Divorzio congiunto e comparizione personale dei coniugi
17 Febbraio 2021
La norma di riferimento, per poter adeguatamente rispondere al quesito, è contenuta nell'art. 4 comma 16 della l. n. 898/1970. Qui si prescrive che la domanda congiunta dei coniugi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio che indichi anche compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, è proposta con ricorso al tribunale in camera di consiglio. La norma prosegue indicando che il tribunale debba sentire i coniugi e decidere con sentenza. Pertanto, ci si deve chiedere se l'audizione personale dei coniugi sia condizione necessaria ai fini della procedibilità della domanda congiunta, tanto che la mancata comparizione, anche di uno solo, ne possa determinare la caducazione. Sul punto l'opinione dominante sembra essere nel senso che la mancata comparizione non osti alla pronuncia di divorzio. Interessante sul punto una recente giurisprudenza di merito, che richiama altre pronunce in sede di legittimità, ivi si afferma che: «Quanto alla mancata comparizione in udienza, si osserva che l'art. 4 comma 16 della l. n. 898/1970, a ben vedere, prevede unicamente che i coniugi siano sentiti, ovvero che deve essere fissata udienza per la loro comparizione personale, ma non già che debba altresì essere esperito il tentativo di conciliazione, né che debbano essere adottati provvedimenti provvisori ed urgenti, se non nel caso in cui il Tribunale ravvisi che le condizioni relative alla prole sono in contrasto con gli interessi della prole stessa, dovendo in questo caso procedere a norma del comma 8. Proprio sulla scorta di tale considerazione, fondata sul chiaro tenore letterale della norma, la Suprema Corte assai di recente (Cass. civ., ord., 2 maggio 2018, n. 10463) ha avuto modo di precisare che non ricorre alcuna violazione del contraddittorio nel caso in cui sia stato accertato che una delle parti non sia comparsa in udienza, pur essendo stata messa nelle condizioni di presenziare, e che, pertanto, il contegno della parte non comporta alcuna declaratoria di improcedibilità del ricorso, non ostando alla pronuncia nel merito» (Tribunale Novara, 15 novembre 2018) Non mancano, comunque, pronunce di senso opposto; infatti, di diverso avviso altra giurisprudenza di merito, secondo la quale «La domanda volta a conseguire pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio non deve essere esaminata in questa sede in considerazione della mancata comparizione personale delle parti, richiesta dall'art. 4 della legge sul divorzio che ha determinato la inefficacia della domanda ai sensi del comma 7 disp. cit.» (Tribunale Messina, 29 settembre 2017). A prescindere dalla tesi che si intenda adottare, il quesito pone l'interrogativo se, in questo caso, sia possibile conferire procura ad un soggetto terzo al fine di intervenire nel procedimento in sede di udienza camerale. Sempre il tribunale di Messina, sopra indicato, ritiene che ciò sia possibile non trattandosi di atto che non ammette procura (cosiddetto atto personalissimo). Di conseguenza si può ritenere ammissibile il conferimento di una tale procura qualora giustificata da grave e comprovata ragione e, ritengo, anche conferita al difensore. Afferma infatti il tribunale di Messina che pur se, secondo il proprio convincimento, «La personale comparizione delle parti davanti al Tribunale, nella procedura di divorzio congiunto, è condizione essenziale perché possa essere pronunciata la sentenza che scioglie il vincolo, per l'esigenza di verificare l'effettività, la veridicità e la spontaneità della volontà delle parti di pervenire alla dissoluzione del vincolo, in caso di gravi e compravate ragioni può essere ammessa la comparazione personale di un procuratore speciale». Tale affermazione merita accoglimento anche in considerazione del principio di conservazione del processo, dovendosi, altresì, osservare che la posizione più rigida trova accoglimento nella prassi di alcune corti di merito.
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