Smart working e trattamento fiscale dei buoni pasto
11 Febbraio 2021
Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto erogato a favore dei dipendenti in smart working non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 4 se cartacei e € 8 se elettronici (ai sensi dell'art. 51 c. 2 lett. c TUIR). Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, non deve quindi operare nei confronti dei dipendenti in smart working la ritenuta d'acconto IRPEF (art. 23 d.P.R. n. 600/73) sul valore dei buoni pasto, entro i limiti predetti. Se il valore dei buoni è superiore a tali limiti l'eccedenza è tassata, quindi soggetta a ritenuta. La ragione del regime fiscale di favore è dovuta alla volontà di detassare le erogazioni che si ricollegano a esigenze alimentari del personale durante l'orario di lavoro (Ris. AE 30 ottobre 2006 n. 118/E). Si ricorda che i buoni pasto (art. 4 D.M. 7 giugno 2017):
Fonte: mementopiù.it |