Escluso il nesso causalità tra malattia e somministrazione del vaccino esavalente

Redazione Scientifica
11 Febbraio 2021

La Cassazione ha confermato la decisione di merito con cui è stata rigettata la domanda proposta da due genitori per ottenere l'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 l. n. 210/1992 nonché l'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 2 per la patologia invalidante della figlia, asseritamente dovuta alla somministrazione del vaccino esavalente. Secondo la CTU infatti non sussiste il nesso causale tra le malattie e le vaccinazioni.

ul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 2474/21, depositata il 3 febbraio.

La Corte d'Appello di Lecce confermava il rigetto della domanda di due genitori che chiedevano l'indennizzo previsto dagli artt. 1 e 2 l. n. 210/1992 nonché l'assegno una tantum di cui all'art. 2, comma 2, per l'encefalopatia contratta dalla figlia, con ritardo neuro psicomotorio, epilessia, ipotonia generalizzata, cecità e invalidità permanente al 100%, asseritamente dovuta alla somministrazione della vaccinazione esavalente. I Giudici di merito hanno motivato la propria decisione sulla base della CTU che aveva escluso la sussistenza del nesso di causalità tra le malattie e le vaccinazioni.
La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte.

Il Collegio ricorda in primo luogo che «il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice», principio a cui la Corte territoriale si è correttamente attenuta.

Anche la censura relativa alla mancata individuazione, da parte del CTU, di una possibile eziologia alternativa risulta non determinante. Difatti, sulla base delle risultanze scientifiche emerse, «anche considerando, dunque, la scarsa significatività ai fini dell'accertamento della scarsa risposta immunitaria riscontrata nella bambina, il CTU ha concluso nel senso che l'encefalopatia si debba ritenere con alto livello di probabilità di tipo congenito».

Ricorda infine la Corte come non possa essere dedotto in sede di legittimità l'omesso esame di un fatto storico in relazione all'esercizio di una attività discrezionale del giudice di merito, come la rinnovazione di un nuovo consulente tecnico d'ufficio in grado di appello. La giurisprudenza ha difatti già avuto modo di affermare che «in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova c.t.u., atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto».

In conclusione, la Corte non può che rigettare il ricorso.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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