Con quali tipologie di firme digitali può essere sottoscritto l'atto depositato mediante PEC?

17 Febbraio 2021

In data 9 novembre 2020, è stato adottato il provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia. Tale provvedimento precisa che le tipologie di firma ammesse sono Pades e Cades.

Con quali tipologie di firme digitali può essere sottoscritto l'atto depositato mediante PEC?

L'art. 24 comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, cd. “Decreto ristori”, convertito nella l. n. 176 del 2020, ha previsto che “per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati … è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata …”.

In data 9 novembre 2020, è stato adottato il “Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia contenente l'individuazione degli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24 comma 4 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio”.

Questo provvedimento individua gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari dei depositi di cui all'art. 24 comma 4 del predetto d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e detta le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e le ulteriori modalità di invio (art. 1).

L'atto del procedimento in forma di documento informatico deve:

- essere in formato PDF;

- derivare da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti, non essendo ammessa la scansione di immagini;

- essere sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata.

I documenti allegati all'atto del procedimento in forma di documento informatico sono in formato PDF; le copie per immagine di documenti analogici hanno una risoluzione massima di 200 dpi (art. 3).

Il provvedimento indicato precisa che le tipologie di firma ammesse sono PAdES e CadES, aggiungendo che gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante (art. 3, comma 3).

Le tipologie di firma "CAdES" e "PAdES", dunque, sono sono entrambe valide ed efficaci, come già affermato, in tema di processo civile telematico (cfr. Cass. civ., sez. un., 27 aprile 2018, n. 10266, secondo cui le firme digitali di tipo « CAdES » e di tipo « PAdES » sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni « .p7m » e « .pdf » anche nel ricorso per cassazione).

In particolare, secondo l'Agenzia per l'Italia Digitale (Presidenza del Consiglio dei Ministri), la firma digitale è il risultato di una procedura informatica - detta validazione - che garantisce l'autenticità e l'integrità di documenti informatici. Essa conferisce al documento informatico le peculiari caratteristiche di:

a) autenticità (perché garantisce l'identità digitale del sottoscrittore del documento);

b) integrità (perché assicura che il documento non sia stato modificato dopo la sottoscrizione);

c) non ripudio (perché attribuisce validità legale al documento).

La firma digitale in formato CAdES, dà luogo un file con estensione finale ".p7m" e può essere apposta a qualsiasi tipo di file, ma per visualizzare il documento oggetto della sottoscrizione è necessario utilizzare un'applicazione specifica. Invece, la firma digitale in formato PAdES, più nota come "firma PDF", è un file con normale estensione ".pdf", leggibile con i comuni readers disponibili per questo formato; inoltre prevede diverse modalità per l'apposizione della firma, a seconda che il documento sia stato predisposto o meno ad accogliere le firme previste ed eventuali ulteriori informazioni, il che rende sì il documento più facilmente fruibile, ma consente di firmare solo documenti di tipo PDF.

In realtà, sin dal 2006, il CNIPA (Centro nazionale per l'informatica nella Pubblica amministrazione), organismo all'epoca competente, e la società titolare del marchio (Adobe Systems) fu sottoscritto un protocollo, che riconobbe il formato PDF valido per la firma digitale, così come definita dal Codice dell'amministrazione digitale e in conformità alla Delib. CNIPA/4/2005.

Riguardo al processo civile, l'art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014 (contenente le Specifiche tecniche previste dal D.m. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 34), stabilisce, al primo comma, che l'atto del processo civile in forma di documento informatico, da depositare telematicamente all'ufficio giudiziario, rispetta i seguenti requisiti:

a) è in formato PDF;

b) è privo di elementi attivi;

c) è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini;

d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna secondo la struttura riportata ai commi seguenti;

e) è corredato da un file in formato XML, che contiene le informazioni strutturate nonchè tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo, e che rispetta gli XSD riportati nell'Allegato 5; esso è denominato DatiAtto.xml ed è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata".

La stessa norma, al secondo comma, precisa: "La struttura del documento firmato è PAdES-BES (o PAdES Part 3) o CAdES-BES; il certificato di firma è inserito nella busta crittografica; è fatto divieto di inserire nella busta crittografica le informazioni di revoca riguardanti il certificato del firmatario. La modalità di apposizione della firma digitale o della firma elettronica qualificata è del tipo "firme multiple indipendenti" o "parallele", e prevede che uno o più soggetti firmino, ognuno con la propria chiave privata, lo stesso documento (o contenuto della busta). L'ordine di apposizione delle firme dei firmatari non è significativo e un'alterazione dell'ordinamento delle firme non pregiudica la validità della busta crittografica; nel caso del formato CAdES il file generato si presenta con un'unica estensione p7m. Il meccanismo qui descritto è valido sia per l'apposizione di una firma singola che per l'apposizione di firme multiple".

Dunque, secondo la normativa nazionale, la struttura del documento firmato nel processo civile telematico può essere indifferentemente PAdES o CAdES e tale struttura è stata estesa anche nel processo penale telematico.

Il certificato di firma è inserito nella busta crittografica, che è pacificamente presente in entrambi gli standards abilitati (cfr. www.agid.gov.it/sites/defaultifiles/linee guida/firme multiple.pdf) a mente dell'art. 1, lett. y) - z), del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014. Solo nel caso del formato CAdES l'art. 12 è, ovviamente, tenuto a precisare che il file generato si presenta denominato coll'estensione finale ".p7m", detta anche suffisso, ovverosia "nomefile.pdf.p7m". Nel caso del formato PAdES, invece, l'art. 12 non dà alcuna indicazione, perché tecnicamente il file sottoscritto digitalmente secondo tale standard mantiene il comune aspetto "nomefile.pdf", che è solo apparentemente indistinguibile, poiché la busta crittografica generata con la firma PAdES contiene sempre il documento, le evidenze informatiche e i prescritti certificati. Il che offre tutte le garanzie e verifiche del caso, anche secondo il diritto Euro-unitario (http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/infrastrutture-architetture/firme-elettronicheisoftware-verifica).

Per completezza va precisato che il 27 gennaio 2018 è entrato in vigore il d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, che apporta alcune modifiche al Codice dell'amministrazione digitale. In particolare precisa l'efficacia del documento informatico quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti che saranno fissati da Linee Guida dell'Agenzia per l'Italia Digitale con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore (art. 20, lett. a)). Peraltro, "restano ferme le disposizioni concernenti il deposito degli atti e dei documenti in via telematica secondo la normativa, anche regolamentare, in materia di processo telematico".

Si deve escludere, in conclusione, che le disposizioni tecniche tuttora vigenti comportino in via esclusiva l'uso della firma digitale in formato CAdES, rispetto alla firma digitale in formato PAdES.

Né sono ravvisabili elementi obiettivi per poter ritenere che solo la firma in formato CAdES offra garanzie di autenticità, laddove la normativa interna (ma anche il diritto dell'UE) certificano l'equivalenza delle due firme digitali, egualmente ammesse dall'ordinamento sia pure con le differenti estensioni ".p7m" e ".pdf".

Addirittura, nel processo amministrativo telematico, per ragioni legate alla piattaforma interna, è stato adottato il solo standard PAdES (artt. 1, 5, 6, specifiche tecniche p.a.t., D.p.r. 16 febbraio 2016, n. 40), mentre la giurisprudenza amministrativa riconosce la validità degli standards dell'UE tra i quali figurano, come già detto, sia quello CAdES, sia quello PAdES (Cons. Stato, n. 5504 del 2017).

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