Smart working e trattamento fiscale dei buoni pasto

La Redazione
11 Febbraio 2021

Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto erogato a favore dei dipendenti in smart working non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 4 se cartacei e € 8 se elettronici (ai sensi dell'art. 51 c. 2 lett. c TUIR). Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, non deve quindi operare nei confronti dei dipendenti in smart working la ritenuta d'acconto IRPEF (art. 23 d.P.R. n. 600/73) sul valore dei buoni pasto, entro i limiti predetti.

Il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto erogato a favore dei dipendenti in smart working non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite di € 4 se cartacei e € 8 se elettronici (ai sensi dell'art. 51 c. 2 lett. c TUIR). Il datore di lavoro, in qualità di sostituto d'imposta, non deve quindi operare nei confronti dei dipendenti in smart working la ritenuta d'acconto IRPEF (art. 23 d.P.R. n. 600/73) sul valore dei buoni pasto, entro i limiti predetti.

Se il valore dei buoni è superiore a tali limiti l'eccedenza è tassata, quindi soggetta a ritenuta.

La ragione del regime fiscale di favore è dovuta alla volontà di detassare le erogazioni che si ricollegano a esigenze alimentari del personale durante l'orario di lavoro (Ris. AE 30 ottobre 2006 n. 118/E).

Si ricorda che i buoni pasto (art. 4 D.M. 7 giugno 2017):

  • consentono al titolare di ricevere un servizio sostitutivo di mensa di importo pari al loro valore facciale;
  • permettono all'esercizio convenzionato di provare documentalmente l'avvenuta prestazione nei confronti delle società di emissione;
  • sono utilizzati esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto e dai soggetti che instaurano col cliente un rapporto di collaborazione non subordinato;
  • non sono cedibili, commercializzabili o convertibili in denaro né cumulabili oltre il limite di 8 buoni;
  • sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale.

Fonte: mementopiù.it

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