Determinazione dell'indennità risarcitoria

15 Febbraio 2021

Ai fini della determinazione della indennità risarcitoria ex art. 18, commi 5 e 7 St. lav., va evidenziato che la suddetta indennità (non associata alla reintegra)...

Ai fini della determinazione della indennità risarcitoria ex art. 18, commi 5 e 7 St. lav., va evidenziato che la suddetta indennità (non associata alla reintegra) è, in relazione alla sua funzione di riparazione per equivalente, onnicomprensiva, nel senso che assorbe qualunque voce di danno, patrimoniale e non patrimoniale, nonché quello previdenziale, salvo quello derivante dal licenziamento ingiurioso o dal fatto costituente reato.

La sua determinazione è improntata ad una valutazione equitativa, sia pure parametrata ai criteri di cui alla l. n. 300 del 1970, art. 18 comma 5 in cui, quello della anzianità del lavoratore, in ipotesi di ravvisata unicità del centro di imputazione del rapporto, non può non tenere conto di tutto il contesto lavorativo del dipendente svolto presso le società coinvolte e non fermarsi ad un approccio atomistico, senza che possa valere al riguardo la eventuale delimitazione (o fondatezza) delle domande nei confronti di uno soltanto dei titolari formali.

In altri termini, si tratta di indici esterni che vanno, incidentalmente, valutati in sé e non messi in relazione alla loro singola potenziale idoneità a fondare una valutazione positiva in ordine ad un autonomo giudizio che abbia ad oggetto esclusivamente il loro esame.

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