Procedure concorsuali: il credito fiscale futuro può essere ceduto prima della chiusura delle attività di liquidazione
15 Febbraio 2021
Così le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 2608/21, depositata il 4 febbraio.
Dando applicazione a tale principio di diritto, il Collegio rigetta il ricorso dell'Amministrazione finanziaria contro la sentenza di condanna al pagamento del credito tributario maturato a titolo di IRES da una società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione coatta amministrativa, oggetto di un contratto di cessione stipulato dal commissario liquidatore dopo la chiusura della procedura. Esclusa tale via, la possibile soluzione nella gestione del credito da eccedenza è individuata dalla giurisprudenza di legittimità secondo due diverse traiettorie argomentative: secondo un indirizzo (Cass. civ., n. 10349/2003), la procedura fruirebbe del rimborso da eccedenza mediante la dichiarazione anticipata del curatore o del commissario liquidatore, mentre, secondo un altro orientamento (Cass. civ., n. 1150/2018), ne fruirebbero i soci dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese.
Le Sezioni Unite della Corte di cassazione ritengono che il credito possa essere ceduto nel corso della procedura ai sensi dell'art. 106 della l.f., non rilevando che esso sia esposto in una dichiarazione ed essendo solo necessario che «scaturisca da uno specifico rapporto tributario e che, in quanto tale, sia qualificabile come credito futuro [...] o che derivi da rapporti tra cedente e ceduto anche soltanto eventuali al momento della cessione [...]». Nel caso di specie, il credito è diventato certo e attuale solo al termine delle attività di liquidazione.
*fonte: www.dirittoegiustizia.it |