Sussistenza del reato di occultamento di scritture contabili

La Redazione
15 Febbraio 2021

Confermata la condanna di un imputato per aver occultato le scritture contabili della ditta di cui era legale rappresentante. L'occultamento costituisce infatti un reato permanente ex art. 10 d.lgs. n. 74/2000 poiché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo fiscale.

Confermata la condanna di un imputato per aver occultato le scritture contabili della ditta di cui era legale rappresentante. L'occultamento costituisce infatti un reato permanente ex art. 10 D.Lgs. n. 74/2000 poiché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo fiscale. Così la Corte di Cassazione con la sentenza n. 5596/21, depositata il 12 febbraio.

La Corte d'Appello di Venezia riformava parzialmente la sentenza di prime cure e rideterminava la pena comminata al legale rappresentante di una ditta per il reato di cui all'art. 10 D.Lgs. n. 74/2000. La difesa ha proposto ricorso per la cassazione della pronuncia contestando la sussistenza del reato e l'inutilizzabilità del processo verbale di contestazione.

La Corte coglie l'occasione per ricordare che «qualora emergano indizi di reato, il processo verbale di constatazione (o comunque, come in specie, l'avviso di accertamento) diventa inutilizzabile nella parte redatta successivamente a tale emersione se non si procede secondo le modalità di cui all'art. 220 disp. att. c.p.p.». D'altro canto, la violazione di tale norma «non determina automaticamente l'inutilizzabilità dei risultati probatori acquisiti nell'ambito di attività ispettive o di vigilanza, ma è necessario che l'inutilizzabilità o la nullità dell'atto sia autonomamente prevista dalle norme del codice di rito a cui l'art. 220 disp. att. rimanda».

Quanto alla sussistenza del fatto contestato ovvero l'occultamento di documenti contabili, la pronuncia afferma che «la condotta punibile consiste quindi nella distruzione o nell'occultamento totale o parziale delle scritture: la distruzione configura un reato istantaneo che si realizza al momento dell'eliminazione della documentazione, la quale può consistere o nella stessa eliminazione del supporto cartaceo o mediante cancellature o abrasioni. L'occultamento consiste invece nella temporanea o definitiva indisponibilità della documentazione da parte degli organi verificatori e si realizza mediante il nascondimento materiale del documento. La condotta di occultamento, tipizzata nell'art. 10, definisce, secondo il suo preciso significato filologico, il comportamento di colui che nasconde materialmente, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, mantenendo celate le predette cose in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume degli affari». L'occultamento costituisce dunque un reato permanente «perché l'obbligo di esibizione perdura finché è consentito il controllo fiscale, con la conseguenza che la condotta antigiuridica si protrae nel tempo a discrezione del reo, il quale, a differenza della distruzione, ha il potere di fare cessare l'occultamento esibendo i documenti».


Avendo i giudici di merito correttamente applicato tali principi, la Corte non può che rigettare il ricorso.

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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