Sanatoria della notifica a mezzo PEC in formato PDF della cartella per raggiungimento dello scopo
11 Febbraio 2021
La notifica della cartella a mezzo PEC, con copia informatica in origine cartacea della stessa, deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione della cartella da parte della società contribuente. Tale principio è stato statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 2366 del 3 febbraio 2021.
Un contribuente ha proposto ricorso avverso una cartella di pagamento ai fini IRPEF ed IVA. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso del contribuente. Il giudice del gravame ha respinto l'appello del contribuente, affermando che la PEC di notifica figura regolarmente ricevuta e consegnata all'indirizzo PEC del contribuente e la provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti in formato PDF è inequivocabilmente riferibile all'Agente di Riscossione. Con il ricorso in cassazione il contribuente ha ribadito che, ai fini della notifica a mezzo PEC la cartella di pagamento, era sprovvista della firma digitale CAdES o PAdES; ha precisato che i giudici d'appello hanno ritenuto il semplice file, pdf riproduttivo delle cartelle di pagamento sufficiente a garantire, agli effetti della notifica, la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità del documento.
Con la citata pronuncia gli Ermellini hanno rigettato per infondatezza il ricorso in cassazione del contribuente sulla base delle seguenti articolate argomentazioni. In caso di notifica a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso. La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, d.P.R. n. 602/1973 all'art. 60 d.P.R. n. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" anziché ".p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.. Il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell'omessa esibizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell'ipotesi di consegna dell'atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c. La tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l'effetto di sanare ex tunc la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi medio tempore, del potere sostanziale dì accertamento dell'Amministrazione finanziaria.
Non va attribuito rilevo all'assenza della firma digitale sulle cartelle laddove le cartelle in formato pdf siano comunque pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario, in quanto la notifica delle cartelle deve ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione delle cartelle da parte della società contribuente.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it |