Ristrutturazioni edilizie per gli Enti religiosi, le Entrate dicono no
19 Febbraio 2021
Gli enti religiosi possono usufruire del Super-bonus?
Con la risposta ad interpello n. 14 del 7 gennaio 2020, l'Agenzia delle Entrate ha affermato che gli enti religiosi, in quanto tali, non possono usufruire del super bonus del 110%, tranne nel caso in cui non abbiano unità in condominii a prevalente destinazione residenziale e solo per le spese relative alle parti comuni. Questo, in quanto tali soggetti non sono specificatamente indicati nell'elenco dei beneficiari di tale agevolazione. La stessa pronuncia, però, ritiene che tali soggetti potranno fruire del Superbonus se rientrano tra i soggetti di cui alla lettera d-bis) dell'art. 119, comma 9 del decreto Rilancio. La lettera d-bis) del comma 9 dell'art. 119 d.l. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77) annovera, tra i soggetti beneficiari della detrazione in commento, le “organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'art. 10 d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 […]”, c.d. ONLUS. Come previsto dal comma 9 dell'art. 10, del decreto legislativo 460/1997, gli enti religiosi possono essere considerati ONLUS (c.d. Onlus parziale) limitatamente all'esercizio di alcune attività previste dalla normativa, ma devono tenere una contabilità separata nella quale sono imputati esclusivamente i costi ed i ricavi relativi alle suddette attività svolte. Pertanto, in questo caso, sarà possibile usufruire della detrazione, utilizzando le interpretazioni fornite per le ONLUS. Nel punto 2.1.1 della Circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'ambito soggettivo di applicazione del Superbonus è disciplinato dall'articolo 119, comma 9 del decreto Rilancio che, alla lettere d-bis), include tra i beneficiari, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS). In particolare, viene specificato che il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi, ferma restando la necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull'intero edificio o sulle unità immobiliari Secondo l'Agenzia delle Entrate, inoltre, per tali soggetti, non opera la limitazione indicata nella Circolare n. 24/E del 2020 per le persone fisiche, in ordine all'applicazione del Superbonus agli interventi realizzati sugli immobili “residenziali”, atteso che tale limitazione è funzionale solo ad escludere per le persone fisiche la possibilità di applicare il Superbonus agli immobili destinati all'esercizio dell'attività di impresa o professionale, come espressamente previsto dall'articolo 119, comma 9, lettera b) per le sole «persone fisiche». Non opera neppure la limitazione contenuta nel comma 10 del medesimo articolo 119 in merito alla possibilità di fruire del Superbonus limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni. Infine, si ricorda che dovrà essere specificato come si applicherà l'agevolazione quando le ONLUS si iscriveranno al Registro Unico del Terzo settore (Runts).
Fonte: ilsocietario.it |