Spetta all'assemblea condominiale l'approvazione del rendiconto e la gestione del residuo attivo

Redazione scientifica
11 Febbraio 2021

In tema di condominio, la circostanza che si provveda, nella delibera assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore, all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il Condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi, non è considerata una causa di invalidità. Essa non pregiudica, inoltre, né l'interesse dei condomini alla corretta gestione del Condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondente minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese.

E' il principio affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3043/21, depositata il 9 febbraio.

La Corte d'Appello di Roma rigettava l'appello avverso la sentenza pronunciata in primo grado, respingendo l'impugnazione delle deliberazioni assembleari di un Condominio con cui erano stati approvati i bilanci preventivi ed i consuntivi 2009/2010 e 2010/2011, come anche le opposizioni ai correlati decreti ingiuntivi. La controversia riguarda la ripartizione dei proventi delle locazioni del lastrico di copertura del grattacielo condominiale, concesso in uso a diverse compagnie telefoniche per ubicarvi impianti ripetitori dei segnali audio. Le deliberazioni impugnate hanno suddiviso le rendite derivanti dai canoni di locazione in compensazione degli importi dovuti a titolo di contributi da ciascun condomino in ragione dei millesimi di proprietà.

Uno dei condomini ha proposto ricorso in Cassazione con cui denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1102, 1117 e 1123 c.c., nonché l'omesso esame di fatto decisivo, ribadendo la necessità di ripartire i proventi secondo i criteri di cui all'art. 1123 c.c..

Il ricorrente denunciava, inoltre, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1106, 1136 e 1138 c.c., evidenziando come non intendesse contestare il diritto del Condominio ad utilizzare le entrate come copertura parziale delle spese.

Secondo la Cassazione, per ciò che riguarda la portata delle delibere di approvazione dei consuntivi e dei preventivi, spetta all'assemblea l'approvazione del rendiconto e l'impiego del residuo attivo della gestione, potendo disporre a maggioranza per finalità condominiali, di tale saldo attivo sul quale non è ammissibile il sindacato di ammissibilità dell'autorità giudiziaria.

La Suprema Corte afferma, a riguardo, il seguente principio di diritto: «in tema di condominio negli edifici, non è causa di invalidità della deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto presentato dall'amministratore la circostanza che in essa si provveda all'impiego degli attivi di gestione, costituiti dai proventi che il Condominio trae dalla locazione a terzi di parti comuni, al fine di ridurre, per parziale compensazione, l'importo totale delle spese da ripartire tra i singoli condomini, con conseguente proporzionale incidenza sui conti individuali di questi ultimi e sulle quote dovute dagli stessi, non pregiudicando tale decisione, espressione del potere discrezionale dell'assemblea, né l'interesse dei codomini alla corretta gestione del Condominio, né il loro diritto patrimoniale all'accredito della proporzionale somma, perché compensata dal corrispondete minor addebito degli oneri di contribuzione alle spese».

La Corte dichiara, quindi, inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione.

Fonte: dirittoegiustizia.it

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