Rissa in discoteca finita male: il gestore e il servizio sicurezza non rispondono dei danni
16 Febbraio 2021
Durante una serata in discoteca, si scatenava un diverbio tra ragazze, risolto dopo l'intervento di un “buttafuori”. Una volta tornata al proprio tavolo nel c.d. “privè”, una delle ragazze coinvolte veniva aggredita con un bicchiere da vetro da parte dell'altra ragazza, rimasta ignota. L'aggressione portava alla perdita definitiva di funzionalità di un occhio, oltre ad un danno estetico e psicologico.
Gli attori invocano un duplice profilo di responsabilità in capo al gestore della discoteca, di tipo contrattuale ex art. 1228 c.c. ed extracontrattuale per le condotte asseritamente colpose ed omissive poste in essere dagli addetti alla sicurezza, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2051 c.c..
Secondo il Tribunale non sussiste una responsabilità di tipo contrattuale, nemmeno ex art. 1218 c.c.. Fermo restando che il gestore della discoteca è tenuto ad adempiere all'obbligazione contrattuale di garantire l'incolumità e la sicurezza dei clienti, onere che risulta correttamente osservato, in occasione di un'aggressione come quella avvenuta nel caso di specie non era possibile richiedere agli addetti alla sicurezza di agire preventivamente per evitare il danno. Si è infatti trattato di «un'aggressione improvvisa, repentina e difficilmente prevedibile per di più posta in essere con un oggetto, il bicchiere di vetro, che si trova nella disponibilità di qualunque cliente di una discoteca; è inverosimile, infatti, che un bicchiere di vetro in mano ad una persona (seppure reduce da un litigio) nella zona privè abbia potuto costituire un elemento di allarme, tale da giustificare un intervento preventivo da parte della vigilanza».
Ugualmente priva di rilevanza è la richiesta di riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale per la condotta posta in essere dagli addetti alla sicurezza intervenuti per non aver allontanato definitivamente dal locale l'aggressore dopo il primo litigio. Dalle testimonianze raccolte risulta infatti che la zona privè dove si è consumata l'aggressione era adeguatamente presidiata dagli addetti alla sicurezza, anche in considerazione del fatto che in quella serata non vi era una quantità di clientela eccessiva. Sottolinea inoltre il Giudice che gli attori non hanno dimostrato che, ad eccezione del buttafuori intervenuto, gli altri fossero a conoscenza della prima lite tra le ragazze.
Non risulta nemmeno configurabile un'omissione del servizio sicurezza per la mancata identificazione dell'aggressore. Difatti «gli addetti alla sicurezza non godono di poteri di tipo coercitivo, come espressamente previsto dall'art. 5, comma 1, punto C2, del D.M. 6.10.2009, in applicazione dell'art. 3, commi da 7 a 13, della L. 15 luglio 2009».
Viene infine smontata anche la tesi di una responsabilità ex art. 2051 c.c. per aver lasciato nella disponibilità degli avventori del locale il bicchiere di vetro, con cui è stata colpita la ragazza. Tale profilo di responsabilità riguarda infatti l'ipotesi in cui sia la stessa “cosa”, di per sé, ad arrecare danno al terzo, mentre nella vicenda in esame il bicchiere di vetro è stato utilizzato da una terza persona per arrecare danno.
Per questi motivi, le domande attoree non possono trovare accoglimento. |