Comportamento lesivo dell'affidamento datoriale posto in essere dal lavoratore in un momento anteriore l'inizio del rapporto di lavoro

17 Febbraio 2021

È principio consolidato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, possa autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti. In particolare, dalle risultanze del processo penale possono desumersi fatti sui quali fondare il proprio convincimento...

È principio consolidato che il giudice civile, ai fini del proprio convincimento, possa autonomamente valutare, nel contraddittorio tra le parti, ogni elemento dotato di efficacia probatoria raccolto in un diverso giudizio fra le stesse o anche altre parti. In particolare, dalle risultanze del processo penale possono desumersi fatti sui quali fondare il proprio convincimento.

La Cassazione ha stabilito che “In materia di licenziamento per giusta causa, non è necessario che il comportamento lesivo dell'affidamento datoriale sia stato tenuto in costanza dello svolgimento del rapporto di lavoro, potendo assumere rilievo anche se posto in essere anteriormente all'inizio del rapporto e nello svolgimento di mansioni, diverse da quelle attuali, assegnate da un precedente datore di lavoro ove la condotta sia divenuta palese successivamente e purché, per i caratteri dell'illecito (nella specie, di natura penale), incida sulla figura morale del lavoratore, ovvero sia previsto dal contratto collettivo di lavoro quale causa di licenziamento”.

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