Questo l'oggetto della sentenza della Corte di cassazione n. 2738/21, depositata il 5 febbraio.
La Regione Sardegna, con la partecipazione di altre Pubbliche Amministrazioni e di privati, stipulava un Accordo di programma che pianificava l'assetto di una grande area della città di Cagliari ai fini della realizzazione di un parco archeologico, di un parco urbano nell'area circostante, di opere pubbliche e servizi su altre aree da trasferire alla parte pubblica, nonché di un insediamento residenziale presso aree private.
A distanza di alcuni anni, con la scoperta di numerose tombe puniche, il Piano paesaggistico regionale aveva rimodulato il vincolo paesaggistico sull'area, qualificando la stessa come «caratterizzata da preesistenze con valenze storico-culturali», risultando, di conseguenza, la realizzazione del progetto di lottizzazione impedita.
Il suddetto Piano veniva dunque impugnato dinanzi al Giudice amministrativo, che accertava l'impossibilità per l'impresa di costruire i complessi residenziali ed i vari assetti previsti dal progetto a causa della disciplina pianificatoria di salvaguardia paesaggistica.
A questo punto, la stessa impresa avanzava domanda di arbitrato, deducendo l'inadempimento da parte della Regione Sardegna agli obblighi assunti con l'Accordo di programma e chiedendo il risarcimento per i danni subiti per via del blocco dei lavori.
Con lodo non definitivo veniva respinta l'eccezione sollevata dalla Regione circa la non deferibilità della controversia agli arbitri, in quanto la stessa concerneva diritti soggettivi derivanti dall'Accordo, e non interessi legittimi.
Con lodo definitivo, il collegio arbitrale accoglieva la tesi dell'attrice e condannava la Regione Sardegna al risarcimento dei danni.
A seguito di impugnazione di entrambi i lodi da parte della Regione Sardegna, la Corte d'Appello di Roma rigettava i motivi relativi alla non arbitrabilità della lite ma condannava la Regione al risarcimento dei danni solo in parte.
Per tale ragione, l'impresa impugna la decisione mediante ricorso per cassazione a cui resiste la Regione Sardegna con controricorso e ricorso incidentale.
La Suprema Corte accoglie il ricorso incidentale proposto dalla Regione Sardegna, cassa senza rinvio la pronuncia impugnata e dichiara la nullità dei lodi arbitrali impugnati.
Tale decisione trova fondamento nell'enunciazione del seguente principio di diritto: «al fine di valutare se sia suscettibile di essere compromessa in arbitri una controversia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in tema di esecuzione degli accordi integrativi o sostitutivi di provvedimento amministrativo, ai sensi dell'art. 133 comma 1 lett. a) n. 2 del c.p.a. e già della l. n. 241/1990, art. 11 comma 5 e art. 15 comma 2, nella specie concernente l'attuazione di un Accordo di programma stipulato con la partecipazione di pubbliche amministrazioni e privati, ai sensi della l. n. 262/1996, art. 2 comma 203, e della l. n. 142/1990, art. 27 (trasfuso nel d.lgs. 267/2000, art. 34), per la realizzazione di un complesso programma lottizzatorio includente un parco archeologico e insediamenti residenziali, si deve valutare la natura delle situazioni giuridiche azionate, le quali sono compromettibili in arbitri solo se abbiano consistenza di diritto soggettivo, ai sensi dell'art. 12 c.p.a. (già della l. n. 205/2000, art. 6 comma 2), non invece se abbiano consistenza di interesse legittimo, come nel caso in esame in cui il privato intende esercitare poteri di reazione, anche ai fini risarcitori, avverso le scelte discrezionali operate dall'amministrazione che rendono inattuabile l'«Accordo» nei termini programmati (nella specie, per effetto dell'approvazione di un Piano paesaggistico regionale, ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, e della applicabilità di una disposizione delle NTA contestata dall'impresa) e avverso un provvedimento di sospensione dei lavori, riferito ad un certo periodo temporale, annullato dal giudice amministrativo».
*fonte: www.dirittoegiustizia.it