Esenzione d'imposta anche su accordi intervenuti tra i coniugi in sede di separazione
19 Febbraio 2021
In tema di imposta di registro, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 19 della l. n. 74/1987, nel testo conseguente alla pronuncia n. 154 del 1999 della Corte costituzionale, va riconosciuto il carattere di negoziazione globale a tutti gli accordi di separazione che, anche attraverso la previsione di trasferimenti mobiliari o immobiliari, siano volti a definire in modo tendenzialmente stabile la crisi coniugale destinata a sfociare nella cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario o nello scioglimento del matrimonio civile, quindi anche gli atti esecutivi degli accordi intervenuti tra coniugi in esito alla separazione personale e allo scioglimento del matrimonio.
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