La concorrenza tra motivo lecito ed illecito nel licenziamento ritorsivo
15 Febbraio 2021
Il giudice può ritenere superfluo accertare la sussistenza del motivo ritorsivo del licenziamento allorché esso risulti concorrere con un motivo lecito?
Come più volte affermato dalla Corte di cassazione, ove il lavoratore asserisca la nullità del licenziamento in quanto ritorsivo, il motivo illecito addotto ex art. 1345 c.c. deve essere determinante, id est costituire l'unica effettiva ragione di recesso, nonché esclusivo, con conseguente insussistenza in concreto - da accertare giudizialmente- del motivo lecito formalmente addotto dal datore a fondamento del recesso.
Si precisa che l'esclusività non osta alla concorrenza del motivo illecito con un lecito, ma quest'ultimo dovrà risultare solo formalmente addotto e quindi non sussistente in base al riscontro giudiziale.
Solo qualora il datore non abbia provato l'effettiva sussistenza del giustificato motivo fondante il licenziamento, il giudice procede alla verifica delle allegazioni poste a fondamento della domanda del lavoratore.
Diversamente,infatti, sarebbe superfluo indagare il carattere ritorsivo del recesso datoriale, difettando il requisito dell'efficacia determinativa esclusiva summenzionata.
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