Il condomino può impugnare il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea?

Redazione scientifica
18 Febbraio 2021

Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al Condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute, una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c..

Sul tema la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 3847/21, depositata il 15 febbraio, decidendo in una controversia relativa all'impugnazione di un decreto ingiuntivo per il pagamento di contributi derivanti dall'approvazione del rendiconto consuntivo di un condominio, approvato dall'assemblea.

La Cassazione ha precisato il principio secondo cui «il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al Condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quel partecipante), una volta approvato dall'assemblea, può essere impugnato ai sensi dell'art. 1137 c.c. costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.