Così la Suprema Corte con la sentenza n. 4063/21, depositata il 3 febbraio.
La Corte d'Appello di Torino concedeva all'imputata, radiologa in servizio presso l'ospedale di Chivasso, il beneficio della sospensione condizionale della pena e quello della non menzione della condanna nel certificato penale, confermandone la responsabilità penale per il reato di omicidio colposo ai danni di una paziente.
Avverso tale pronuncia, propone ricorso per cassazione l'imputata, in quanto la pronuncia di responsabilità le attribuiva una colpa dovuta a negligenza per non avere individuato nella TAC la lesione encefalica presente nel paziente, senza considerare che essa era sfuocata e che solamente un radiologo di grande esperienza e specializzato avrebbe potuto individuarla. Inoltre, la Corte non avrebbe considerato i parametri normativi di cui all'art. 3 della Legge Balduzzi. E ancora, la ricorrente sostiene che la responsabilità sarebbe da ascrivere al comportamento imperito del medico del Pronto Soccorso che aveva in carico il paziente, non avendo egli applicato le linee-guida vigenti applicabili in tali casi, dovendo, di conseguenza, trovare applicazione l'ipotesi della non punibilità di cui all'art. 6 della Legge Gelli-Bianco.
La Suprema Corte dichiara il ricorso proposto dalla radiologa fondato, osservando come la Corte d'Appello non avesse offerto un quadro soddisfacente del caso in relazione all'individuazione della colpa in capo all'imputata, nonché con riferimento al rapporto di causalità tra condotta ed evento e al giudizio controfattuale.
Nello specifico, con l'introduzione del parametro di valutazione dell'operato del sanitario, costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali, sono stati modificati i termini del giudizio penale, imponendo al giudice una disamina completa della rilevanza penale della condotta colposa del medico alla luce di tali parametri e un'indagine che consideri gli stessi parametri al momento dell'accertamento di quello che sarebbe stato il comportamento alternativo corretto a cui il professionista si sarebbe dovuto attenere.
In tale contesto, gli Ermellini hanno riscontrato che la Corte ha tralasciato, nel caso concreto, i suddetti parametri, senza chiaramente specificare se si sia trattato di colpa per imperizia, negligenza o imprudenza, tenendo conto che dal grado della colpa discendono conseguenze molto rilevanti, essendo essa indispensabile per separare l'ambito penalmente rilevante in materia di colpa medica.
Inoltre, va altresì tenuto in considerazione che con l'entrata in vigore della Legge Gelli-Bianco il parametro dell'imperizia ha assunto maggiore importanza e che sarà poi necessario verificare in concreto quale sia la legge penale maggiormente favorevole con riferimento ai fatti risalenti all'epoca precedente all'ultimo intervento legislativo.
Ciò posto, gli Ermellini rilevano che il Giudice avrebbe dovuto verificare la sussistenza di linee-guida, stabilire il grado di colpa dell'imputata (tenendo conto del discostamento da queste ultime) e stabilirne la qualità per verificare se il caso rientri in una delle previsioni più favorevoli.
Infine, era necessario lo svolgimento di un ragionamento controfattuale da parte del Giudice con riferimento alla specifica attività richiesta al sanitario, ragionamento che non è stato svolto nel caso concreto.
Segue, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Corte d'Appello.
(Fonte: Diritto e Giustizia)