Rider: collaborazione eterorganizzata e procedimento per la repressione della condotta antisindacale

18 Febbraio 2021

Secondo la costante giurisprudenza, la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28, l. n. 300/1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti, quali i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali...

Secondo la costante giurisprudenza, la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall'art. 28, l. n. 300/1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti, quali i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un tale vincolo di soggezione, restando in tal caso esperibili gli ordinari strumenti processuali.

Nel caso in esame - osservando come neppure dalle allegazioni delle OO.SS. ricorrenti emerga (oltre che l'esclusività) l'obbligatorietà della prestazione dei riders, evincendosi, viceversa, che nel periodo dedotto in giudizio i riders fossero liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dall'azienda, e, quindi, di decidere se e quando lavorare, senza dovere giustificare la loro decisione e senza dover reperire un sostituto - il giudice esclude che il richiamo della disciplina (sostanziale) del rapporto di lavoro subordinato implichi ex se l'applicabilità alla fattispecie della collaborazione eterorganizzata di una disposizione di carattere esclusivamente processuale quale è, nei termini anzidetti, l'art. 28 l. n. 300/70).

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