La Cassazione sul riscatto dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica

Redazione scientifica
15 Febbraio 2021

In tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo (determinato ai sensi della L. n. 513 del 1977, art. 28), da parte dell'amministrazione, con conseguente riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento della proprietà dell'alloggio, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., si attua la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, condotto in locazione semplice, in diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio stesso.

È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 3280/21, depositata il 10 febbraio.

La controversia giunta all'attenzione della S.C. origina dalla richiesta attorea di dichiarare l'invalidità del provvedimento di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale popolare, emesso a seguito del venire meno del requisito della residenza nel Comune e nell'alloggio assegnatogli in locazione, con reiscrizione del suo nominativo nel registro dei residenti nel Comune e declaratoria di illegittimità dello sfratto intimatogli dal Comune. L'attore chiedeva inoltre di sentire accertare il suo diritto di riscatto dell'alloggio, ex l. n. 560/1993. Il Tribunale rigettava la domanda, ma in Appello le istanze attore trovavano accoglimento.

La Corte di Cassazione ha cassato tale pronuncia affermando il principio secondo cui «in tema di cessione in proprietà di alloggi residenziali pubblici, laddove il procedimento attivato con la presentazione della domanda di riscatto si concluda con l'accettazione e la comunicazione del prezzo (determinato ai sensi della l. n. 513/1977, art. 28), da parte dell'amministrazione, con conseguente riconoscimento definitivo del diritto dell'assegnatario al trasferimento della proprietà dell'alloggio, suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c., si attua la trasformazione irreversibile del diritto al godimento dell'alloggio assegnato, condotto in locazione semplice, in diritto al trasferimento della proprietà dell'alloggio stesso, e, dovendosi presumere che l'esame dei requisiti soggettivi sia già stato effettuato dall'amministrazione, salvo il successivo atto pubblico di trasferimento della proprietà, non può intervenire, prima del suddetto atto traslativo, la decadenza dall'assegnazione in locazione, in relazione all'accertamento di determinati fatti sopravvenuti o scoperti successivamente da parte dell'amministrazione».

Fonte: dirittoegiustizia.it

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