L'ammissione al gratuito patrocinio retroagisce al momento della domanda
12 Febbraio 2021
Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3050/21, depositata il 9 febbraio.
Un avvocato adiva il Tribunale di Macerata per la liquidazione del compenso spettante per l'attività svolta in un giudizio penale a favore di un imputato ammesso al gratuito patrocinio. Il Giudice liquidava il compenso per la sola attività di studio della pratica nella misura di 225 euro. L'avvocato ha proposto opposizione per ottenere anche la liquidazione del compenso per le attività di introduzione e istruzione della causa, in quanto alla data dell'udienza non era ancora stato adottato il provvedimento di ammissione della parte al gratuito patrocinio. A seguito del rigetto dell'opposizione, la questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte.
Il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 82, 109 del D.p.r. n. 115/2002 e 15 del d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che gli effetti dell'ammissione al gratuito patrocinio decorrono dalla domanda. Il ricorso si rivela fondato.
Dalla ricostruzione della dinamica processuale, risulta infatti che la domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata presentata prima dell'udienza in cui l'avvocato era stato incaricato della difesa d'ufficio. Ribadisce dunque il Collegio che «ai sensi dell'art. 109 del D.p.r. n. 115/2002, gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata (o è pervenuta all'ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore se l'interessato fa riserva di presentare l'istanza e questa è presentata entro i 20 giorni successivi». In altre parole, l'ammissione al gratuito patrocinio ha effetto retroattivo al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Non essendosi la pronuncia conformata a tale principio, la Corte accoglie il ricorso e cassa l'ordinanza impugnata.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |