio adottato dal Comune? E in caso affermativo ci potrebbe essere e quale potrebbe essere la contestazione da parte del contribuente privato che ha subito la rimozione?
In tema di installazione di cartelloni ed altri mezzi pubblicitari l'art. 23, commi 13-bis e 13-quater, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (e successive modifiche), nell'attribuire agli enti proprietari delle strade o al concessionario il potere-dovere della loro rimozione, distingue a seconda che gli immobili su cui essi insistano siano di proprietà privata o pubblica (demaniale o rientrante nel patrimonio dei proprietari delle strade). Nella prima ipotesi, l'ente deve diffidare l'autore della violazione ed il proprietario dell'area ove risulti collocato il cartellone alla sua rimozione entro dieci giorni dalla relativa notifica; in mancanza, può asportarlo in danno dei responsabili con recupero delle spese sostenute tramite le normali azioni civili. Con riferimento alla seconda circostanza, il Comune esegue senza indugio la rimozione del cartellone e, per il recupero delle spese sopportate deve trasmetterne la nota al Prefetto il quale dovrà emettere ordinanza di ingiunzione di pagamento (Cass. civ. Sez. I, 22/05/2015, n. 10640). Secondo il Consiglio di Stato (Cons. Stato Sez. V, 26/06/2015, n. 3243) sussiste la giurisdizione del Giudice civile nel caso di impugnazione dei provvedimenti comunali adottati ai sensi dell'art. 23, comma 13, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), con cui è disposta la rimozione di impianti pubblicitari abusivamente posizionati. Ha altresì confermato poi la Corte di Cassazione (Cass. civ. sez. VI – 2 Ordinanza, 08/01/2016, n. 167) che in tema di violazioni previste dal codice della strada, la sanzione prevista dall'art. 23, comma 13-bis, cod. strada per l'omessa rimozione di cartelli pubblicitari nel termine di dieci giorni dalla comunicazione della diffida dell'ente titolare della strada è autonoma e non accessoria rispetto alla diversa sanzione amministrativa di cui al comma 11 del citato art. 23 relativa all'abusiva installazione di detti cartelli, trattandosi di condotte differenti e a carico di soggetti diversi, rispettivamente il diffidato inadempiente all'obbligo di rimozione e l'installatore abusivo. Per cui, nel primo caso, la sanzione può essere applicata al soggetto inadempiente alla diffida, senza necessità della preventiva contestazione della condotta di installazione abusiva. Alla scadenza della concessione, o comunque quando viene presentata una denuncia di cessazione, i relativi impianti pubblicitari, nonché le eventuali strutture di sostegno, devono essere rimossi a cura e spese del soggetto interessato (ossia, del soggetto che li ha installati) con ripristino della sede stradale o comunque del luogo in cui gli stessi sono stati installati. Qualora non si ottemperi a quest'obbligo, vi provvede il Comune, previa diffida, addebitando al soggetto inadempiente tutte le spese sostenute per la rimozione dell'impianto pubblicitario. Con riferimento alla casistica segnalata, al termine della scadenza della concessione avente ad oggetto l'impianto pubblicitario di proprietà, il Comune territorialmente competente avrebbe dovuto preventivamente comunicare al soggetto interessato l'obbligo di rimozione dell'impianto pubblicitario per sopravvenuta scadenza della concessione comunale. Solo in caso di mancata osservanza a tale adempimento, il Comune avrebbe dovuto provvedere direttamente alla rimozione dell'impianto pubblicitario addebitando le relative spese di rimozione dell'impianto pubblicitario al soggetto inadempiente. Nella casistica segnalata, qualora il comportamento omissivo del Comune abbia implicato il pagamento di spese evitabili a carico del titolare dell'impianto pubblicitario, lo stesso potrà essere impugnato davanti al Giudice Ordinario ed in particolare davanti al Giudice di Pace territorialmente competente qualora decorrano ancora i termini per intentare l'azione giudiziale. |